Sentenza n. 1875/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 207/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 207 del 9 maggio 2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle la Carta elettronica del docente per complessivi 2.500 euro, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato nei cinque anni scolastici indicati. Ha dedotto la persistente mancata esecuzione del titolo e chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza esecutiva era stata notificata al Ministero il 16 maggio 2024, che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento e che il titolo era passato in giudicato, come attestato il 24 gennaio 2025. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero, se non avesse già provveduto, di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. L’obbligo di ottemperanza non comprende la condanna alle spese pronunciata nel giudizio di cognizione, poiché tale voce esula dalla domanda proposta. Per l’eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e versato e agli accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
La tutela in ottemperanza consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
Prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione, deve decorrere inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto, tale condizione di ammissibilità risultava soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall’art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione convenuta a tempo determinato ed innanzi specificati, relativi agli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, e per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla corresponsione della citata Carta Elettronica con l’accredito della somma complessiva di € 2.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall’art. 1 comma 121 L. 107/2015 e relativo all’attività lavorativa svolta negli anni scolastici di cui sopra …
Il giudicato da eseguire riconosceva alla docente, anche per il servizio svolto a tempo determinato negli anni scolastici individuati, il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, quantificandone il valore complessivo in 2.500 euro.
art. 475 c.p.c.
la sentenza ottemperanda n. 207 del 9 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 16 maggio 2024;
La pronuncia dà atto che il titolo prodotto per l’ottemperanza era munito dell’attestazione di conformità prevista dalla norma; il testo non sviluppa ulteriori criteri interpretativi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire se l’inadempimento persiste oltre tale termine.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione va circoscritta agli obblighi dedotti nella domanda: la condanna alle spese pronunciata nel giudizio di cognizione è esclusa dall’ordine di ottemperanza quando non è compresa nella domanda proposta.
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