Cassazione Civile, Ordinanza n. 20693/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005, con contestazione dell’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta ritenuto indebitamente fruito. La società aveva impugnato l’atto dinanzi alle commissioni tributarie, deducendo, tra l’altro, una duplicazione della pretesa tributaria; i giudici di merito avevano rigettato il ricorso e la successiva impugnazione in cassazione era stata respinta. La società ha quindi proposto revocazione ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., lamentando che la precedente sentenza di legittimità avrebbe commesso un errore di fatto per omesso esame del motivo relativo alla doppia imposizione e per non aver percepito che un avviso di recupero, allegato in atti, dimostrerebbe la coincidenza tra la pretesa azionata con la cartella e quella già oggetto di altro atto. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte avesse trascurato un documento decisivo e che la motivazione resa fosse solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma attenessero alla valutazione del materiale probatorio e alla critica della motivazione già espressamente resa sul punto nella sentenza impugnata. Ha osservato che la decisione precedente aveva affrontato la questione della dedotta duplicazione della pretesa, escludendone la sussistenza e qualificando la vicenda come confusione procedimentale, con riferimento a una situazione diversa da quella già definita in altro contenzioso. Ha inoltre rilevato che il ricorso difettava di specificità, poiché il documento richiamato non era stato adeguatamente trascritto nei suoi elementi essenziali e non era stato chiarito quale concreto pregiudizio derivasse dalla asserita emissione di più atti tributari relativi alla stessa vicenda. In definitiva, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
individua il mezzo di revocazione avverso le sentenze della Cassazione nei limiti consentiti dall’errore di fatto revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto rilevante è solo quello percettivo, non quello che si risolve nella critica alla valutazione delle risultanze processuali o al ragionamento decisorio.
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
costituisce il presupposto del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella di pagamento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di Cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia completamente omesso la percezione di un fatto risultante dagli atti, non quando la censura investa la valutazione del documento o la ricostruzione logico-giuridica della vicenda.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio se la decisione impugnata ha comunque preso posizione sul tema controverso, anche richiamando e condividendo la motivazione del giudice di merito.
- La deduzione di una duplicazione della pretesa tributaria richiede specifica allegazione del pregiudizio concreto e, in sede di revocazione, il ricorrente deve indicare con precisione il documento asseritamente trascurato e trascriverne almeno i passaggi essenziali.
- La contestazione di un atto tributario presuppone un interesse attuale e concreto: la mera allegazione di plurimi atti relativi a una medesima vicenda non basta se non si chiarisce quale sia il concreto effetto pregiudizievole e se le relative controversie siano ancora pendenti o definite.
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