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Sentenza

Sentenza del 05/06/2019 n. 3395 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

FINANZA LOCALE - IRAP - Medico specialista - Beni strumentali - Minimo indispensabile - Mancato superamento - Non rileva - Impiego unico lavoratore - Mancato superamento - Non rileva - Compensi a terzi - Area medica - Attività estranee - Non rileva - Autonoma organizzazione - Esclusione - Legittimità rimborso IRAP - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2011, 2012 e 2013, sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. In particolare, ha dedotto l’impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, l’assenza di personale dipendente o collaboratori e il pagamento a terzi di somme contenute per servizi estranei all’attività sanitaria, quali smaltimento rifiuti, segreteria e utilizzo di stanze, senza remunerazione di prestazioni mediche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato dovuto il rimborso dell’IRAP richiesta, oltre agli interessi. Il Collegio ha ritenuto che i compensi corrisposti a terzi per servizi estranei all’attività medica, l’esiguità degli ammortamenti e l’assenza di personale dipendente non integrassero un’autonoma organizzazione. Ha inoltre precisato che il presupposto impositivo deve essere valutato concretamente e non può essere presunto in base a considerazioni astratte. Le spese di giudizio sono state compensate per la contrastante giurisprudenza in materia.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    L’IRAP presuppone l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Secondo la sentenza, tale requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui oltre la soglia di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive.

Massime di principio

  • Per i professionisti, l’IRAP non è automaticamente dovuta: occorre verificare in concreto l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
  • L’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’attività professionale, da solo, non dimostra l’autonoma organizzazione.
  • L’impiego di un unico lavoratore con mansioni esclusivamente esecutive può rientrare nella soglia minima e non comportare necessariamente l’assoggettamento a IRAP.
  • I pagamenti a terzi per servizi accessori o estranei all’attività professionale principale, come segreteria, smaltimento rifiuti o utilizzo di locali, non equivalgono automaticamente all’impiego di personale organizzato o alla presenza di autonoma organizzazione.
  • La valutazione deve essere concreta e basata sull’effettiva struttura dell’attività, considerando entità dei beni, personale utilizzato, natura delle prestazioni esterne e ruolo del professionista.
  • La pronuncia riguarda gli elementi accertati nel caso specifico e non esclude che una diversa entità dei beni, del personale o dei servizi esterni possa condurre, in altri casi, alla debenza dell’IRAP.

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