Sentenza del 05/06/2019 n. 793 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposte e tasse in genere - Detrazione - Imposte pagate all'estero - Scomputo- Voluntary disclosure - Ammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del credito d’imposta relativo alle ritenute operate dal Principato di Monaco sui redditi ivi percepiti. L’Ufficio sosteneva che, in caso di occultamento dei redditi esteri e mancato rispetto degli obblighi dichiarativi, non fosse applicabile il principio contro la doppia imposizione. La decisione ha ritenuto infondata tale tesi, poiché il mancato riconoscimento del credito avrebbe determinato una duplicazione dell’imposta, trasformando gli obblighi dichiarativi in un’ulteriore sanzione rispetto a quelle già previste dalla disciplina della voluntary disclosure.
La decisione
È stato riconosciuto il diritto allo scomputo delle imposte pagate all’estero, anche se i redditi esteri erano stati omessi o indicati tardivamente nella dichiarazione italiana. La ritenuta applicata dallo Stato estero deve essere compensata mediante un equivalente credito d’imposta nello Stato di residenza, poiché la tassazione della stessa ricchezza in entrambi gli Stati contrasterebbe con il divieto di doppia imposizione. Il ricorrente ha quindi ottenuto una decisione favorevole.
Norme richiamate
Legge n. 167/1990 sulla voluntary disclosure
Le sanzioni e le conseguenze previste per la regolarizzazione dei capitali e dei redditi esteri non possono essere aggravate negando anche il credito per le imposte già pagate all’estero, poiché ciò comporterebbe una duplicazione dell’imposta.
Accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e Principato di Monaco, articoli 7 e 10
Le ritenute operate dal Principato di Monaco sui redditi esteri devono essere considerate ai fini del riconoscimento del corrispondente credito d’imposta nello Stato di residenza.
Direttiva 2003/48/CE, articolo 10
La ritenuta effettuata dallo Stato estero deve essere rimborsata anche quando non siano applicabili le regole ordinarie sul credito d’imposta, comprese le ipotesi di omessa dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri.
D.P.R. n. 917/1986, articolo 165
La disposizione sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero non può essere interpretata in modo da consentire la doppia tassazione della medesima ricchezza, anche quando vi siano state irregolarità dichiarative.
D.P.R. n. 917/1986, articolo 169
Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
Le norme interne più favorevoli al contribuente possono prevalere sugli accordi internazionali e devono essere applicate in modo da evitare un risultato di doppia imposizione incompatibile con la disciplina sovranazionale.
Massime di principio
- Il credito per le imposte pagate all’estero mira a evitare la doppia imposizione e, in linea generale, non dovrebbe essere negato soltanto perché il contribuente ha omesso o tardivamente dichiarato i redditi esteri.
- Le irregolarità dichiarative devono essere sanzionate mediante gli strumenti previsti dalla legge, ma non possono normalmente trasformarsi nella perdita definitiva del credito relativo a imposte effettivamente versate a uno Stato estero.
- In presenza di una procedura di voluntary disclosure, la regolarizzazione dei redditi e dei capitali esteri non comporta automaticamente la duplicazione dell’imposta: occorre tenere conto delle ritenute o imposte già pagate all’estero.
- Per ottenere il riconoscimento del credito è comunque essenziale dimostrare l’effettivo pagamento dell’imposta estera, la riferibilità ai medesimi redditi e il rispetto delle eventuali condizioni procedurali applicabili.
- Quando una norma interna o un accordo internazionale può essere interpretato in più modi, deve essere preferita l’interpretazione che evita la tassazione della stessa ricchezza due volte.
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