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Sentenza

Sentenza del 05/06/2019 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Costituzione in giudizio mediante avvocato del libero Foro - Possibilità - Limiti - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sostenendo, tra l'altro, l'omessa pronuncia su questioni di giurisdizione e integrazione del contraddittorio, la correttezza della notificazione del preavviso di fermo ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e l'erroneità della condanna alle spese. La contribuente aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché l'Agenzia si era costituita tramite un avvocato del libero foro senza allegare o indicare nella procura uno specifico atto organizzativo generale e la relativa delibera giustificativa, richiesti per il conferimento dell'incarico a professionisti esterni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile, senza esaminare nel merito le censure proposte. Ha ritenuto che l'Agenzia potesse avvalersi di un avvocato del libero foro anche nel processo tributario, ma solo nel rispetto dei criteri stabiliti dagli atti organizzativi generali dell'ente e previa specifica delibera. Poiché l'appello era stato proposto dopo la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il mandato era stato conferito in assenza di tale atto organizzativo generale, il difensore è stato considerato privo di legittimazione processuale. Le spese del grado sono state compensate, in ragione della novità e peculiarità della questione e della mancata partecipazione della contribuente all'udienza.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 5 e 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge n. 225 del 2016

    "Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 [...] di avvocati del libero foro"

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o, nei casi previsti, di propri dipendenti delegati. Tuttavia, il ricorso agli avvocati esterni è subordinato a specifici criteri contenuti in atti organizzativi generali dell'ente.

  • Art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'agente della riscossione può stare in giudizio direttamente o tramite la propria struttura territoriale sovraordinata. Questa facoltà non esclude, secondo la sentenza, la possibilità di avvalersi di un difensore, purché siano rispettate le condizioni normative e organizzative applicabili.

  • Art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La norma impone l'assistenza tecnica alle parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione, ma non impedisce agli agenti della riscossione di scegliere di farsi assistere da un avvocato.

  • Art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    La previsione della possibile assistenza in giudizio tramite propri funzionari conferma che l'agente della riscossione dispone di più modalità alternative di rappresentanza processuale.

  • Art. 43, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Disciplina il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e le condizioni per il ricorso, in via alternativa o residuale, ad avvocati del libero foro da parte degli enti pubblici.

  • Articoli 4 e 17, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

  • Art. 1, d.l. n. 193 del 2016, e legge n. 225 del 2016

    La soppressione delle società del gruppo Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione costituiscono una successione ope legis nei rapporti giuridici, anche processuali. Il nuovo ente può proseguire l'attività difensiva già validamente instaurata da Equitalia, ma non può conferire ex novo un mandato a un avvocato esterno senza rispettare i requisiti organizzativi previsti.

Massime di principio

  • Un ente pubblico può stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro anche quando la legge gli consente di difendersi direttamente o tramite l'Avvocatura dello Stato, ma l'incarico esterno deve essere autorizzato secondo gli atti organizzativi generali e i criteri interni previsti dalla normativa.
  • In caso di contestazione della legittimazione processuale, non è sufficiente dimostrare in astratto che l'ente abbia il potere di nominare un avvocato esterno: occorre provare che, nel caso concreto, siano state rispettate le procedure autorizzative e selettive richieste.
  • La procura alle liti o la documentazione depositata in giudizio dovrebbe indicare o allegare l'atto organizzativo e la delibera che giustificano il ricorso al professionista privato; la loro assenza può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il subentro ope legis di un nuovo ente non richiede necessariamente una nuova costituzione quando esso si limita a proseguire un rapporto processuale già pendente e l'avvocato era stato validamente incaricato dal precedente ente. Diversamente, per una nuova impugnazione o una nuova costituzione, devono essere verificati i requisiti vigenti al momento dell'incarico.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione processuale del difensore, il giudice può non esaminare le questioni di merito e le spese possono essere compensate se la questione presenta profili di novità o particolare complessità.

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