Sentenza del 05/06/2019 n. 2429 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di liquidazione relativi a maggiori imposte di registro, ipotecaria, catastale e di donazione. Il motivo decisivo riguardava la nullità degli avvisi, notificati al trust "T.C.V.", identificato mediante il proprio codice fiscale e indicato in persona del legale rappresentante pro tempore. I ricorrenti hanno sostenuto che il trust non è un soggetto giuridico autonomo e non può essere destinatario di un atto impositivo né stare in giudizio come se fosse una società; la legittimazione spetta esclusivamente al trustee. In subordine, era stata contestata anche la legittimità della tassazione progressiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato integralmente gli avvisi di liquidazione. Ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare, affermando che il trust costituisce un patrimonio destinato a uno scopo e non un autonomo soggetto di diritto. Pertanto, l'avviso avrebbe dovuto essere notificato al trustee, quale titolare della legittimazione processuale e del potere di gestione dei beni, e non al trust indicato come autonomo destinatario dell'atto. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile
La motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
La sentenza deve esporre sinteticamente i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione.
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione deve contenere la succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
La norma consente una motivazione sintetica, purché siano comprensibili i fatti e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
La disposizione è richiamata per giustificare la redazione sintetica della sentenza.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 maggio 2014, n. 9936
È richiamata quale precedente sul criterio della ragione più liquida, che consente di decidere la controversia sulla questione più immediatamente risolutiva.
Cassazione civile, 9 maggio 2014, n. 10105
Il trust non crea un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato a un fine prestabilito.
Cassazione civile, n. 2043/2017
È richiamata per confermare che il trust è privo di autonoma legittimazione processuale e che le azioni devono essere promosse nei confronti del trustee, a pena di nullità.
Massime di principio
- Nel diritto tributario, il trust non va normalmente trattato come una società o come un ente autonomo: è un patrimonio destinato a uno scopo, mentre il trustee è il soggetto che lo amministra e lo rappresenta nei rapporti con i terzi.
- Gli atti impositivi e le notifiche riguardanti beni o rapporti del trust devono identificare correttamente il trustee, nella sua qualità, quale soggetto legittimato; la mera indicazione del trust come destinatario autonomo può determinare la nullità dell'atto.
- L'indicazione del codice fiscale del trust e la formula "in persona del legale rappresentante pro tempore" possono evidenziare che l'amministrazione ha considerato il trust come un soggetto giuridico distinto, con conseguente vizio di notifica o di individuazione del destinatario.
- La verifica della corretta individuazione del destinatario dell'atto può essere preliminare e assorbente: se l'atto è rivolto a un soggetto privo di soggettività o legittimazione, il giudice può annullarlo senza esaminare nel merito la tassazione.
- La decisione riguarda la specifica configurazione dell'atto e della notifica: occorre quindi controllare caso per caso se l'avviso sia stato effettivamente emesso nei confronti del trustee quale amministratore del trust oppure del trust stesso erroneamente considerato soggetto autonomo.
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