Sentenza del 05/06/2019 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Motivazione - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009, 2011 e 2012, contestando principalmente la tardività e l'irregolarità della notificazione, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per l'anno 2009, l'insufficiente motivazione degli avvisi per il richiamo ai processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, l'inadeguatezza delle presunzioni utilizzate per recuperare costi e IVA relativi a operazioni inesistenti o sovrafatturate, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e l'errata determinazione di imposte e sanzioni. La questione centrale sui termini riguardava il raddoppio previsto in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia penale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tempestivo l'appello, riconoscendo che la nullità della notificazione degli avvisi era stata sanata soltanto al momento del ritiro della corrispondenza presso l'ufficio postale, e non dalla precedente immissione della comunicazione di avvenuto deposito nella cassetta postale. Tuttavia, nel merito, ha respinto integralmente l'appello e dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, poiché risultavano fatti oggettivi comportanti obbligo di denuncia penale, senza necessità di provare l'effettiva presentazione della denuncia né di fornire una specifica motivazione sul raddoppio. È stata ritenuta legittima anche la motivazione per relationem al PVC della Guardia di Finanza, sufficienti gli elementi presuntivi sulle operazioni inesistenti e non necessario il contraddittorio per un controllo eseguito a tavolino. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 37, commi 24 e 25, d.l. n. 223 del 2006
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento sono raddoppiati.
Il raddoppio opera automaticamente quando emergono fatti oggettivi che comportano l'obbligo di denuncia penale. Non sono necessari l'effettiva presentazione della denuncia, l'avvio dell'azione penale o l'accertamento definitivo del reato.
Artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplinano i termini di decadenza per gli accertamenti relativi, rispettivamente, alle imposte dirette e all'IVA, termini che possono essere raddoppiati nei casi previsti dalla legge.
Art. 331 cod. proc. pen.
Individua l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando emergono fatti configurabili come reato perseguibile d'ufficio.
Art. 7 legge n. 212 del 2000
Impone la motivazione degli atti tributari per consentire al contribuente di conoscere natura e misura della pretesa e di difendersi. Secondo la sentenza, non richiede una motivazione specifica sull'applicazione automatica del raddoppio dei termini.
Art. 145 cod. proc. civ.
Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche. In caso di mancato reperimento delle persone abilitate, può consentire il ricorso alle forme sostitutive previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché siano rispettate le condizioni richieste.
Art. 8 legge n. 890 del 1982
Prevede gli avvisi di deposito nella notificazione a mezzo posta, ritenuti modalità sostanzialmente equivalenti a quelle dell'art. 140 cod. proc. civ.
Art. 156 cod. proc. civ.
La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto. Nel caso concreto, la sanatoria è stata collegata al ritiro effettivo della corrispondenza, poiché la notificazione irregolare non poteva pregiudicare il destinatario anticipando la decorrenza del termine per impugnare.
Art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Consente diverse modalità di accertamento del reddito. La motivazione può risultare anche implicitamente dal contenuto delle riprese, quando queste evidenziano il metodo utilizzato e le ragioni della rettifica.
Art. 12 legge n. 212 del 2000
Le garanzie del contraddittorio previste dalla norma si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, non generalmente alle indagini svolte a tavolino.
Art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva.
Disciplina la rideterminazione della sanzione complessiva in presenza di più violazioni e processi distinti, tenendo conto delle precedenti decisioni.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare automaticamente se i fatti contestati presentano, in astratto e oggettivamente, i presupposti dell'obbligo di denuncia penale; non è normalmente necessario dimostrare che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che il reato sia stato accertato.
- L'Amministrazione non deve necessariamente motivare in modo autonomo il raddoppio dei termini, purché l'avviso consenta comunque di comprendere la pretesa fiscale e i suoi presupposti.
- Quando una notificazione è nulla ma non inesistente, la proposizione del ricorso può sanarla per raggiungimento dello scopo. Se l'irregolarità ha impedito la conoscenza effettiva dell'atto, il termine per impugnare può decorrere dal momento in cui il destinatario ritira la corrispondenza e acquisisce concreta conoscenza del contenuto.
- Il richiamo a un processo verbale di constatazione può essere sufficiente per motivare un avviso, soprattutto quando il verbale è già conosciuto o è stato consegnato al contribuente e l'avviso riassume gli elementi essenziali della contestazione.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su fatture per operazioni inesistenti, non basta richiamare la regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti: il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per i tributi non armonizzati e, secondo l'orientamento richiamato, non è richiesto per i controlli eseguiti a tavolino senza accessi o verifiche nei locali del contribuente. Per i tributi armonizzati, il contribuente deve comunque indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostrare che non sarebbero state pretestuose.
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