Sentenza del 05/06/2019 n. 389 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Avviso di liquidazione fondato esclusivamente sulla differenza con il valore agricolo medio - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore di terreni e immobili agricoli trasferiti con atto notarile, ritenendo che i corrispettivi dichiarati fossero inferiori al valore di mercato. La maggiore imposizione era stata determinata principalmente mediante il ricorso ai valori agricoli medi provinciali e al prezzo di una precedente compravendita relativa a un altro terreno. I contribuenti contestavano, tra l'altro, l'insufficienza e l'inidoneità della motivazione, la non comparabilità dei terreni, l'illegittimità della sottoscrizione e della notificazione dell'avviso.
La decisione
La Commissione ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti. Ha ritenuto validi la sottoscrizione dell'avviso, la delega interna conferita al direttore dell'ufficio territoriale e la notificazione effettuata per posta. Nel merito, ha precisato che i valori agricoli medi non sono inutilizzabili in assoluto, ma costituiscono soltanto elementi astratti e indiziari, non sufficienti da soli a dimostrare il valore venale del bene. L'avviso è stato quindi ritenuto illegittimo perché fondato essenzialmente sullo scostamento tra prezzo dichiarato e valore agricolo medio, nonché su un'unica compravendita non adeguatamente comparata e relativa a un terreno con diversa collocazione. Le spese del grado sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986
L'Ufficio può fare ricorso ai trasferimenti, alle divisioni e alle perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni, al reddito netto degli immobili e ad ogni altro elemento di valutazione.
La norma consente all'Amministrazione di utilizzare diversi elementi per determinare il valore venale dei beni ai fini dell'imposta di registro. Tali criteri sono alternativi e l'Ufficio deve comunque svolgere una valutazione concreta e adeguatamente motivata.
Art. 52, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 131 del 1986
La preclusione all'accertamento prevista dalla norma non opera, nel caso esaminato, per i terreni agricoli; pertanto l'Ufficio può verificare il valore dichiarato, purché lo faccia sulla base di elementi idonei.
Art. 41, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001
La norma disciplina competenze e modalità di determinazione del valore agricolo medio. La sua permanenza non rende però automaticamente i valori agricoli medi idonei a costituire, da soli, la prova del valore venale di un immobile ai fini tributari.
Art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali disposizioni, relativa all'indennità di espropriazione, non comporta l'inapplicabilità assoluta dei valori agricoli medi in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale; ne conferma tuttavia la natura astratta e non necessariamente coincidente con il valore di mercato.
Art. 5, comma 6, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
Gli avvisi possono essere sottoscritti dal direttore provinciale oppure, su delega, dal direttore dell'ufficio preposto o da altri dirigenti o funzionari. La delega è un atto interno e può essere prodotta anche nel corso del giudizio.
Art. 347 del codice penale
La previsione penale relativa all'usurpazione di funzioni pubbliche rafforza, in assenza di elementi contrari, la presunzione che il soggetto qualificatosi come titolare dell'ufficio abbia effettivamente il potere di sottoscrivere l'atto.
Sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011
La Corte ha censurato l'utilizzo di criteri tabellari astratti che prescindano dalle caratteristiche specifiche del terreno e dal suo effettivo valore di mercato. Tale principio è rilevante anche per valutare l'attendibilità dei valori agricoli medi in ambito tributario.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può rettificare il valore dichiarato di un terreno agricolo, ma deve fondare la pretesa su una valutazione concreta, coerente e motivata del valore venale.
- I valori agricoli medi sono utilizzabili come indizi o elementi di orientamento, ma non possono costituire l'unico fondamento dell'avviso di liquidazione.
- Il semplice scostamento tra il prezzo dichiarato e un valore tabellare non dimostra da solo l'insufficienza del corrispettivo dichiarato.
- Una compravendita comparativa è utile solo se l'Ufficio dimostra l'effettiva analogia tra i beni, considerando posizione, distanza dai centri abitati, accessibilità, servizi, caratteristiche del terreno e destinazione.
- Un unico precedente di vendita, relativo a un bene con caratteristiche diverse, può essere insufficiente a sostenere la rettifica.
- La motivazione dell'avviso deve spiegare i criteri di comparazione e le ragioni per cui gli elementi utilizzati sono pertinenti al bene oggetto dell'accertamento.
- Le contestazioni sulla delega di firma devono essere supportate da elementi concreti; la delega interna non deve necessariamente essere allegata all'avviso e può essere prodotta in giudizio.
- Una notificazione che abbia raggiunto il destinatario e consentito la tempestiva impugnazione normalmente non è inesistente, anche se presenta irregolarità formali.
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