Sentenza del 18/03/2015 n. 5349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il fermo amministrativo disposto sull'importo residuo di 400.000.000 di lire, relativo a un rimborso IVA richiesto per l'anno d'imposta 2001. Con il primo motivo ha sostenuto che il fermo fosse illegittimo perché l'Amministrazione non avrebbe dimostrato l'esistenza di una concreta ragione di credito erariale. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione della CTR secondo cui il mancato pagamento delle rate del condono avrebbe inciso sulla validità dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il fermo amministrativo è una misura cautelare di autotutela che può essere adottata quando sussista il fumus boni iuris, cioè una ragione di credito dell'Amministrazione non manifestamente infondata, anche se il credito non è ancora liquido ed esigibile. Nel caso concreto, tale ragione risultava dagli accertamenti sulle irregolarità nei rapporti tra la società e i clienti e dal mancato pagamento delle rate del condono, circostanza non contestata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente: la validità del condono non costituiva l'effettivo oggetto della decisione, essendo decisivo il fatto non contestato del mancato pagamento delle rate. Nessuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, ultimo comma
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo
La disposizione consente il fermo amministrativo come misura cautelare e di autotutela quando l'Amministrazione abbia una ragione di credito, anche non ancora liquida ed esigibile, purché la pretesa non sia manifestamente irragionevole.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 3
È richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinerebbero i rimborsi IVA e la possibilità di sospenderne l'erogazione; la Corte, tuttavia, ha ritenuto prevalente la disciplina del fermo amministrativo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23
È stato invocato dalla società nel contestare il fermo, ma la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione rispetto alla legittimità della misura cautelare.
Codice civile, art. 2697
La società lo ha richiamato sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare in modo puntuale il proprio credito; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi individuati dalla CTR per integrare una ragione di credito non manifestamente infondata.
Costituzione, artt. 3 e 24
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina del fermo amministrativo non presenta dubbi di legittimità costituzionale rispetto ai principi di uguaglianza e di difesa.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 12
La norma è stata invocata dalla società per sostenere che il mancato pagamento delle rate del condono avrebbe comportato soltanto l'iscrizione a ruolo degli importi non versati e non l'inefficacia del condono. La Corte non ha esaminato nel merito tale interpretazione perché il motivo è stato ritenuto inammissibile e non pertinente ai fatti decisivi.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo può essere legittimo anche in presenza di un credito dell'Amministrazione non ancora definitivamente accertato, purché la pretesa abbia una base concreta e non sia manifestamente infondata.
- Per sospendere un rimborso, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare un pericolo attuale di perdita del credito: è sufficiente la ragione di credito richiesta dalla disciplina del fermo amministrativo.
- Irregolarità fiscali oggetto di istruttoria e mancati pagamenti non contestati possono costituire elementi sufficienti per giustificare il fermo di un rimborso IVA.
- Quando il giudice fonda la decisione su un fatto non contestato, come il mancato pagamento delle rate di un condono, contestare soltanto una valutazione incidentale sulla validità del condono può risultare non pertinente e portare all'inammissibilità del motivo.
- Chi impugna un fermo amministrativo deve contestare concretamente l'esistenza o la non manifesta infondatezza della ragione di credito dell'Amministrazione e indicare con precisione gli errori della motivazione, evitando censure generiche.
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