Sentenza del 09/07/2020 n. 14570 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2004 (IVA, IRAP, IRPEF) emesso per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi; in primo grado l'avviso era stato annullato dalla C.T.R. che ritenne l'unica prova (una informativa dell'Anagrafe Tributaria) generica e insufficiente, non essendo stati prodotti documenti di esportazione né dimostrato che le spedizioni fossero cessioni di beni riconducibili all'attività dell'interessato; la C.T.R. valutò altresì la buona fede del contribuente alla luce di una segnalazione riguardante un intermediario (XXXXX s.a.s.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia (primo, secondo, quarto e quinto motivo), ritenendo che la C.T.R. abbia: 1) violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) avendo fondato la decisione su una circostanza fattuale non allegata; 2) erroneamente interpretato l'art. 10 della L. 212/2000 (la buona fede rileva ai fini delle sanzioni ma non estingue il tributo); 3) applicato male l'onere della prova in caso di mancata presentazione della dichiarazione, non avendo considerato che l'accertamento d'ufficio ex art. 41 DPR 600/73 può fondarsi su presunzioni 'supersemplici' e determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata nei limiti delle doglianze accolte e la causa è rinviata alla C.T.R. di Brescia in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può fondare la decisione su circostanze di fatto non dedotte dalle parti; la C.T.R. ha violato tale principio fondando la decisione su un rilascio di ricevuta da parte del commercialista non allegato dal contribuente.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme di cassazione: i motivi invocati richiamano i vizi di diritto (interpretazione della legge, violazione di norme processuali) e sono stati ritenuti fondati rispetto alla decisione impugnata.
Legge n. 212/2000, art. 10
1 I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.
La Corte precisa che la buona fede del contribuente, ai sensi dell'art. 10, incide prevalentemente sull'irrogazione delle sanzioni (possibile esclusione delle stesse) ma non solleva il contribuente dall'obbligo di pagamento del tributo dovuto.
D.P.R. n. 600/1973, art. 41
L'accertamento d'ufficio per mancata presentazione della dichiarazione si fonda sui dati e notizie raccolti dall'Ufficio e può ricorrere a presunzioni 'supersemplici' (anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare che il reddito non e' stato prodotto o lo e' stato in misura inferiore.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 38 e 39
Gli artt. 38 (accertamento sintetico) e 39 (accertamento induttivo) non trovano applicazione diretta nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dove prevale la disciplina dell'art. 41.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: la Corte ha ricordato che, alla luce delle presunzioni utilizzabili in caso di accertamento d'ufficio, l'onere di provare che il reddito non è stato effettivamente prodotto o lo è stato in misura inferiore grava sul contribuente.
Massime di principio
- In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può procedere con accertamento d'ufficio ex art. 41 DPR 600/73 utilizzando anche presunzioni 'supersemplici'; ciò determina l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente provare l'assenza o la minore entità del reddito dichiarato dall'Amministrazione.
- La buona fede del contribuente (L. 212/2000, art. 10) rileva soprattutto ai fini dell'esclusione o mitigazione delle sanzioni e non esime dal pagamento del tributo dovuto.
- Il giudice non può basare la propria decisione su fatti non allegati dalle parti: se il provvedimento decisorio si riferisce a circostanze fattuali non dedotte, sussiste violazione del principio di corrispondenza (art. 112 c.p.c.).
- Se il contribuente contesta che le esportazioni non erano cessioni ma spedizioni per conto terzi o per uso personale, è necessario che produca elementi probatori (documenti di esportazione, contratti, evidenze di rapporti con terzi) per sconfiggere la presunzione dell'Ufficio.
- Informative dell'Anagrafe Tributaria o altri elementi acquisiti dall'Ufficio possono essere idonei ad avviare l'accertamento d'ufficio; l'amministrazione non è tenuta a produrre in prima battuta tutti i documenti di dettaglio se le presunzioni legittimano l'accertamento, salvo il diritto del contribuente a fornire prova contraria.
- Se il contribuente invoca comportamenti o errori dell'intermediario (es. commercialista), deve allegare e provare quei fatti; eventuali impegni o ricevute non allegati non possono essere desunti d'ufficio dal giudice.
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