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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04455/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014 relativi a un terreno sito nel Comune di Lavagno. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che un mappale originario era stato soppresso e fuso in altro mappale dal 31 gennaio 2013; per tale ragione il Comune non avrebbe potuto continuare a tassare autonomamente il terreno, che secondo la sua prospettazione doveva essere assoggettato a imposta sulla base della rendita catastale del fabbricato cui era stato accorpato. Con il primo motivo di ricorso in cassazione denunciava violazione di legge sulla facoltà impositiva del Comune e sulla disciplina IMU, assumendo che la soppressione e fusione catastale avesse fatto venir meno il potere impositivo sull’area. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme catastali e dell’IMU, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto attivare la correzione del classamento presso l’U.T.E. perché aveva, di fatto, ricreato il precedente mappale soppresso. Con il terzo motivo censurava, sotto il profilo del vizio di legittimità, l’accertamento di inedificabilità in concreto del terreno. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, rilevando che i giudici di merito avevano accertato in fatto, con doppia conforme, che il terreno conservava autonoma natura edificabile e non aveva destinazione pertinenziale al fabbricato, essendo fisicamente separato e recintato; pertanto l’accorpamento catastale era solo formale e non incideva sulla base imponibile, che per i terreni edificabili è il valore venale, non la rendita catastale del fabbricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la soppressione del mappale e il successivo accorpamento catastale non facevano venir meno la possibilità di tassare l’area come terreno edificabile, poiché ciò che rilevava era l’autonoma edificabilità del bene e l’assenza di pertinenzialità rispetto al fabbricato, accertate in fatto nei precedenti gradi di merito. Ha inoltre osservato che la base imponibile IMU del terreno edificabile è costituita dal valore venale e non dalla rendita catastale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché le norme invocate non escludevano la tassazione dell’area edificabile in presenza di autonoma edificabilità e assenza di pertinenzialità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5

    Il motivo relativo al vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, mancando l’indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 1 d.lgs. 504 del 1992

    Richiamato unitamente alle altre disposizioni IMU per contestare la potestà impositiva, ma la Corte ha ritenuto che non escluda l’imposizione sul terreno edificabile.

  • art. 2 d.lgs. 504 del 1992

    Richiamato come norma sulla disciplina dell’imposta, senza incidere sulla conclusione che il terreno edificabile resta imponibile in base al valore venale.

  • art. 5 d.lgs. 504 del 1992

    La Corte ha ribadito che per i terreni edificabili la base imponibile non è la rendita catastale del fabbricato, ma il valore venale in comune commercio dell’area.

  • art. 13 d.l. 201/2011

    Richiamato dal ricorrente sulla disciplina IMU, ma non ritenuto idoneo a fondare l’esenzione o la diversa base imponibile invocata.

  • art. 3, comma 58, l. 23 dicembre 1996, n. 662

    Richiamato per sostenere la necessità di correzione catastale, ma la Corte ha escluso che il Comune avesse modificato il classamento, limitandosi a valutare fiscalmente l’area edificabile.

  • art. 5, secondo e terzo comma, d.lgs. 504/1992

    La Corte lo ha interpretato nel senso che il valore dei terreni edificabili è scollegato dalla rendita catastale, assumendo rilievo il valore di mercato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In materia di IMU sui terreni edificabili, il presupposto impositivo è collegato all’autonoma edificabilità del bene e non viene meno per il solo fatto di un accorpamento o di una variazione catastale formale, se il terreno conserva in fatto una sua distinta consistenza e destinazione.
  • La base imponibile dell’IMU per l’area edificabile è il valore venale in comune commercio del terreno, non la rendita catastale del fabbricato eventualmente presente o vicino; la rendita catastale rileva per i fabbricati, non per i terreni edificabili.
  • L’esenzione o la diversa tassazione fondata sulla pertinenzialità richiede un accertamento in fatto dell’effettivo vincolo pertinenziale tra terreno e fabbricato; se tale vincolo è escluso dai giudici di merito, la Corte di cassazione non può sovvertirne l’esito in assenza di specifiche censure ammissibili.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene indicato quali siano le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpianti di accertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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