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Interpello

Risposta n. 3 del 10/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che il calo di ricavi e costi del personale dipende dalla cessione di un ramo d'azienda e dalla riorganizzazione del business, mentre ALFA mantiene comunque una propria operatività residua; pertanto ritiene che le perdite siano fisiologiche e riferibili all'attività svolta, con conseguente possibilità di disapplicare il divieto al riporto.

Disapplicazione dell'art. 172, comma 7, TUIR sul riporto delle perdite fiscali in caso di fusione societaria inversa.

Il quesito

ALFA chiede se, a seguito della fusione inversa con la controllante BETA, possa disapplicare la disciplina antielusiva sul riporto delle perdite ex art. 172, comma 7, TUIR con riferimento alle proprie perdite fiscali, pur non superando il test del patrimonio netto e avendo esito negativo nel test di vitalità per il periodo interinale; la società precisa inoltre di non voler riportare le perdite di BETA.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia esprime parere positivo alla disapplicazione dell'art. 172, comma 7, TUIR limitatamente alle perdite prodotte da ALFA nel 2016 e nel periodo interinale, rilevando che non vi è un uso indebito delle perdite di una società priva di attività economica e che le perdite di BETA non saranno riportate né compensate con i redditi di ALFA.

Disapplicazione del limite al riporto delle perdite in caso di fusione inversa

L'interpello riguarda una fusione societaria inversa con cui ALFA ha incorporato la controllante BETA. La questione centrale è se, nonostante il mancato superamento dei test previsti dall'art. 172, comma 7, del TUIR, possa essere disapplicata la disciplina antielusiva sul riporto delle perdite fiscali limitatamente alle perdite di ALFA.

Contesto fattuale

ALFA ha incorporato BETA nel corso del 2017, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2017. BETA era la holding di riferimento di un gruppo di società italiane operanti in un determinato settore ed era a sua volta controllata da DELTA S.A., società residente all'estero.

Negli anni precedenti il gruppo aveva subìto una progressiva riduzione dell'attività. In particolare:

  • nel 2014 era stata ceduta la partecipazione in Y S.r.l., società operante in un settore specifico;
  • nel 2015 Z S.r.l. aveva ceduto il proprio ramo/asset principale ed era poi stata incorporata in BETA nel 2017;
  • dal 2011 al 2016 BETA aveva conseguito solo ricavi finanziari derivanti da interessi attivi su finanziamenti a controllate;
  • dopo l'incorporazione di Z, BETA non aveva più prodotto proventi e la sua attività di holding si era esaurita con la successiva incorporazione in ALFA.

ALFA, fino al 2016, operava in tre aree di business: vendita di un determinato prodotto/servizio, gestione di un ulteriore ramo operativo e prestazione di servizi generali e amministrativi alle consociate. Nel 2016 aveva ceduto il ramo relativo alla vendita ai clienti finali, conservando solo parte dell'attività nella gestione residua e nei servizi amministrativi.

Consolidato fiscale e perdite riportate

Dal periodo d'imposta 2011 il gruppo aveva aderito al consolidato fiscale nazionale ex artt. 117-129 TUIR. L'opzione non è stata rinnovata per il 2017 e si è chiusa il 31 dicembre 2016, con riattribuzione delle perdite alle società che le avevano prodotte.

Le perdite di ALFA riattribuite al 31 dicembre 2016 erano riferite esclusivamente al 2016. Inoltre, ALFA aveva maturato ulteriori perdite nel periodo interinale 1° gennaio - data della fusione nel 2017. Le perdite di BETA al 31 dicembre 2016 erano pari a un certo importo, ma il contribuente ha precisato di non volerle riportare, considerato che la holding aveva cessato di fatto la propria attività.

Quesito posto all'Agenzia

ALFA chiede la disapplicazione dell'art. 172, comma 7, TUIR in relazione alle proprie perdite fiscali, pur in presenza di due criticità:

  • mancato superamento del test del patrimonio netto sia da parte di ALFA sia da parte di BETA;
  • esito negativo dell'activity test per ALFA nel periodo interinale, mentre BETA lo superava.

La società evidenzia che il mancato superamento da parte di ALFA dipendeva soprattutto dalla cessione del ramo d'azienda di vendita e dalla conseguente riduzione di ricavi e costi del personale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

ALFA sostiene che la riduzione di ricavi, proventi e costi del personale sia dipesa da una ristrutturazione effettiva e non elusiva, in particolare dalla cessione del ramo d'azienda avviata nel 2016. Tale operazione avrebbe inciso sul bilancio 2016, generando una perdita coperta mediante utilizzo di riserve e riduzione del capitale sociale; successivamente, il socio unico avrebbe ricapitalizzato la società nel 2017 mediante rinuncia a credito.

La società afferma inoltre che il business residuo, legato alla gestione di un diverso ramo operativo, è rimasto attivo e che il business plan 2018-2022 è positivo.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama l'art. 172, comma 7, TUIR, che limita il riporto delle perdite nelle fusioni in presenza di condizioni che impediscano il commercio delle c.d. "bare fiscali". In particolare, la norma consente il riporto delle perdite della società che le ha generate solo entro due limiti:

  • il limite del patrimonio netto della società che riporta le perdite, risultante dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., al netto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi;
  • il requisito di vitalità economica, che richiede che dal conto economico dell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata risultino ricavi e proventi dell'attività caratteristica e spese per lavoro subordinato superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori.

Viene richiamata la finalità antielusiva della norma, ossia impedire fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere per trasferire perdite a fronte di redditi imponibili altrui. Sono citate, in particolare, la circolare n. 9/E del 2010 e le risoluzioni n. 116/E del 2006 e n. 143/E del 2008.

Valutazione dell'Agenzia

L'Agenzia premette che non valuta la correttezza dei valori indicati né la quantificazione delle perdite, riservandosi ogni potere di controllo sulla loro determinazione. Precisa inoltre che non è oggetto della risposta il profilo di eventuale abuso del diritto ex art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Nel merito, osserva che:

  • il contribuente non intende riportare le perdite di BETA, per cui non si realizza una compensazione intersoggettiva tra le perdite della holding e i redditi della società incorporante;
  • le perdite per cui si chiede la disapplicazione sono quelle di ALFA, riferibili alla sua attività economica svolta in modo autonomo;
  • la perdita 2016 e quella del periodo interinale dipendono dalla cessione del ramo d'azienda e dalla conseguente contrazione dell'operatività, ma ALFA ha comunque mantenuto una propria attività residua;
  • al 31 dicembre 2017 la società risultava ancora operativa e aveva conseguito ricavi e altri proventi, anche se in parte riferibili alla cessione del ramo;
  • la ricapitalizzazione effettuata dal socio unico nel 2017 è stata funzionale alla prosecuzione dell'attività residua.

Conclusioni

Alla luce di tali elementi, l'Agenzia ritiene che l'operazione non sia espressione di una manovra elusiva finalizzata all'utilizzo di perdite di soggetti privi di attività economica. Pertanto, la disciplina di contrasto al riporto delle perdite ex art. 172, comma 7, TUIR può essere disapplicata, ma solo con riferimento alle perdite fiscali prodotte da ALFA nel 2016 e nel periodo interinale 1° gennaio - data della fusione del 2017.

Il parere è reso sulla base dei fatti e documenti rappresentati nell'istanza, assunti come veri e concretamente attuati.

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