Cassazione Penale, Sentenza n. 24531/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che disponeva la sospensione del processo a carico di Zaduneli David ai sensi del novellato art. 420‑quater c.p.p., per la "verifica della persistenza dell'irreperibilità". Il PM denunciava abnormità del provvedimento per aver il Tribunale applicato erroneamente le regole sul processo in assenza e creato una stasi processuale, sostenendo che l'imputato doveva ritenersi a conoscenza del processo essendo stato arrestato nell'ambito del procedimento, avendo eletto domicilio e nominato difensore di fiducia e che, dopo la notifica del decreto di giudizio presso il difensore al domicilio eletto, si sarebbe dovuto procedere in assenza (richiamando le Sezioni Unite n. 23948/2019), anche se il difensore aveva successivamente rinunciato al mandato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non sia affetta da abnormità: il giudice ha esercitato il potere di accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, constatato che la notifica al difensore era avvenuta dopo la rinuncia al mandato, ha correttamente ritenuto che non fosse acquisita la certezza della conoscenza della citazione, giustificando la sospensione per la verifica. La Corte ha inoltre ribadito i principi richiamati dalle Sezioni Unite (Ismail) secondo cui prevale il dato della conoscenza effettiva sulla regolarità formale della notifica e che gli "indici di conoscenza" (dichiarazione/elezione di domicilio, misure precautelari/caute, nomina difensore di fiducia) non costituiscono mere presunzioni; in mancanza di certezza della conoscenza la sospensione è legittima. Un eventuale errore di interpretazione sulle regole dell'assenza potrebbe essere valutato come illegittimità impugnabile, ma non come abnormità tale da far cadere il provvedimento fuori dal sistema processuale.
Norme richiamate
Cass. Sez. U. (definizione di abnormità)
È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (Cass. Sez. U., Sent. n. 26 del 24/11/1999; Cass. Sez. U., Sent. n. 17 del 10/12/1997).
La Corte ricorda il criterio rigoroso per qualificare un atto come "abnorme": l'errore o l'illegittimità non sono automaticamente abnormità; solo atti radicalmente estranei o paralizzanti del sistema processuale lo sono.
Art. 420‑quater c.p.p. (novellato)
Norma applicata dal Tribunale per disporre la sospensione del processo in presenza di dubbi sulla reperibilità/conoscenza dell'imputato; consente al giudice di verificare la persistenza dell'irreperibilità prima di procedere.
Art. 420‑bis c.p.p., co. 2 e Sez. Un. n. 23948/2019 (Ismail)
"...non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420‑bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia..." (cfr § 8.7 della motivazione, Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv.279420).
Le Sezioni Unite affermano la prevalenza della conoscenza effettiva sulla regolarità formale della notifica: gli "indici di conoscenza" (elezione/dichiarazione di domicilio, misure che hanno portato all'udienza di convalida o alla misura cautelare, nomina difensore di fiducia) non sono presunzioni automatiche che consentono sempre il processo in absentia; se non è acquisita la certezza della vocatio in ius la prosecuzione senza l'imputato non è consentita.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Riforma che ha rafforzato le garanzie di effettività della partecipazione al processo e ha ulteriormente limitato il processo in contumacia, introducendo strumenti (es. restituzione in termini) volti a evitare la perdita di diritti per mancata partecipazione effettiva.
Massime di principio
- La valutazione della "conoscenza" dell'imputato della chiamata in giudizio è sostanziale: la regolarità formale della notifica non basta se non sussiste certezza della conoscenza effettiva.
- Gli "indici di conoscenza" (dichiarazione/elezione di domicilio, misura precautelare/cautelare, nomina difensore di fiducia) aiutano nella valutazione ma non costituiscono presunzioni automatiche che autorizzano sempre il processo in absentia.
- Il giudice ha il potere e il dovere di sospendere il processo per verificare l'effettiva reperibilità/conoscenza dell'imputato quando sussistono dubbi; tale sospensione non costituisce di per sé una "stasi" illegittima.
- Perché un provvedimento sia qualificabile come "abnorme" serve un vizio radicale che lo ponga al di fuori del sistema processuale: errori di applicazione o interpretazione della norma, pur rilevabili, possono determinare illegittimità ma non automaticamente abnormità.
- Per ridurre il rischio di sospensione o contestazioni, le parti dovrebbero assicurare comunicazioni tempestive e verificare lo stato del mandato difensivo (es. che il difensore non abbia rinunciato prima della notifica).
- In caso di dubbio sulla conoscenza dell'imputato, la strategia processuale corretta è solitamente predisporre ulteriori elementi probatori della effettiva conoscenza (comunicazioni personali, attestazioni di avvenuto ricevimento) oppure richiedere la verifica giudiziale anziché forzare la prosecuzione in assenza.
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