Ordinanza n. 70/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione, previa misura cautelare, della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: reiterato rigetto dell'istanza di ammonimento adottato dopo una precedente sentenza di accoglimento
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatto adempimento della precedente sentenza del TAR, che aveva accolto il ricorso contro il diniego dell'istanza di ammonimento ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 3 del 2009, rilevando l'omessa audizione del teste espressamente indicato nell'istanza. Dopo la sentenza, la Questura ha nuovamente rigettato l'istanza con un ulteriore provvedimento. In via cautelare, la ricorrente ha contestato la corretta esecuzione della sentenza, con particolare riguardo all'eventuale audizione del teste e alle ragioni della sua omissione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito dell'azione di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Questura di Siracusa di fornire, entro cinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione se anteriore, chiarimenti documentati sulla corretta esecuzione della precedente sentenza. I chiarimenti devono riguardare specificamente l'audizione del teste indicato oppure, se il teste non è stato sentito, le ragioni dell'omissione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026; ogni pronuncia su rito, merito e spese è stata sospesa.
Norme richiamate
art. 8 legge n. 3 del 23 aprile 2009
La precedente sentenza riguardava il diniego di un'istanza di ammonimento ai sensi di questa disposizione; il testo dell'ordinanza non ne espone ulteriormente il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la corretta esecuzione della sentenza dipende da specifici adempimenti amministrativi contestati dal ricorrente, il giudice può disporre chiarimenti documentati all'amministrazione prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
- Se una precedente sentenza ha stigmatizzato l'omessa audizione di un teste espressamente indicato nell'istanza amministrativa, la verifica dell'esatto adempimento richiede di accertare se il teste sia stato effettivamente sentito e, in caso contrario, quali ragioni abbiano giustificato l'omissione.
Come è indicizzato
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