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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 5162/2024, R.G. 10457/2022, emessa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, G.U. Majolino, pubblicata in data 13.12.2024, notificata all’Amministrazione intimata il 13.12.2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, come da certificazione di Cancelleria versata in atti;

Giustizia amministrativa202501768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario recante condanna al pagamento di differenze retributive e contributive e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

È stata proposta azione di ottemperanza a una sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’amministrazione e non impugnata. I ricorrenti hanno chiesto: il pagamento in favore del dipendente delle differenze retributive e contributive relative alle fasce stipendiali 9/14 e 15/20; il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza civile e distratte in favore del difensore antistatario; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., la possibile parziale inammissibilità della domanda relativa alle differenze retributive, poiché il giudicato civile non indicava l’esatto importo dovuto né forniva criteri idonei a determinarlo mediante una mera operazione matematica. La domanda relativa alle spese di lite era invece determinabile sulla base del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza relativa alle differenze retributive e contributive, poiché il giudicato civile conteneva una condanna generica o comunque non determinabile in modo pacifico e il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, non può integrare o quantificare autonomamente il contenuto della decisione civile, essendo i suoi poteri limitati alla stretta esecuzione del titolo. Ha invece accolto la domanda relativa al pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio civile e distratte in favore del difensore antistatario, ordinando all’amministrazione di adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia successiva ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Ha inoltre applicato, quale penalità di mora, gli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta. L’amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l’esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un’operazione meramente matematica

    L’ottemperanza a una sentenza civile di condanna al pagamento di somme è ammissibile anche quando il quantum non sia espressamente indicato, purché sia determinabile mediante una semplice operazione matematica sulla base del dispositivo e della motivazione; in mancanza, la domanda è inammissibile.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata individuata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare e sottoporre al contraddittorio delle parti questioni rilevate d’ufficio, come la parziale inammissibilità della domanda per genericità del titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato quale presupposto temporale, insieme alla definitività del titolo, per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    È richiamato nel contesto della nomina e dell’operatività del commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna al pagamento di somme, la domanda è ammissibile anche se il titolo non indica espressamente il quantum, ma solo quando l’importo sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante una mera operazione matematica; se il giudicato è generico o il quantum non è determinabile in modo pacifico, la domanda di ottemperanza è inammissibile.
  • Quando il giudice amministrativo è chiamato a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, i suoi poteri sono limitati alla stretta attuazione del contenuto del titolo e non comprendono l’integrazione, l’interpretazione sostitutiva o la quantificazione di una condanna civile generica non determinabile.
  • La domanda di ottemperanza può essere accolta limitatamente a una parte del titolo giudiziale autonomamente determinata, come le spese di lite liquidate e distratte in favore del difensore antistatario, anche se un’altra componente della condanna non è eseguibile in sede di ottemperanza per indeterminatezza del quantum.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora, anche parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoTermini del procedimento

Testo integrale

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