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Ordinanza

Ordinanza n. 4243/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. N. 6501/14-10-4 del 26 gennaio 2026 e ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; ovvero, in subordine e comunque previo accoglimento della invocata misura cautelare, rinviare alla CGUE, oppure sollevare la formulata questione di legittimità costituzionale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese (contributo unificato) ed agli onorari di giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Giustizia amministrativa202601482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di trasferimento del militare, con decorrenza 16 febbraio 2026, al Comando del Reparto del Comando Legione Carabinieri Basilicata in Potenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ne ha disposto il trasferimento a Potenza, chiedendone l'annullamento. In subordine, ha chiesto, previo accoglimento della misura cautelare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea oppure la rimessione della questione di legittimità costituzionale prospettata. Nella camera di consiglio la difesa del ricorrente ha eccepito la violazione del termine di due giorni liberi previsto dal rito cautelare per il deposito dei documenti dell'amministrazione, poiché il deposito era avvenuto il 1° marzo 2026, domenica. Dal testo non risultano ulteriori motivi sostanziali di illegittimità del trasferimento né una decisione sulle domande cautelari, sul rinvio alla CGUE o sulla questione di costituzionalità.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né deciso sulla misura cautelare, sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o sulla questione di legittimità costituzionale. In relazione all'eccezione concernente il termine per il deposito documentale, ha disposto il prosieguo dell'esame della causa, assegnando alle parti termine fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio del 18 marzo 2026: al ricorrente per esaminare i documenti e depositare eventuali brevi note e all'amministrazione per un'eventuale relazione integrativa. Ha quindi fissato la successiva camera di consiglio per il 18 marzo 2026, ore di rito. Non risulta una pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • Termine di due giorni liberi previsto dal rito cautelare

    Il giudice prende atto dell'eccezione relativa al rispetto del termine per il deposito dei documenti e, senza decidere definitivamente la questione, assegna nuovi termini per il contraddittorio e rinvia la trattazione.

Massime di principio

  • Quando una parte deduce in camera di consiglio l'inosservanza del termine previsto per il deposito documentale nel rito cautelare, il giudice può assicurare il pieno contraddittorio assegnando un termine per l'esame dei documenti e per il deposito di brevi note, nonché un eventuale termine integrativo all'amministrazione, e rinviando la trattazione a una successiva camera di consiglio.
  • Un'ordinanza che assegna termini per il deposito di note o relazioni integrative e rinvia la camera di consiglio non definisce la domanda cautelare né le ulteriori domande subordinate, che restano da esaminare nel prosieguo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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