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Ordinanza

Ordinanza n. 6922/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del Ministero dell’Interno in data 18/12/2025, notificato il 12/01/2026, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-,

Giustizia amministrativa202602798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana e ha formulato anche una domanda cautelare e un'istanza istruttoria. Il giudice ha rilevato, quanto alla cautela, che non è stato dedotto alcun concreto pregiudizio grave e irreparabile. Quanto all'istruttoria, il ricorrente ha contestato il diniego fondato su una relazione dei servizi di sicurezza, non presente agli atti del giudizio, chiedendone l'acquisizione per consentire il controllo giurisdizionale e l'esercizio del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare perché il diniego della cittadinanza non determina, per il titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, un pregiudizio grave e irreparabile: l'interessato può continuare a soggiornare e lavorare in Italia, godere delle libertà e dei diritti fondamentali e civili, beneficiare della parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, usufruire delle prestazioni amministrative e dei servizi pubblici e partecipare alla vita politica locale nei limiti indicati dall'ordinanza. Il TAR ha invece accolto l'istanza istruttoria, rilevando che il ricorso non era adeguatamente istruito poiché mancava la relazione dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare tale relazione, adottando cautele idonee alla tutela delle fonti e dell'attività di intelligence; in alternativa, il Ministero dovrà depositare una relazione recante le specifiche ragioni che impediscano la trasmissione degli atti. La documentazione dovrà essere depositata in doppia busta entro il termine indicato e potrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella successiva camera di consiglio, senza estrazione di copia. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria fissata per il 17 febbraio 2027, nel rispetto dell'ordine cronologico dei ricorsi analoghi.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e la gestione della documentazione riservata nel processo amministrativo.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è valorizzato per escludere un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego della cittadinanza, poiché consente la permanenza, il lavoro e il godimento di numerosi diritti e servizi in Italia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la deduzione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è ravvisabile, in relazione al diniego della cittadinanza, quando l'interessato conservi un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo che gli consenta di soggiornare e lavorare nel territorio nazionale e di esercitare i principali diritti civili e sociali.
  • Quando un provvedimento di diniego della cittadinanza è fondato su una relazione dei servizi di sicurezza non presente agli atti, il giudice amministrativo può disporne l'acquisizione istruttoria per rendere possibile il controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa e l'esercizio della difesa.
  • L'acquisizione giudiziale di documentazione relativa ad attività di intelligence deve avvenire mediante cautele idonee a proteggere le fonti informative e a non pregiudicare le attività di sicurezza; l'amministrazione può essere chiamata a depositare gli atti con omissioni e stralci oppure a motivare specificamente le ragioni della loro mancata trasmissione.
  • La documentazione riservata acquisita nel processo può essere sottoposta a modalità di consultazione limitate al Collegio e al difensore, senza estrazione di copia, quando tali cautele siano necessarie per bilanciare diritto di difesa e tutela delle informazioni di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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