Cassazione Civile, Ordinanza n. 31005/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal recupero dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del costo di acquisto di partecipazioni societarie. Un contribuente, socio di una società, aveva già effettuato una prima rivalutazione delle quote e versato la relativa imposta sostitutiva in forma rateale. Successivamente, in occasione di una nuova rivalutazione prevista da una norma sopravvenuta, ha calcolato la nuova imposta sostitutiva detraendo dall'importo della prima rata della seconda rivalutazione quanto già versato per la precedente, anziché detrarre tale somma dall'imposta complessivamente dovuta. L'Ufficio ha ritenuto illegittima questa modalità di compensazione, ha emesso comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dopo l'autotutela negativa, l'agente della riscossione ha notificato cartella di pagamento. La CTP aveva annullato solo le sanzioni, mentre la CTR aveva annullato integralmente la cartella ritenendo la condotta una mera irregolarità senza danno erariale. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: violazione delle norme che consentono la detrazione dell'imposta già versata in caso di nuova rivalutazione, sostenendo che la detrazione va fatta dall'imposta complessiva e non dalle singole rate; violazione delle norme sanzionatorie e dello Statuto del contribuente, sostenendo che non vi era né violazione formale né obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene che la disposizione sulla nuova rideterminazione del valore delle partecipazioni consenta di detrarre l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta complessivamente dovuta per la nuova rivalutazione, non dalle singole rate. Considera quindi illegittima la compensazione operata dal contribuente, perché determinante il mancato tempestivo versamento di parte del tributo e un ritardato incasso erariale, non qualificabile come violazione meramente formale. Inoltre esclude che vi fosse un'obiettiva incertezza sulla portata della norma tale da escludere le sanzioni. La sentenza impugnata viene cassata e, decidendo nel merito, viene rigettato l'originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità sono poste a carico del contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. ee), d.l. n. 70 del 2011
«i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati ... qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata»
la detrazione dell'imposta già versata deve essere effettuata dall'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per la nuova rivalutazione, non dalle singole rate
art. 5 l. n. 448 del 2001
norma richiamata come base del meccanismo di rivalutazione delle partecipazioni e della relativa imposta sostitutiva
art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997
invocato per escludere le sanzioni, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto
art. 10 l. n. 212 del 2000
richiamato per sostenere la non punibilità in presenza di violazione meramente formale o obiettiva incertezza; la Corte esclude entrambe le condizioni
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
le sanzioni non sono escluse perché la violazione non è meramente formale e la norma non era obiettivamente incerta
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
base del controllo automatizzato che ha condotto alla comunicazione di irregolarità
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e in presenza di contraddittorio sulla questione di diritto rimasta assorbita, di decidere nel merito
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a fondamento dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo
art. 23755 del 2015
richiamata come precedente sul fatto che l'errata compensazione non è violazione meramente formale
Cass. n. 16504 del 2016
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 4555 del 2017
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 5139 del 2011
richiamata per il principio secondo cui la Corte può decidere nel merito su questione di diritto rimasta assorbita
Cass. n. 8622 del 2012
richiamata a sostegno della funzione rescissoria della Corte di cassazione
Cass. n. 2180 del 2015
richiamata per la possibilità di riproporre in cassazione la questione assorbita in appello
Massime di principio
- Quando una norma tributaria consente di detrarre un importo già versato in occasione di una precedente rivalutazione, la detrazione va operata dall'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per la nuova rivalutazione e non dalle singole rate.
- L'errata compensazione o imputazione del credito, in violazione di una specifica disposizione di legge, non integra una mera irregolarità formale se determina il mancato versamento tempestivo di parte del tributo e un ritardo nell'incasso erariale.
- La non punibilità per violazioni formali richiede che manchi un debito d'imposta o che la violazione sia effettivamente priva di effetti sostanziali; se l'omesso versamento incide sul gettito o sulle scadenze, le sanzioni restano applicabili.
- L'obiettiva incertezza normativa non è configurabile quando il testo della norma è chiaro nel prevedere il criterio di imputazione del credito o della detrazione.
- La Corte di cassazione, una volta accolto il ricorso principale, può decidere nel merito su una questione di diritto rimasta assorbita nei gradi di merito, purché sul punto si sia svolto il contraddittorio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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