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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40183/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 193 del 2007, contestata a una società esercente attività di pasticceria per omessa esecuzione, o mancata disposizione, di operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia all'interno dei locali di laboratorio e magazzino nonché della cella frigorifera negativa. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla regolazione delle spese di primo grado, assumendo erroneo il rigetto del relativo motivo di appello; 2) nullità parziale della sentenza per motivazione apparente o manifestamente perplessa, per avere la Corte d'appello ritenuto la soccombenza della società sul presupposto che fosse stata condannata al minimo edittale, senza considerare che tale esito corrispondeva alla domanda subordinata della stessa società; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla condanna alle spese del giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore, rilevando che in primo grado la società era risultata solo parzialmente soccombente, con conseguente correttezza della regolazione delle spese, mentre in appello la stessa era risultata integralmente soccombente. Per tale ragione ha ritenuto infondati i motivi relativi alle spese e alla pretesa carenza motivazionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193 del 2007

    Norma posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione per omessa manutenzione e pulizia dei locali dell'attività alimentare.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare e valutare la compensazione o la regolazione delle spese in caso di soccombenza parziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la proposta del relatore nel procedimento camerale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il rigetto del motivo di appello è corretto quando la parte era risultata solo parzialmente soccombente nel grado precedente e la regolazione delle spese è coerente con la soccombenza parziale.
  • La valutazione di soccombenza non è viziata quando il giudice d'appello considera l'esito complessivo della lite nel grado, anche se la misura della sanzione irrogata coincide con una richiesta subordinata della parte.
  • La condanna alle spese del giudizio di appello è conforme al principio di soccombenza quando la parte impugnante risulta integralmente soccombente nel grado di gravame.
  • La denuncia di motivazione apparente o perplessa non può fondare l'accoglimento del ricorso quando la ratio della decisione sulle spese è chiara e si fonda su un corretto apprezzamento della soccombenza nei diversi gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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