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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36385/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I lavoratori, addetti A.T.A. con rapporti di lavoro a termine alle dipendenze del Ministero, avevano agito per ottenere la conversione a tempo indeterminato dei rapporti precari e, in subordine o comunque, il risarcimento del danno per asserita reiterazione abusiva di contratti a termine. La Corte d'Appello aveva respinto le domande, rilevando poi l'intervenuta stabilizzazione e confermando anche il rigetto del risarcimento. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: il primo per violazione della Direttiva 1999/70/CE, dell'Accordo quadro allegato e degli artt. 1, 4 e 5 d.lgs. 368/2001 in combinato con l'art. 4 L. 124/1999; il secondo per violazione della medesima disciplina eurounitaria in relazione all'art. 6 CEDU; il terzo per violazione della stessa normativa e dell'art. 2697 c.c.; il quarto per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che la sopravvenuta stabilizzazione avrebbe imposto una valutazione virtuale della soccombenza a carico del Ministero e quindi la condanna alle spese in favore dei lavoratori. Prima della camera di consiglio, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato al controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la rinuncia, non essendo stata notificata al Ministero controricorrente, non era idonea a determinare l'estinzione del processo; essa però evidenziava il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità del tema e l'evoluzione giurisprudenziale anche sovranazionale. Ha richiamato anche il principio secondo cui, in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, non è dovuto il cd. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    considerando n. 16; preambolo; clausola 2, punto 1; clausola 5, punto 1

    Invocata dai ricorrenti come fonte di tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte non entra nel merito delle censure per la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    preambolo; clausola 2, punto 1; clausola 5, punto 1

    Richiamato quale parametro eurounitario sulla disciplina del lavoro a termine; la decisione non ne sviluppa il contenuto nel merito.

  • d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e il diritto alla conversione o al risarcimento; la Corte non si pronuncia sul merito per effetto della rinuncia non notificata.

  • L. 3 maggio 1999, n. 124

    Richiamata in combinato con la disciplina sui contratti a termine del personale scolastico.

  • art. 6 CEDU

    Invocato nel secondo motivo in relazione alla tutela processuale e al diritto a un equo processo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell'onere della prova.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolazione delle spese di lite e chiedere la condanna del Ministero.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato in relazione alla compensazione delle spese di lite.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 12923/2019

    Richiamato come precedente di legittimità sul principio per cui la rinuncia non notificata alla controparte costituita non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile.

  • art. 31732/2018

    Richiamato come precedente sul fatto che l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione esclude il cd. doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita, non produce l'estinzione del processo; può però essere letta come sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso sopravviene per effetto di una rinuncia non rituale, la Corte può compensare le spese di legittimità in presenza di ragioni oggettive legate alla complessità della controversia e all'evoluzione giurisprudenziale.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato.
  • Se il giudizio di legittimità si arresta per una causa sopravvenuta che impedisce l'esame dei motivi, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure sostanziali o processuali dedotte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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