Ordinanza n. 1400/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026: - del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 -OMISSIS- ricevuto il 6 ottobre 2025 e del verbale del provvedimento disciplinare n. -OMISSIS-/25 ricevuto data 20 ottobre 2025; - della Delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2025 dell'Università -OMISSIS- e degli atti conseguenti, connessi e conseguenziali in cui è stato sospeso per tre anni da attività universitaria presso -OMISSIS- e per sei mesi presso altre università; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2025, per ottenere l’accesso ai documenti. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 21 gennaio 2026: del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 -OMISSIS- ricevuto il 6 ottobre 2025 e del Verbale del provvedimento disciplinare n. -OMISSIS--OMISSIS- ricevuto data 20 ottobre 2025 della Delibera del Senato Accademico del 16-09-2025 dell'Università -OMISSIS- e degli atti conseguenti. connessi e conseguenziali (blocco ammissione a Cdl Medicina) del silenzio rifiuto all’istanza di accesso atti (ricevuta il 23-12-2025) e atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o parziale ostensione di documenti richiesti con due istanze di accesso, impugnato con domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., nel giudizio relativo alla sanzione disciplinare universitaria
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accesso a numerosi documenti ritenuti utili per contestare la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività didattica per tre anni e dell’allontanamento dalle sedi universitarie per sei mesi. Ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza e lealtà procedurale, lo sviamento di potere, la violazione dell’art. 24 Cost. e del diritto di difesa, nonché la disparità di trattamento e la violazione della par condicio in relazione ai verbali degli esami sostenuti da altri candidati. L’istanza comprendeva documenti relativi alla carriera universitaria, ai corsi e ai docenti, a precedenti procedimenti disciplinari, a verbali del Senato accademico, a documentazione riguardante l’ammissione a corsi di medicina e ad altri atti personali. L’Università ha rappresentato di avere consentito l’accesso ad alcuni documenti, anche mediante collegamenti a siti web, e ha negato gli altri accessi perché riferiti a informazioni non aventi forma documentale, a documenti inesistenti, a documenti già nella disponibilità del richiedente, oppure perché privi di un interesse diretto, concreto e attuale e di un nesso di strumentalità con la contestazione della sanzione disciplinare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. in parte inammissibile e in parte infondata. È stata ravvisata carenza di interesse per i documenti già ostesi dall’Università prima dell’instaurazione del giudizio, inclusi il verbale integrale del Senato accademico, alcuni certificati e la documentazione resa disponibile tramite collegamenti ipertestuali, nonché per il documento già nella disponibilità del ricorrente perché il relativo contenuto era integralmente riportato in un precedente provvedimento rettorale. La stessa conclusione è stata raggiunta per gli atti formati dal ricorrente o a lui indirizzati, la cui disponibilità non è stata specificamente contestata. Quanto agli ulteriori documenti, l’accesso è stato negato perché l’Università ne aveva affermato l’inesistenza e il ricorrente non aveva fornito elementi, neppure indiziari, idonei a dimostrarne la verosimile esistenza e detenzione. Per i verbali di tutti gli esami sostenuti da altri studenti e per quelli relativi agli esami del ricorrente, il TAR ha ritenuto non dimostrato il necessario nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica tutelata, osservando che la generica esigenza di dimostrare l’asserita condotta ritorsiva o la malafede di una docente non era sufficiente e che la richiesta tendeva a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, vietato dall’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. Le spese sono state rinviate alla definizione del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre, nel corso del giudizio, la domanda giudiziale relativa all’accesso ai documenti; nel caso concreto la domanda è stata esaminata e dichiarata in parte inammissibile e in parte respinta.
art. 22, comma 1, l. 241/1990
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
Definisce il documento amministrativo accessibile come rappresentazione del contenuto di atti detenuti dall’amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiede, per l’accesso, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
Esclude l’accesso a mere informazioni o dati che non siano incorporati in documenti amministrativi.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Vieta l’accesso quando la richiesta è finalizzata a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite
Consente al giudice di valorizzare, ai fini della decisione, i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall’altra, tra cui l’avvenuta ostensione, l’inesistenza o la disponibilità dei documenti richiesti.
art. 24 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell’accesso difensivo e del diritto alla piena difesa, ma il TAR ha ritenuto non dimostrato il necessario collegamento strumentale tra alcuni documenti e la sanzione disciplinare contestata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale può riguardare soltanto documenti specifici, già formati, esistenti e detenuti dall’amministrazione; non può imporre all’amministrazione attività di ricerca, indagine, elaborazione o formazione di nuovi documenti.
- Quando l’amministrazione dichiara, sotto la propria responsabilità, che il documento richiesto non esiste o non è stato formato, il giudice non può ordinare l’accesso in assenza di una puntuale contestazione del richiedente, anche mediante elementi indiziari, idonea a dimostrarne la verosimile esistenza e disponibilità.
- L’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale, personale e non emulativo, e il richiedente deve rappresentare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica tutelata; la generica utilità difensiva non è sufficiente.
- L’accesso non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, neppure quando la richiesta sia collegata a un giudizio pendente, se manca una concreta pertinenza dei documenti rispetto alla specifica lesione dedotta.
- La domanda di accesso è priva di interesse quando, prima della sua proposizione in giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva oppure quando il documento risulti già nella disponibilità del richiedente.
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