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Ordinanza

Ordinanza n. 1860/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego del 3 giugno 2026 reso sulla richiesta di riesame del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli in data 23/02/2026, codice Pratica: P-NA/L/Q/2025/105102; - dell’archiviazione del 23 febbraio 2026 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202603628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riesame del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso, unitamente all'archiviazione della pratica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 3 giugno 2026, con cui è stata respinta la richiesta di riesame dell'archiviazione del 23 febbraio 2026 relativa alla richiesta di primo ingresso, nonché la stessa archiviazione e gli atti connessi. In via cautelare ha dedotto l'illegittimità dell'archiviazione, sostenendo che il contratto di soggiorno era stato firmato entro il termine di 15 giorni dall'ingresso del lavoratore in Italia e che il ritardo nell'invio della documentazione era dovuto a un errore dell'associazione di categoria incaricata dal datore di lavoro dell'espletamento della pratica, quindi a una causa non imputabile al lavoratore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili profili di fondatezza ai fini cautelari. Ha valorizzato l'art. 22, comma 5-ter, del Testo Unico sull'immigrazione, che consente di dimostrare che il ritardo è dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. Nel caso concreto, la documentazione prodotta evidenziava che il contratto di soggiorno era stato sottoscritto prima della scadenza dei 15 giorni dall'ingresso in Italia e che il successivo ritardo nell'invio era riconducibile a un errore dell'associazione di categoria incaricata della pratica. Il giudice ha pertanto accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 26 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore

    La disposizione consente di superare le conseguenze del ritardo quando l'interessato dimostri che esso è dipeso da forza maggiore o da una causa comunque non imputabile al lavoratore. Il TAR ha ritenuto rilevante, ai fini cautelari, la sottoscrizione tempestiva del contratto e ha considerato potenzialmente non imputabile il ritardo nell'invio dovuto a un errore dell'associazione di categoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al primo ingresso del lavoratore straniero, la conseguenza del ritardo nella trasmissione della documentazione può essere evitata quando sia dimostrato che il ritardo è dipeso da forza maggiore o da una causa comunque non imputabile al lavoratore.
  • La sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 costituisce elemento rilevante per escludere, almeno in sede cautelare, l'imputabilità al lavoratore del successivo ritardo nell'invio, se quest'ultimo è riconducibile a un errore dell'associazione di categoria incaricata della pratica.
  • Ai fini della tutela cautelare, la documentazione che dimostri la tempestiva sottoscrizione del contratto di soggiorno e la causa estranea alla sfera di controllo del lavoratore può integrare apprezzabili profili di fondatezza della domanda e giustificare la sospensione dell'efficacia dell'archiviazione e del successivo diniego di riesame.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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