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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44814/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione (4 mesi di reclusione e 200 euro di multa). Primo motivo: carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, in particolare sull'intento di profitto relativo all'utilizzo di una Metro card intestata a terza persona. Secondo motivo: mancata motivazione sulla determinazione della pena sollevata in un motivo aggiunto di appello, contestando l'eccessività della pena nonostante l'inutilizzabilità delle carte e l'assenza di danno alle vittime e chiedendo chiarimenti sull'aumento per continuazione con reato satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che la Corte territoriale aveva adeguatamente dedotto l'elemento soggettivo dalla mancanza di una giustificazione plausibile sulla provenienza delle tessere e dall'intento di utilizzo con interesse patrimoniale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato l'assenza di motivazione da parte della Corte d'appello sulla determinazione della pena, ma ha dichiarato il motivo relativo alla pena inammissibile per essere stato aggiunto ex novo in appello (non previsto nell'atto originario) e non riconducibile ai motivi originari; quindi la mancata trattazione non è sanabile in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una ammenda equitativa di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Regola l'attenuante richiesta in appello; la Corte ha rilevato che l'originario atto di appello non mirava al riconoscimento di altri profili di pena diversi da quelli originari, per cui questioni diverse non risultano ammissibili se introdotte con motivo aggiunto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato quale possibile causa di non punibilità; la Corte ha osservato che tale fattispecie era stata sollevata in primo appello ma non è stato ammesso un nuovo motivo in appello volto a rimettere in discussione la determinazione della pena.

  • artt. 133 e 133-bis cod. pen.

    Richiamati come criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosta significativamente dal minimo edittale, mentre per aumenti non significativi (o pena sotto la media) è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti da tali articoli.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • giurisprudenza di legittimità (principio sull'ammissibilità del motivo di appello aggiunto)

    Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017

    Consolidato principio secondo cui un motivo di appello introdotto ex novo e non riconducibile ai motivi originari è inammissibile; inoltre la giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'accertamento dell'elemento soggettivo in caso di ricettazione può fondarsi sull'assenza di una giustificazione plausibile sulla provenienza del bene.

Massime di principio

  • In reati di ricettazione, la difficoltà o impossibilità dell'imputato a giustificare la provenienza del bene può essere considerata prova indiretta dell'elemento soggettivo (dolo eventuale o coscienza della provenienza illecita).
  • Motivi di appello introdotti soltanto con un motivo aggiunto e non presenti nell'atto di appello originario sono spesso dichiarati inammissibili: non possono poi costituire base utile per la cassazione quando la Corte d'appello non li abbia considerati.
  • La Corte di legittimità richiede una motivazione rafforzata solo se la pena si discosta in modo significativo dal minimo edittale; per scarti limitati o per pene sotto la media è sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza (artt. 133 e 133-bis c.p.).
  • Se il rigetto di un motivo di appello è dovuto all'inammissibilità ab origine del motivo, il ricorso per cassazione è privo di interesse e può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria (ammenda) se sussistono profili di colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.

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