Cassazione Penale, Sentenza n. 32951/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento ministeriale del 10/09/2021 di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente ha contestato l'assenza nei provvedimenti di una motivazione individualizzata e logica sulla perdurante pericolosità e sulla capacità di mantenere collegamenti con Cosa Nostra, rilevando tra l'altro il decorso di oltre 25 anni di detenzione, la buona condotta, la partecipazione al trattamento e l'assenza di nuove contestazioni; sono state dedotte inoltre violazioni di norme e principi costituzionali e della Convenzione EDU (artt. 3 e 6).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse svolto un corretto giudizio prognostico, con motivazione effettiva e coerente, valorizzando il ruolo storico apicale di Aglieri in Cosa Nostra, la gravità dei delitti per cui è stato condannato (tra cui le stragi del 1992) e le indagini/informative che hanno dimostrato la perdurante operatività e radicamento del mandamento di Palermo Santa Maria di Gesù. La Corte ha confermato che il mero decorso del tempo e la buona condotta non sono di per sé sufficienti a escludere la capacità di mantenere collegamenti e che la collaborazione non è l'unico mezzo per sottrarsi alla proroga; conseguentemente è stata confermata la legittimità della proroga del regime 41-bis.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Il regime differenziato mira a impedire che detenuti esponenti di organizzazioni criminali mantengano collegamenti con l'esterno; per la proroga è richiesta una valutazione prognostica circa la "capacità" di mantenere tali collegamenti, basata su elementi concreti (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività dell'organizzazione, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari). Il mero decorso del tempo non esclude tale capacità.
art. 14-ter Ordinamento Penitenziario
Strumento processuale (reclamo) attraverso il quale il detenuto può impugnare i provvedimenti applicativi o di proroga del regime 41-bis davanti al Tribunale di Sorveglianza.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Criteri di sindacato in Cassazione: lett. b) per vizio di motivazione privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; lett. e) per motivi che investono la valutazione della prova e la fondatezza della decisione di merito.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 3 e 6)
Richiamate dalla difesa per censurare il presunto trattamento incompatibile con il divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3) e per profili di giusto processo (art. 6); la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni rispetto alla motivazione e alla valutazione del rischio.
Legge n. 279/2002 e Legge n. 94/2009
Modifiche legislative richiamate rispetto all'assetto procedurale e ai limiti del controllo giurisdizionale sui provvedimenti 41-bis e sulle proroghe; confermano la possibilità di sindacato giudiziario concreto sulla sussistenza dei presupposti.
Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione richiamata (es. sent. Corte Cost. n. 376/1997, n. 190/2010, altre)
Orientamenti che precisano l'ambito del controllo giurisdizionale sui provvedimenti 41-bis: il Tribunale di Sorveglianza esercita un controllo concreto sui presupposti e sulla congruità della motivazione; la Corte di Cassazione verifica vizi di legge e l'assenza dei requisiti minimi di motivazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva in relazione ai limiti del controllo e alla necessità di riferimenti concreti alla posizione dell'imputato; la Corte ha ritenuto comunque adeguata la motivazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata in relazione alle conseguenze del rigetto del ricorso (spese e provvedimenti conseguenti); la sentenza prosegue nel senso del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a un controllo concreto e prognostico sulla sussistenza dei presupposti per il 41-bis, valutando l'intero materiale probatorio amministrativo e difensivo e motivando in modo logico, coerente e completo.
- Per la proroga del 41-bis non è richiesta la certezza probatoria tipica del giudizio penale, ma una ragionevole previsione, fondata su elementi obiettivi (ruolo nel sodalizio, gravità delle condanne, operatività attuale dell'organizzazione, eventuali nuove incriminazioni, esiti del trattamento carcerario, tenore di vita dei familiari).
- Il mero decorso del tempo, la partecipazione al trattamento e l'assenza di rilievi disciplinari o di nuove imputazioni non sono automaticamente idonei a escludere la capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale.
- La collaborazione con la giustizia non è l'unico mezzo per ottenere la revoca o la non proroga del regime: va valutata complessivamente la situazione e la reale perdita di capacità di influenza o collegamento.
- Relazioni investigative, informative della DIA/DNA e risultanze di operazioni di polizia possono costituire elemento decisivo per la prognosi di persistenza della pericolosità e giustificare la proroga, se riferibili al contesto di appartenenza del detenuto.
- In sede difensiva è cruciale produrre elementi di prova concreti e specifici che dimostrino dissociazione effettiva e perdita della capacità di mantenere contatti (es. elementi fattuali comprovanti la perdita di ruolo, prove di concreto distacco, cambiamenti durevoli nel contesto familiare/relazionale).
- In Cassazione il sindacato è limitato a vizi di legge e a controlli sulla motivazione; le doglianze sulla valutazione di merito devono rilevare incoerenza o illogicità manifesta della motivazione per essere accolte.
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