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Sentenza

Sentenza n. 623/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 di una procedura aperta per un accordo quadro di lavori di manutenzione, nonché gli atti di gara nella parte in cui non sono stati attribuiti alla ricorrente i punteggi premiali per le certificazioni ISO 14001, UNI/PdR 125:2022 e SA 8000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente partecipava al Lotto 4 di una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In sede di offerta dichiarava il possesso delle certificazioni rilevanti per i sub-criteri premiali D3, E1 ed E2, ma non allegava materialmente tutti i relativi certificati all’offerta tecnica. La commissione attribuiva zero punti per ciascun sub-criterio, senza attivare il soccorso istruttorio, e la ricorrente si classificava al settimo posto, mentre l’accordo quadro veniva aggiudicato a tre operatori. La ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto e dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e risultato, sostenendo che la lex specialis dovesse essere interpretata in modo non formalistico e conforme alla legge, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rese sul possesso delle certificazioni. Deduceva inoltre che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o, almeno, il soccorso procedimentale per acquisire chiarimenti, e lamentava l’illegittimità delle clausole del disciplinare che prevedevano l’azzeramento del punteggio in caso di mancata allegazione delle certificazioni. Con un ulteriore motivo evidenziava che la certificazione ISO 14001 era comunque già presente nella documentazione amministrativa, essendo stata prodotta per la riduzione della garanzia provvisoria, oltre che nuovamente dichiarata nella relazione tecnica. La ricorrente sosteneva la propria prova di resistenza, assumendo che l’attribuzione dei nove punti avrebbe determinato il conseguimento del secondo posto e l’inserimento tra i tre aggiudicatari.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 120, comma 6, e 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Il giudice ha ritenuto dirimente l’interpretazione della clausola del disciplinare relativa ai sub-criteri D1, E1 ed E2, secondo cui il punteggio sarebbe stato pari a zero in caso di mancata integrazione con i documenti indicati, comprese le certificazioni. La clausola è stata interpretata alla luce dei principi del risultato e della fiducia, nonché dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento. Secondo il TAR, l’amministrazione ha irragionevolmente attribuito zero punti per la mancata allegazione materiale delle certificazioni, benché il possesso fosse stato espressamente dichiarato mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000. L’imposizione cumulativa della dichiarazione sostitutiva e della produzione documentale della certificazione è stata ritenuta un adempimento duplicato e contraddittorio, privo di valore aggiunto rispetto all’obiettivo della gara; la documentazione avrebbe potuto essere acquisita in sede di verifica o comprova di quanto dichiarato. Il TAR ha precisato che la decisione non si fonda principalmente sull’attivazione del soccorso istruttorio, ma sull’esigenza di interpretare la lex specialis in senso non formalistico, anche perché i documenti riguardavano criteri premiali e non incidevano immediatamente sulla consistenza tecnica dell’offerta. Le ulteriori censure sono state assorbite. Sono stati annullati gli atti impugnati, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi conformandosi alla sentenza. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia del Demanio per euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore; le altre spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica

    La ricorrente invocava il soccorso istruttorio e il soccorso procedimentale; il TAR ha tuttavia fondato l’accoglimento soprattutto sull’interpretazione non formalistica della lex specialis, senza ritenere necessario decidere in via principale l’applicabilità del soccorso istruttorio.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto

    Il principio del risultato impone di orientare le scelte della stazione appaltante verso il conseguimento del risultato sostanziale della procedura, evitando letture meramente formalistiche della disciplina di gara.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia, unitamente al principio del risultato, svolge una funzione regolatoria e orienta l’interpretazione e l’applicazione della disciplina di gara.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente insieme ai principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento delle esigenze di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, incompatibili con la duplicazione non necessaria tra dichiarazione sostitutiva e produzione del certificato.

  • artt. 46, 47 e 76 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive sul possesso delle certificazioni, rese ai sensi di tali disposizioni, sono state ritenute idonee a esprimere la volontà del concorrente e a consentire la successiva verifica del loro contenuto.

  • art. 46-bis d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198

    È richiamato dal disciplinare quale riferimento per la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere, oggetto del sub-criterio E1.

  • artt. 120, comma 6, e 60 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nel rito relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, una clausola della lex specialis che prevede l’azzeramento del punteggio per la mancata allegazione di certificazioni deve essere interpretata alla luce dei principi del risultato, della fiducia, della proporzionalità e della semplificazione, evitando esiti meramente formalistici quando il possesso del requisito premiale sia stato espressamente dichiarato dal concorrente.
  • Quando il concorrente dichiara validamente il possesso di una certificazione mediante dichiarazione sostitutiva, l’imposizione cumulativa della dichiarazione e della produzione materiale del certificato costituisce un adempimento duplicato e privo di autonomo valore aggiunto, potendo la certificazione essere acquisita nella fase di verifica o comprova di quanto dichiarato.
  • La mancata allegazione della documentazione relativa a criteri premiali non giustifica automaticamente l’attribuzione di zero punti se la volontà del concorrente di avvalersi della premialità e il possesso della certificazione risultano con certezza dalla documentazione di gara.
  • Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per individuare la regola del caso concreto e impone alla stazione appaltante di privilegiare il raggiungimento dell’obiettivo sostanziale della gara rispetto a una lettura formalistica degli adempimenti documentali, quando non siano compromesse la par condicio e la certezza dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiSoccorso istruttorio
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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