Cassazione Penale, Ordinanza n. 18979/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte dal giudice di merito, senza evidenziare manifeste illogicità o errori di diritto. Di conseguenza la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata in appello per avere inviato all'ex coniuge messaggi dal contenuto minatorio nel contesto di una vicenda relativa al mancato pagamento di somme di denaro dovute per il mantenimento dei figli, proponeva ricorso per cassazione deducendo che la qualificazione giuridica del fatto sarebbe stata errata. In particolare sosteneva, da un lato, l'assenza di vere minacce; dall'altro, che il primo giudice l'aveva assolta dal diverso delitto di stalking perché aveva escluso la prova dell'evento e non perché avesse negato la sussistenza di condotte minatorie. Contestava inoltre che la Corte territoriale avesse trascurato il fatto che ella si fosse rivolta al giudice e lamentava la mancata acquisizione dei tabulati telefonici, ritenendo che potessero supportare la propria difesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che tutte le censure riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua, giuridicamente corretta e non illogica, e che il motivo relativo ai tabulati era infondato perché la stessa imputata aveva indicato la propria utenza nella denuncia-querela.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La decisione presuppone la rilevanza penale delle condotte minacciose rivolte a indurre la persona offesa al pagamento di una somma di denaro; la Corte considera corretta la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di merito.
art. 612-bis c.p.
È richiamato solo in via indiretta nel confronto con la precedente assoluzione per stalking, precisando che l'assoluzione era dipesa dalla mancanza di prova dell'evento e non dall'inesistenza di condotte minatorie.
art. 616 c.p.p.
Viene applicata la conseguenza processuale tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o profili di doglianza già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito, salvo la deduzione di specifici vizi di legittimità.
- La qualificazione di condotte minacciose come integrazione del reato di minaccia può essere ritenuta corretta quando il giudice di merito abbia spiegato in modo congruo che i messaggi erano finalizzati a indurre il destinatario al pagamento di somme dovute.
- L'assoluzione da un diverso reato con evento naturalistico non implica, di per sé, l'esclusione delle condotte minatorie, se il proscioglimento è fondato esclusivamente sulla mancata prova dell'evento richiesto da quella diversa fattispecie.
- La doglianza sulla mancata acquisizione di documenti o dati probatori è inammissibile quando la decisione impugnata evidenzi che la parte aveva già indicato elementi tali da rendere non decisiva o superflua l'acquisizione richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18934/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18936/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18937/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18938/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18940/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18941/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →