Cassazione Penale, Sentenza n. 41237/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Remoli impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 per l'occultamento di fatture intracomunitarie relative ad acquisti di autovetture (anno d'imposta 2014) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato ex art. 640 comma secondo c.p.. Il ricorso articolava tre censure: (1) carenza dell'elemento materiale del reato di occultamento perché le fatture non sarebbero mai state in suo possesso e l'assenza di annotazioni contabili non costituirebbe occultamento ma mera omissione; travisamento della prova eccessivamente basato su congetture del funzionario dell'Agenzia delle Dogane; (2) violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello aumentò la pena rispetto al primo grado nonostante l'estinzione per prescrizione del reato più grave; (3) insufficiente motivazione sul significativo scostamento della pena dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità e ha confermato la correttezza del giudizio di merito circa l'elemento materiale e soggettivo: l'occlusione delle fatture è stata ricavata dall'analisi del sistema informativo VIES, dalle fatture acquisite dai fornitori esteri e dalle tracce dei pagamenti sui conti correnti. Ha invece accolto il secondo motivo: è stata ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius perché la pena irrogata in appello per il reato residuo era superiore rispetto a quella complessiva fissata dal Tribunale quando i reati erano valutati insieme; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione, esercitando i poteri dell'art. 620 lett. l) c.p.p., ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione; il resto della pronuncia è stato confermato/lasciato inalterato.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 10
La norma è stata interpretata come applicabile all'ocultamento o distruzione delle fatture intracomunitarie: l'accertamento può fondarsi anche su dati esterni (VIES, fatture acquisite dai fornitori esteri, movimenti bancari) che evidenziano l'esistenza di operazioni non annotate.
codice penale, art. 640 secondo comma
Il reato richiamato (truffa aggravata) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale; ciò ha inciso sulla valutazione della pena complessiva e sulla applicazione del divieto di reformatio in peius.
codice di procedura penale, art. 597 quarto comma
Applicato in funzione del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può irrogare una pena, per il reato residuo, che configuri un aggravamento rispetto a quanto individuato nel precedente grado di giudizio, anche quando intervenga l'assoluzione o l'estinzione di altro reato.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamato come limite ai motivi proponibili in cassazione (limiti di impugnabilità); il ricorso è stato formulato nei limiti di questa disposizione.
codice di procedura penale, art. 620 lett. l)
Alla Corte di Cassazione è riconosciuto il potere di rideterminare la pena quando annulla senza rinvio la determinazione del trattamento sanzionatorio; qui la pena è stata rideterminata in sei mesi di reclusione.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato unico appellante: se l'appello comporta l'assoluzione o l'estinzione del reato ritenuto più grave, il giudice d'appello non può aumentare la pena per il reato residuo oltre quanto fosse pacificamente riferibile alla determinazione precedentemente operata; tale principio può essere fatto valere in cassazione con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- L'occultamento di documenti fiscali può essere accertato non solo mediante il rinvenimento materiale di atti di distruzione/occultamento, ma anche attraverso congrue inferenze tratte da dati esterni (es. VIES, fatture fornite da controparti estere, movimenti bancari) che dimostrino operazioni non annotate; la mera assenza di registrazioni contabili, se collegata ad altre evidenze, può integrare l'elemento materiale del reato.
- Motivi generici o basati su mere contestazioni logiche senza precisa indicazione di errori probatori sono facilmente dichiarabili inammissibili in cassazione; le censure devono essere circostanziate e puntuali.
- La Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio la determinazione della pena, può provvedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; pertanto, chi impugna per vizi di determinazione della pena può ottenere sia l'annullamento che la rideterminazione diretta in Cassazione.
- La motivazione della pena deve essere adeguata: lamentele su ampi scostamenti dal minimo edittale richiedono che il giudice di merito dia specifiche e non meramente formali giustificazioni; tuttavia, se la censura riguarda la sola dimensione punitiva e ricorre il divieto di reformatio in peius, la Cassazione può intervenire sul parametro sanzionatorio.
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