Cassazione Civile, Ordinanza n. 04137/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dalla consegna e messa in opera di un impianto di autolavaggio affetto, secondo l’attrice originaria, da gravi difetti strutturali. Il Tribunale aveva condannato la fornitrice/installatrice al risarcimento dei danni, quantificati nei costi di ripristino sostenuti dall’utilizzatrice. In appello la decisione è stata riformata solo in parte, riducendo il danno risarcibile. La società utilizzatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per asserita inosservanza del principio di non contestazione e per avere la Corte d’appello ritenuto comunque necessario un controllo probatorio sui fatti costitutivi del danno; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che una parte della testimonianza di un teste fosse stata trascurata; (3) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 115 e 116 c.p.c. per motivazione ritenuta illogica e per una diversa ricostruzione causale dell’evento dannoso; (4) ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla prova testimoniale circa l’installazione dell’impianto di allarme; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, contestando la soccombenza reciproca e la rilevanza della domanda ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi al principio di non contestazione, al preteso omesso esame di fatti decisivi e alla motivazione della sentenza d’appello, affermando che si trattava in realtà di richieste di nuova valutazione del merito, estranee al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la statuizione sulle spese, osservando che, in presenza di un’unica domanda risarcitoria articolata in più capi e accolta solo parzialmente, la compensazione delle spese era consentita; ha escluso che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. potesse di per sé integrare soccombenza reciproca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 116 e 2697 c.c. per escludere che il giudice di merito potesse essere censurato in cassazione per la valutazione dei fatti non contestati o delle prove nei limiti dedotti dalla ricorrente.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per ribadire che la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile come richiesta di riesame del merito.
art. 2697 c.c.
Usato per affermare che il diritto al risarcimento richiede prova dei fatti costitutivi, del nesso causale e del pregiudizio, che non possono ritenersi automaticamente provati per non contestazione quando si tratta di fattispecie giuridiche complesse e valutative.
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
Parametro del sindacato denunciato nei motivi di violazione di legge.
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per delimitare il vizio di omesso esame al solo fatto storico decisivo, non al singolo elemento istruttorio o alla diversa valutazione delle prove.
art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle deduzioni difensive e delle allegazioni sui danni asseritamente non contestati.
art. 132 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza d’appello, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse presente e intellegibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato assieme all’art. 132 c.p.c. per la censura motivazionale, respinta perché non si può fondare il vizio sul confronto con elementi estrinseci alla sentenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato sulla regolazione delle spese di lite; la Corte conferma la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per affermare che, a fronte dell’accoglimento solo parziale di un’unica domanda articolata in più capi, può disporsi la compensazione totale o parziale delle spese in presenza dei presupposti di legge.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria è considerata accessoria rispetto alla regiudicanda; il suo rigetto non integra, di per sé, soccombenza reciproca.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Indicata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, non anche rispetto alla complessa fattispecie giuridica del diritto al risarcimento del danno, che richiede comunque l’accertamento giudiziale di condotta, nesso causale, evento e pregiudizio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non singoli elementi istruttori o la diversa lettura delle prove; quando il fatto storico è stato comunque considerato, la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, perché ciò trasformerebbe la Cassazione in un terzo grado di merito.
- La motivazione della sentenza è censurabile solo se il vizio emerge dal testo della decisione in sé, non per confronto con fonti probatorie esterne o con una lettura alternativa delle deposizioni.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria rispetto al thema decidendum principale e il suo esito non determina automaticamente soccombenza reciproca.
- L’accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in più capi non integra reciproca soccombenza; può giustificare, nei presupposti di legge, la compensazione totale o parziale delle spese.
- Quando una decisione di appello riforma solo parzialmente la sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado deve procedere a una nuova regolazione delle spese di lite.
- rami, materie, sottomaterie, istituti_giuridici rilevano sulla base della disciplina delle spese processuali e dei limiti del sindacato di legittimità, non sulla natura sostanziale della lite principale.
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