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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6983/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo della somma di €40.000,00 ritrovata nella disponibilità del ricorrente; si deduce violazione di legge (art. 321 c.p.p., artt. 648 e 648-bis c.p.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe fondato il fumus commissi delicti per ricettazione sul mero possesso della somma senza individuare la tipologia del reato presupposto

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Palermo (art. 324, comma 5 c.p.p.) per un nuovo esame. Il Collegio ha rilevato che la motivazione era carente: non sono stati forniti elementi sufficienti per individuare la presunta provenienza delittuosa del denaro né la tipologia del reato presupposto necessaria per giustificare il sequestro ai sensi delle fattispecie di reato previste dagli artt. 648 e segg.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo. Il giudice deve accertare la sussistenza dei presupposti (fumus e periculum) e motivare adeguatamente il collegamento tra il bene sequestrato e il reato presunto

  • art. 648 cod. pen.

    Per l'applicazione preventiva collegata a questa fattispecie è necessario individuare, almeno nella tipologia, il reato presupposto da cui dovrebbe provenire il bene; il mero possesso di denaro non giustifica di per sé la configurazione del fumus

  • art. 648-bis cod. pen.

    Analogamente alla ricettazione, l'operatività cautelare fondata su questa norma richiede elementi che colleghino il valore sequestrato a una tipologia di reato presupposto; non è sufficiente il solo ingiustificato possesso di somme

  • art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione, in caso di annullamento, di rinviare il procedimento al giudice competente per un nuovo esame, come effettivamente disposto dalla sentenza

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Consente di impugnare per violazione di legge e per vizio della motivazione; è la base formale del motivo proposto dal ricorrente

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.

    richiesta di trattazione orale in presenza

    Norme procedurali citate in relazione alla richiesta del difensore di discussione orale in udienza davanti alla Corte

  • art. 75 D.P.R. 309/90

    segnalazioni per uso personale di stupefacenti

    Segnalazioni ai fini amministrativi per uso personale di droghe; la Corte ha ritenuto che tali segnalazioni siano evocative ma non decisive per attribuire la provenienza del denaro a un'attività di spaccio

  • Corte Costituzionale, sent. n. 48/1994 e sent. n. 370/1996

    pronunce sull'illegittimità di disposizioni restrittive relative alla detenzione di denaro

    Richiamate per sottolineare che il mero possesso di denaro non può automaticamente giustificare misure ablative senza adeguata verifica del nesso con attività delittuose

Massime di principio

  • Per disporre il sequestro preventivo di somme ricollegabili agli artt. 648 e ss. è necessario individuare, almeno nella tipologia, il reato presupposto: il mero possesso di denaro, anche se ingente, non è sufficiente
  • La motivazione deve esporre elementi concreti e specifici (modalità di occultamento, contesto oggettivo, collegamenti con attività illecite documentate) che rendano plausibile la provenienza del denaro da una determinata tipologia di reato
  • Segnalazioni amministrative (art. 75 DPR 309/90), stato lavorativo o acquisti sospetti sono indici utili ma non determinanti: vanno valutati complessivamente e integrati da altri elementi probatori
  • Occorre verificare e motivare l'eventuale esclusione che il ricorrente abbia partecipato al reato presupposto: la ricettazione richiede che il possesso derivi dall'altrui delitto e che vi sia consapevolezza o dolo di agevolazione
  • In presenza di motivazione carente la Corte di legittimità annulla e rinvia per nuovo esame, con richiesta espressa al giudice di specificare la tipologia del reato presupposto e il nesso concreto con il bene sequestrato

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