Cassazione Penale, Sentenza n. 30495/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento probatorio e lettura selettiva delle dichiarazioni della vittima (mancanza di metus e di danno, nonche' inidoneita' del comportamento del Mancuso a cagionare paura); 2) errata qualificazione giuridica della fattispecie contestata e riconduzione dell'atto al piu' lieve esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ipotesi di escussione di un credito proprio o di intermediazione); 3) vizio di motivazione relativo alla ricostruzione della partecipazione e al numero dei corretti e censura sull'esclusione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sussista una doppia conforme tra primo grado e appello sulla responsabilita' penale e che i motivi posti non evidenzino vizi di legittimita' rimessi al sindacato di questa Corte. Ha confermato implicitamente la ricostruzione di merito che aveva ritenuto sussistente il reato di estorsione e respinto la ricostruzione alternativa come valutazione di fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa alle parti civili costituite (liquidando in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna delle parti civili Giulia Zappia, Amministrazione provinciale Vibo Valentia e Comune di Nicotera; le somme dovute a Zappia Carmine e Zappia Antonio, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate con separato decreto ai sensi degli artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
art.192 c.p.p. commi 2 e 3
art.192, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come presunta violazione collegata alla motivazione: la Corte ha ritenuto che non vi sia omissione o travisamento della motivazione e che le censure non incidano sui limiti di legittimita'.
art.533 c.p.p.
Censurato dalla difesa in relazione alla motivazione di appello; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e pertanto non viziata nella forma e nella sostanza richiamata.
art.629 c.p.
art.629, comma 2 cod. pen.
Norma sostanziale sull'estorsione evocata dalle parti: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi dell'estorsione nei confronti del Mancuso, confermando la qualificazione come estorsione anziche' esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art.173-bis disp. att. c.p.p.
art.173-bis disp.att. cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per il riassunto dei motivi di ricorso in cassazione: ha consentito la compressione dei motivi ai fini dell'impugnazione in cassazione.
art.606 lett. e) c.p.p.
art.606, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di sindacato della Corte di Cassazione: la valutazione e' limitata ai vizi di motivazione indicati dalla norma (contraddittorieta', apoditticita', travisamento probatorio). La Corte ha ritenuto assenti tali vizi e dunque inammissibili le contestazioni meramente rivalutative del fatto.
art.616 c.p.p.
Previsione che consente la condanna alle spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata irrogando euro 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002
artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese agli avvocati del gratuito patrocinio: la Corte ha disposto la liquidazione con separato decreto per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Sez. Un. n.29541/2020 (giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale sul discrimine tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il criterio e' di natura soggettiva e richiede la consapevolezza dell'imputato di volere tutelare un proprio diritto. La Corte ha fatto espresso richiamo a questo principio per escludere la tesi difensiva del carattere lecito della pretesa.
Massime di principio
- La Cassazione non e' un terzo grado di merito: le doglianze che impongono una rivalutazione dei fatti o dell'attendibilita' delle prove sono inammissibili a meno che non si indichino specifici vizi motivazionali previsti dall'art.606 c.p.p.
- In presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e di appello concordi sulla responsabilita'), la valutazione congiunta delle due decisioni costituisce un corpo motivazionale che rende piu' difficile l'ammissibilita' del ricorso in cassazione.
- Il vizio di travisamento probatorio richiede l'indicazione puntuale dell'elemento di prova travisato e la dimostrazione che tale errore abbia avuto efficacia decisiva sulla decisione; mere critiche di attendibilita' o rivalutazioni non sono sufficienti.
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni e' soprattutto soggettiva: occorre verificare se l'agente fosse convinto di esercitare un diritto proprio o altrui; richieste e comportamenti eccessivi o intimidatori che mirano a costringere a vendere o cedere un bene costituiscono elementi indicativi dell'estorsione.
- La presenza di un ruolo di vertice o la consapevolezza della vittima circa la posizione dominante di un imputato puo' rendere rilevante la sua compresenza silente di fronte a minacce altrui per l'applicazione di aggravanti.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile la Corte puo' condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisa colpa, a somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; chi propone ricorso deve pertanto valutare attentamente l'esistenza di vizi giuridici specifici e non limitarsi a contestazioni di merito.
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