Sentenza del 21/01/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Annullamento senza rinvio della Cassazione per inammissibilità del ricorso - Ricorso avanti la C.T.P. e poi, in sede di gravame, avanti la C.T.R. per la negata definizione agevolata - Pendenza della lite - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la lite tributaria fosse ancora pendente e quindi definibile in via agevolata, contestando l'ordinanza con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso senza rinviare la causa al giudice di merito. Secondo tale prospettazione, la controversia non sarebbe stata definitivamente conclusa perché l'inammissibilità era stata dedotta come erronea nel giudizio sulla definizione agevolata.
La decisione
La Cassazione ha escluso la pendenza della lite. Una pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte di Cassazione senza rinvio conclude il giudizio e consolida gli effetti della sentenza impugnata, formando il giudicato. La contestazione dell'ordinanza di inammissibilità nell'ambito del procedimento per la definizione agevolata non può modificare la situazione processuale già determinatasi né consentire una definizione diversa da quella risultante dalla pronuncia della Cassazione. Sono quindi venuti meno i presupposti per la definizione agevolata e il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- Una pronuncia della Cassazione che dichiara l'inammissibilità del ricorso senza rinvio determina, di regola, la conclusione definitiva della lite e consolida gli effetti della decisione impugnata.
- La pendenza della lite deve sussistere al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata; se il giudizio è già definito da una pronuncia della Cassazione senza rinvio, la lite non è più pendente.
- La deduzione dell'erroneità della pronuncia di inammissibilità in un successivo procedimento sulla definizione agevolata non riapre il giudizio né sospende gli effetti del giudicato.
- La definizione agevolata non può produrre un risultato incompatibile con la situazione processuale definitivamente stabilita dalla Corte di Cassazione.
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