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Sentenza

Sentenza n. 1071/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento n. -OMISSIS- emesso il 19.2.2025 dalla Questura di Milano e notificato a mani del predetto in data 27.11.2025, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-. - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché interni e/o non cogniti, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato undici mesi prima del compimento della maggiore età e affidato dal Comune a una cooperativa sociale, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era motivato dalla mancata documentazione della conclusione di un progetto educativo della durata di almeno due anni e dalla mancata acquisizione del positivo parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 286/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, inosservanza delle linee guida ministeriali e ingiustizia manifesta. Ha inoltre evidenziato di avere presentato istanza per il parere ministeriale, di avere trasmesso il parere insieme alle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990 e di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata e ha annullato il diniego. Ha chiarito che l’art. 32 d.lgs. 286/1998 contempla due ipotesi autonome di conversione: quella relativa ai minori affidati o sottoposti a tutela, per i quali deve essere acquisito il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, e quella relativa ai minori ammessi per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Poiché il ricorrente era stato affidato a una cooperativa sociale, non era pertinente il requisito della previa conclusione di un progetto biennale. L’acquisizione del parere ministeriale costituisce un adempimento endoprocedimentale gravante sull’amministrazione e non sull’istante; pertanto, la sua mancata acquisizione non può giustificare il rigetto della domanda. Inoltre, il parere era stato comunque trasmesso dal ricorrente durante il contraddittorio procedimentale, ma il provvedimento non ne aveva tenuto conto, risultando fondato su un erroneo presupposto di fatto e omettendo ogni riferimento alle osservazioni presentate. Il TAR ha escluso che il contenuto negativo del parere potesse essere valorizzato per la prima volta in giudizio, poiché ciò avrebbe comportato un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Ha precisato che il parere, pur obbligatorio, non è vincolante: la Questura conserva il potere di valutare autonomamente tutti gli elementi rilevanti, tra cui inserimento lavorativo, situazione alloggiativa, condotta civile e sociale e assenza di pericolosità sociale, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. L’amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sull’istanza nel rispetto di tali statuizioni. Spese compensate; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 286/1998

    due ipotesi distinte e autonome

    La norma distingue tra la conversione richiesta da minori affidati o sottoposti a tutela, per i quali l’amministrazione deve acquisire il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, e quella riferita ai minori ammessi per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Il parere è obbligatorio ma non vincolante e la sua acquisizione grava sull’amministrazione.

  • art. 2 l. 184/1983

    Rileva quale disposizione richiamata dall’art. 32 d.lgs. 286/1998 per individuare l’affidamento del minore straniero non accompagnato.

  • art. 52 d.P.R. 394/1999

    Individua il registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo agli enti ammessi alla gestione dei progetti di integrazione sociale e civile richiamati dall’art. 32 d.lgs. 286/1998.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto e il contraddittorio endoprocedimentale; le osservazioni e i documenti presentati dall’interessato devono essere considerati dall’amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, quando ne ricorrono i presupposti processuali e la causa è manifestamente fondata.

  • d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023

    La modifica dell’art. 32 ha ribadito la natura obbligatoria del parere ministeriale, senza attribuirgli carattere vincolante.

Massime di principio

  • L’art. 32 d.lgs. 286/1998 prevede due presupposti alternativi e autonomi per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato: l’affidamento o la sottoposizione a tutela, con acquisizione del parere ministeriale, oppure l’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Il requisito del progetto biennale non può essere richiesto al minore che rientra nella prima ipotesi.
  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/1998, l’acquisizione del parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione costituisce un adempimento endoprocedimentale a carico dell’amministrazione e la sua mancata acquisizione non può, di per sé, fondare il rigetto dell’istanza.
  • Il parere ministeriale previsto dall’art. 32 d.lgs. 286/1998 è obbligatorio ma non vincolante: la Questura deve svolgere un’autonoma valutazione complessiva dell’integrazione del richiedente e degli altri elementi rilevanti, tra cui inserimento lavorativo, situazione alloggiativa, condotta civile e sociale e assenza di pericolosità sociale.
  • L’amministrazione non può fondare in giudizio il diniego su ragioni ostative, compreso il contenuto negativo di un parere, che non siano state esplicitate nel provvedimento impugnato e portate a conoscenza dell’interessato nel procedimento, poiché ciò costituirebbe un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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