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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22412 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Il rimborso era stato richiesto il 17 luglio 2009 sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea la normativa italiana sull'aliquota agevolata applicabile alle somme corrisposte in occasione delle dimissioni in ragione dell'età e del sesso del lavoratore. La questione centrale riguardava la tempestività della domanda: la Commissione regionale aveva ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione, mentre l'Agenzia sosteneva l'applicabilità del termine decadenziale previsto per i rimborsi delle imposte sui redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. La Corte ha stabilito che il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche quando il pagamento dell'imposta sia avvenuto in base a una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia incontra infatti il limite dei rapporti già esauriti per effetto della maturazione della prescrizione o della decadenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis, del TUIR

    aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate in favore dei lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini

    La disciplina nazionale prevedeva un trattamento fiscale agevolato differenziato in base al sesso e all'età del lavoratore; tale regime è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE

    La direttiva è stata richiamata come parametro europeo di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro; la normativa fiscale italiana agevolata è stata dichiarata incompatibile con essa dalla Corte di giustizia.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani

    La pronuncia ha accertato l'incompatibilità della normativa italiana sull'aliquota ridotta applicata alle somme corrisposte ai lavoratori in occasione delle dimissioni, quando il beneficio dipendeva da soglie di età diverse per uomini e donne.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta. Tale termine si applica anche quando l'imposta sia stata versata sulla base di una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13676 del 2014

    Ha stabilito che l'efficacia retroattiva delle pronunce che dichiarano l'incompatibilità di una norma interna con il diritto dell'Unione europea non riapre i rapporti ormai esauriti per intervenuta prescrizione o decadenza, a tutela della certezza del diritto.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di imposte o ritenute sui redditi, occorre verificare il termine decadenziale speciale previsto dalla normativa tributaria, anche se la richiesta si fonda su una successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  • Una pronuncia europea che dichiara illegittima o incompatibile una norma tributaria può avere effetti retroattivi, ma non consente normalmente di riaprire rapporti già definitivamente esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione.
  • Il termine per il rimborso decorre, in linea generale, dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla data della successiva pronuncia europea favorevole.
  • La qualificazione della richiesta come soggetta a prescrizione ordinaria non prevale quando la legge prevede uno specifico termine decadenziale per il rimborso tributario.
  • In situazioni analoghe è essenziale presentare l'istanza di rimborso entro il termine speciale applicabile, senza attendere l'esito di eventuali controversie o pronunce giurisprudenziali sull'illegittimità della norma fiscale.

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