Cassazione Penale, Sentenza n. 22625/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha disposto la consegna del ricorrente in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 15/11/2023 dall'Austria per i reati di omicidio e tentato omicidio (fatti del 21/01/2018 a Vienna). Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione degli artt. 16 e 17 l. 22/4/2005 n.69 per omessa acquisizione di informazioni integrative indispensabili (esatta identificazione, contenuto del provvedimento nazionale restrittivo, ragioni per la presenza fisica vs strumenti meno invasivi come l'ordine europeo di investigazione, informazioni sull'OEI alla Francia, esistenza di richiesta di estradizione del Montenegro/Red Notice, garanzie per reati punibili con pena a vita); 2) illegittimità per mancata verifica che il MAE non abbia finalità meramente investigative e per mancato sindacato sulle finalità processuali; 3) mancata verifica di profili minimi relativi all'OEI e all'acquisizione dei dati Sky-ECC che avrebbero potuto pregiudicare il diritto di difesa; 4) omissione di verifiche/condizioni ex art. 19 l. n.69 relative a reato punibile con ergastolo; 5) mancata valutazione della concorrente richiesta di estradizione del Montenegro (legami personali e nazionalità montenegrina); 6) omissione di valutare l'istanza di rinvio della consegna per consentire lo svolgimento di un procedimento in Italia (art. 24 l. n.69/2005).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: i motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati; l'identificazione del ricorrente è certa (rilievi dattiloscopici); il mandato d'arresto europeo esprime la finalità processuale ('ai fini dell'esercizio dell'azione penale'), perciò non compete all'autorità italiana sindacare la legittimità o le scelte procedurali dello Stato emittente né sostituirsi nella valutazione delle esigenze cautelari estere; la giurisprudenza e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue consentono l'esecuzione del MAE anche quando la presenza serve per atti istruttori/processuali (salvo casi in cui il MAE sia manifestamente emesso per finalità esclusivamente investigative e disancorate dall'azione penale); l'obiezione relativa all'OEI e ai dati Sky-ECC è improponibile davanti all'autorità di esecuzione e deve essere dedotta davanti all'autorità austriaca; quanto all'art. 19 (garanzie per reato punibile con pena a vita), la condizione di legittimità è soddisfatta se lo Stato emittente attesta formalmente l'esistenza delle misure di revisione o di clemenza, come avvenuto nel mandato d'arresto (dichiarazione esplicita nel certificato); la richiesta di estradizione del Montenegro non risultava pendente (esisteva solo una Red Notice 2020) e la domanda di rinvio per procedimento italiano non aveva dimostrato un interesse specifico né era ostativa alla consegna; conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI e disciplina del mandato d'arresto europeo)
art. 1, art. 2, art. 6, art. 16, art. 17, art. 18-bis (e precedentemente art. 19), art. 19 (testo anteriore alle modifiche), art. 20, art. 23, art. 24, art. 616 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che: a) l'art. 16-17 (meccanismo di acquisizione di informazioni integrative) non autorizza un sindacato esteso del merito degli atti stranieri; b) l'art. 6 consente l'esecuzione del MAE anche per provvedimenti coercitivi emessi per atti processuali/istruttori; c) l'art. 19 (ora art. 18-bis) impone la garanzia obbligatoria, per reati punibili con pena a vita, che lo Stato emittente preveda revisione o clemenza, ma tale requisito è soddisfatto quando il mandato d'arresto europeo contiene l'attestazione formale della presenza di tali garanzie nell'ordinamento di emissione.
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (mandato d'arresto europeo)
art. 5 (garanzie in casi particolari), art. 4 (motivi di rifiuto facoltativi), considerato 25
La Corte ha richiamato che la Decisione quadro prevede talune condizioni/garanzie e che l'Italia, nel recepire la Decisione, ha tradotto in obblighi le garanzie relative ai casi di pena perpetua; inoltre la Decisione quadro non impedisce l'uso del MAE per trasferimenti ai fini processuali.
Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)
art. 6, art. 13, art. 14, art. 15, artt. 22-23, considerando 25
La Corte ha distinto finalità e ambiti: l'OEI ha funzione probatoria e trasferisce elementi probatori tra Stati; non è sostitutivo del MAE quando la persona deve essere trasferita per comparire davanti a un organo giudicante; la direttiva impone garanzie procedurali relative all'uso dei dati digitali, ma la competenza di accertare questioni relative all'esecuzione concreta delle indagini resta allo Stato emittente.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Rilevanza in relazione al diritto a un giusto processo e alla tutela della vita privata; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non emergessero profili tali da vietare l'esecuzione del MAE o da giustificare un sindacato sulle scelte procedurali dello Stato estero.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
Richiamate come parametri di tutela dei diritti fondamentali nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea; non hanno condotto la Corte ad annullare o sospendere la consegna nel caso concreto.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 24, art. 111, art. 117
I principi costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo sono richiamati, ma la Corte ha ritenuto che, in assenza di concrete evidenze di pregiudizio dei diritti fondamentali, non spetti al giudice italiano sindacare le scelte processuali estere.
Decreti legislativi e provvedimenti di raccordo
d.lgs. 2 febbraio 2021 n.10; d.lgs. 15 febbraio 2016 n.31; d.l. 13 giugno 2023 n.69 (conv. L. 10/08/2023 n.103)
Le modifiche normative successive hanno progressivamente ridotto i limiti all'esecuzione del MAE (logica di 'favor executionis'), ma hanno mantenuto l'obbligatorietà della condizione relativa alla pena perpetua; le modifiche hanno inciso sulla disciplina delle garanzie e del reinvio/sospensione della consegna.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza C-583/23 (AK) del 9/1/2025; sentenza C-66/20; sentenza C-700/21
La Corte di cassazione ha richiamato tali pronunce per confermare che: a) un'udienza richiesta per far valere osservazioni non sempre rientra nell'OEI; b) l'OEI ha finalità probatorie ben specifiche; c) il MAE resta lo strumento idoneo quando la persona deve comparire davanti a un organo giurisdizionale.
Massime di principio
- Il giudice italiano che decide sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non sindaca il merito delle scelte processuali dello Stato emittente; controlla la regolarità formale del MAE e la presenza delle garanzie richieste dalla legge di recepimento.
- Un MAE è legittimo anche se finalizzato alla presenza della persona per atti istruttori o per comparizione processuale; solo se emerge che il MAE è evidentemente emesso per finalità esclusivamente investigative e svincolate dall'azione penale, può essere censurato dall'autorità di esecuzione.
- In presenza di reato punibile con pena perpetua, l'esecuzione può essere subordinata alla condizione che lo Stato emittente preveda la revisione della pena o misure di clemenza; tale requisito è soddisfatto quando il MAE contiene l'attestazione formale di tali garanzie.
- Questioni tecniche o di merito relative a indagini svolte tramite OEI o acquisizione di dati digitali (es. Sky-ECC) devono di norma essere sollevate e discusse davanti all'autorità giudiziaria dello Stato emittente; il controllo italiano è limitato a profili che incidano sui diritti fondamentali e sulla completezza formale delle informazioni richieste dall'art. 6 della legge n.69/2005.
- La mera esistenza di una Red Notice o di passate richieste di estradizione non impedisce automaticamente l'esecuzione del MAE; occorre l'effettiva pendenza di una richiesta concorrente o elementi concreti che giustifichino il rifiuto o il rinvio della consegna.
- La richiesta di rinvio della consegna per permettere un procedimento in Italia è discrezionale e richiede che sia prospettato un interesse concreto e specifico; la pendenza di un procedimento italiano non impedisce di per sé la consegna.
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