Ordinanza n. 192/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni comunali di annullamento parziale in autotutela, riammissione alla valutazione, approvazione e rettifica della graduatoria del Fondo Comuni marginali, nonché valutazione comparativa, attribuzione dei punteggi e assegnazione dei contributi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con domanda cautelare, le determinazioni del Comune di Mileto concernenti la graduatoria dei contributi del Fondo Comuni marginali e gli atti di valutazione e assegnazione dei finanziamenti. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti contro la graduatoria, la valutazione comparativa degli elaborati tecnico-economici e dei piani finanziari, l’attribuzione dei punteggi e l’assegnazione dei contributi. Nel corso del giudizio alcuni ricorrenti hanno rinunciato ai motivi aggiunti e l’interveniente ad adiuvandum ha rinunciato alla domanda autonoma, mantenendo l’intervento adesivo semplice. I ricorrenti hanno riproposto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a.; la ricorrente rimasta titolare dei motivi aggiunti ha formulato autonoma domanda cautelare. Il Collegio ha esaminato esclusivamente il requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le domande cautelari. Ha ritenuto che l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno 2026 non modificasse la natura del pregiudizio prospettato, qualificato come prettamente patrimoniale. Eventuali decadenze dai finanziamenti, infatti, potranno essere integralmente ristorate in sede risarcitoria qualora il ricorso venga accolto nel merito. Il Collegio ha inoltre escluso che l’imminenza della scadenza costituisse un fatto nuovo o sopravvenuto idoneo a giustificare la riproposizione dell’istanza cautelare ex art. 58 c.p.a., trattandosi del naturale decorso di un termine già prevedibile e già considerato nella precedente valutazione cautelare. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata valutata verificando, in particolare, la sussistenza del periculum in mora.
art. 58 c.p.a.
riproposizione dell’istanza cautelare
La riproposizione della domanda cautelare richiede la presenza di un fatto nuovo o sopravvenuto; il mero decorso di un termine già prevedibile e già valutato non integra tale presupposto.
DPCM 30 settembre 2021
Bando Fondo Comuni Marginali DPCM 30 settembre 2021
Costituisce il riferimento normativo-programmatico della procedura di concessione dei contributi oggetto di graduatoria e impugnazione.
Massime di principio
- Il pregiudizio derivante dalla possibile decadenza da un finanziamento pubblico ha natura patrimoniale ed è, di regola, suscettibile di integrale ristoro risarcitorio; in assenza di ulteriori elementi, tale natura esclude la sussistenza del periculum in mora cautelare.
- L’avvicinarsi della scadenza di un termine già prevedibile e già considerato nella precedente decisione cautelare non costituisce, di per sé, un fatto nuovo o sopravvenuto idoneo a fondare la riproposizione dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a.
- La riproposizione della domanda cautelare presuppone una sopravvenienza tecnica o una modificazione concreta della situazione già valutata; il naturale decorso del tempo, quando non incida diversamente sulla natura o irreversibilità del danno, non è sufficiente.
Come è indicizzato
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