Tribunale, Sentenza T-561/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 November 2024. — CFA Institute v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE – Earlier EU word mark CFA and earlier EU figurative mark CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – New decision taken following annulment in part of an earlier decision by the Court – Scope of the proceedings before the Board of Appeal – Res judicata. — Case T-561/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha affrontato una controversia in materia di marchio UE tra CFA Institute e il richiedente del segno CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE. Ha chiarito anzitutto la portata del riesame dopo un precedente annullamento parziale e ha applicato il principio di res judicata ai servizi non impugnati, annullando la nuova decisione solo nella parte in cui la commissione di ricorso aveva riesaminato indebitamente quei servizi. Nel merito, ha ritenuto sussistente il rischio di confusione solo per i servizi di educazione e formazione, non per gli altri servizi contestati, e ha confermato l’assenza di prova sufficiente della reputazione dei marchi anteriori.
Marchio UE – opposizione fondata su rischio di confusione e reputazione dei marchi anteriori; limiti del riesame dopo annullamento parziale e principio di res judicata
La questione giuridica
Nel quadro di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO, il Tribunale è stato chiamato a stabilire: (i) se, dopo l’annullamento parziale di una precedente decisione, la commissione di ricorso potesse riesaminare anche i servizi non oggetto di impugnazione e ormai coperti da giudicato; (ii) se sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per i servizi rimasti in discussione; (iii) se la prova prodotta fosse sufficiente a dimostrare la reputazione dei marchi anteriori ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, dopo l’annullamento parziale di una decisione di commissione di ricorso EUIPO, le parti non annullate e non impugnate restano definitive e non possono essere rimesse in discussione; la commissione può riesaminare solo ciò che è effettivamente caducato. Nel merito, per i servizi identici o simili di educazione e formazione sussiste rischio di confusione tra i segni CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE e CFA / CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST, mentre non sussiste per i servizi di advertising, business management e business administration, né per quelli di office functions e entertainment/sporting/cultural activities. Quanto all’articolo 8, paragrafo 5, la prova non dimostra una reputazione dei marchi anteriori, ma solo una distintività accresciuta; perciò il motivo è respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 5
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 67, 71, paragrafo 3, 72, paragrafi 3 e 4, 72, paragrafo 5
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 130, paragrafi 1 e 7
- Regolamento di procedura, articolo 60
Marchio UE CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE contro CFA
La pronuncia riguarda un procedimento di opposizione dinanzi a EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, investito di un ricorso ex articolo 263 TFUE e di un cross-claim dell’interveniente, ha esaminato sia la portata del riesame dopo un annullamento parziale precedente sia il rischio di confusione tra il segno richiesto e i marchi anteriori CFA.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE per servizi delle classi 35 e 41. CFA Institute aveva proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sul marchio denominativo UE CFA e su un marchio figurativo CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST, invocando l’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.
La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione. In primo grado amministrativo, la Quinta commissione di ricorso aveva accolto in parte l’opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione per alcuni servizi identici o simili e registrabilità per altri servizi ritenuti diversi. Su ricorso dell’interveniente, il Tribunale, con sentenza 9 giugno 2021 nel procedimento T-266/20, aveva annullato in parte quella decisione solo in relazione ai servizi considerati identici o simili.
Portata del giudicato e ambito del rinvio alla commissione di ricorso
Nella nuova decisione impugnata, la Seconda commissione di ricorso aveva ritenuto di dover riesaminare l’intera opposizione, compresi i servizi che la sentenza di annullamento non riguardava più. Il Tribunale ha invece stabilito che, dopo l’annullamento parziale, la parte non annullata della precedente decisione rimane definitiva e produce effetti nell’ordinamento, in applicazione del principio di res judicata e dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
Per questo motivo ha accolto il cross-claim dell’interveniente solo nella parte in cui la nuova decisione aveva illegittimamente rimesso in discussione i servizi di “office functions” in classe 35 e “entertainment; sporting and cultural activities” in classe 41, annullando in parte la decisione impugnata su tale punto. Ha invece escluso che potesse riaprirsi il tema dell’articolo 8, paragrafo 5, per i servizi identici o simili, poiché la precedente commissione di ricorso non si era pronunciata su tale profilo per quei servizi.
Normativa rilevante
Il Tribunale ha applicato il regolamento n. 207/2009, in quanto la domanda di marchio era stata depositata nel 2016, e ha richiamato il regolamento 2017/1001 per le regole procedurali e di impugnazione. La disposizione sostanziale centrale è l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), relativo al rischio di confusione, e l’articolo 8, paragrafo 5), relativo alla tutela rafforzata dei marchi con rinomanza/reputazione.
Valutazione del rischio di confusione: servizi
Quanto ai servizi, il Tribunale ha confermato che:
- i servizi di “advertising; business management; business administration” in classe 35 presentano solo un basso grado di similitudine rispetto ai servizi coperti dai marchi anteriori;
- i servizi di “education; providing of training” in classe 41 sono identici o comunque simili ai servizi anteriori di formazione in campo finanziario;
- i servizi di “office functions” e quelli di “entertainment; sporting and cultural activities” sono diversi e, per effetto del giudicato, non dovevano più essere riesaminati.
Il pubblico rilevante è stato individuato nel pubblico dell’Unione con livello di attenzione elevato.
Confronto dei segni
Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale ha ritenuto che i segni siano dominati dagli acronimi CCA e CFA. Per il marchio denominativo CFA e il segno richiesto ha corretto la valutazione della commissione di ricorso, affermando un grado di somiglianza fonetica medio anziché basso. Ha però confermato che la somiglianza visiva è bassa e che i segni sono concettualmente diversi.
Per il marchio figurativo CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST, il Tribunale ha riconosciuto una somiglianza visiva e fonetica media e una somiglianza concettuale bassa. Ha rilevato che gli elementi verbali secondari non potevano essere ignorati, pur avendo peso ridotto.
Distintività e reputazione dei marchi anteriori
Il Tribunale ha distinto tra distintività accresciuta e reputazione. Ha ritenuto che gli elementi prodotti da CFA Institute dimostrassero un uso intenso e diffuso del segno CFA, tale da conferire al marchio una distintività accresciuta, ma non da provare che i marchi fossero conosciuti da una parte significativa del pubblico pertinente in una parte sostanziale del territorio rilevante.
Di conseguenza, ha escluso la reputazione richiesta dall’articolo 8, paragrafo 5, e ha respinto il relativo motivo. La prova era considerata quantitativamente ampia ma qualitativamente insufficiente a dimostrare l’effettivo grado di conoscenza del marchio presso il pubblico interessato.
Valutazione globale e dispositivo
Nella valutazione globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ha concluso che:
- per i servizi di “education; providing of training” esiste rischio di confusione sia rispetto al marchio denominativo CFA sia rispetto al marchio figurativo CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST;
- per i servizi di classe 35, la bassa somiglianza dei servizi e dei segni esclude il rischio di confusione;
- per i servizi di mera diversa natura già coperti dal giudicato, la decisione della commissione di ricorso è stata annullata perché aveva indebitamente riesaminato questioni definitive.
Il Tribunale ha quindi annullato in parte la decisione impugnata, l’ha in parte modificata nel senso di accogliere l’opposizione per i servizi di educazione e formazione, e ha respinto il resto del ricorso e del cross-claim. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte, che è risultata parzialmente soccombente.
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