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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-520/22

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 6 November 2024. — Bogoljub Karić v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Freezing of funds – Restrictions on entry into the territories of the Member States – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources or to restriction on admission to the territories of the Member States – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the list – Obligation to state reasons – Principle of personal liability – Error of assessment – Proportionality. — Case T-520/22

Giurisprudenza europea62022TJ0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Bogoljub Karić contro l’inclusione e il mantenimento del suo nome nelle liste UE relative alle misure restrittive contro la Bielorussia. Ritiene sufficientemente motivato l’atto del Consiglio e accerta che gli elementi di prova dimostrano legami economici e personali del ricorrente con Dana Holdings, Dana Astra e con il regime di Lukashenko. Esclude inoltre violazioni del principio di personalità della responsabilità, errori di valutazione e sproporzione della misura.

Annullamento respinto di misure restrittive UE contro un imprenditore serbo incluso nelle liste Belarus per beneficiare e sostenere il regime Lukashenko

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse legittimamente incluso e poi mantenuto il nome del ricorrente nelle liste relative alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, in particolare: se la motivazione fosse sufficientemente chiara; se la misura rispettasse il principio di responsabilità personale; se gli elementi di prova dimostrassero un errore di valutazione sul fatto che il ricorrente beneficiasse di e sostenesse il regime Lukashenko; e se la restrizione fosse proporzionata rispetto ai diritti fondamentali incisi.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che il Consiglio può mantenere nelle liste sanzionatorie una persona fisica quando dispone di un complesso di elementi specifici, precisi e concordanti dai quali risulti che essa è strettamente associata a imprese che operano in Bielorussia con il sostegno del regime e che, tramite i propri legami economici e personali con l’entourage di Lukashenko, beneficia e contribuisce a tale regime; non è necessario che la persona sia formalmente proprietaria o direttrice delle società interessate, né che la motivazione elenchi in modo esaustivo ogni rapporto societario, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni dell’iscrizione e il controllo giurisdizionale effettivo. In tale contesto, la misura è anche proporzionata perché temporanea, riesaminabile e accompagnata da possibilità di deroga.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2012/642/PESC
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2022/881
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876
  • Decisione (PESC) 2023/421
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
  • Articolo 8 della Decisione 2012/642/PESC
  • Articolo 8a del Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Articolo 5 della Decisione 2012/642/PESC
  • Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della Decisione 2012/642/PESC
  • Articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Decisione 2012/642/PESC

Annullamento respinto di misure restrittive UE contro un imprenditore serbo incluso nelle liste Belarus per beneficiare e sostenere il regime Lukashenko

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Bogoljub Karić contro atti PESC e regolamentari del Consiglio relativi alle misure restrittive in vista della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Tribunale esamina sia l’inclusione iniziale del ricorrente nelle liste sia il successivo mantenimento delle misure.

Fatti e procedimento

Il ricorrente è un imprenditore e politico serbo. Con gli atti impugnati, il Consiglio ha disposto il congelamento dei fondi e restrizioni all’ingresso nei territori degli Stati membri, motivando l’iscrizione con il fatto che Karić, come uomo d’affari attivo nel settore immobiliare in Bielorussia, avrebbe sviluppato una rete di società con la famiglia e intrattenuto stretti rapporti con il Presidente Lukashenko e il suo entourage. In particolare, il Consiglio ha richiamato Dana Holdings, Dana Astra e il progetto immobiliare Minsk World.

Dopo l’inclusione iniziale, il Consiglio ha comunicato ulteriori elementi probatori e, nel 2023, ha mantenuto il nome del ricorrente nelle liste, estendendo le misure per un ulteriore periodo. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento sia degli atti iniziali sia di quelli di mantenimento.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama il quadro delle sanzioni contro la Bielorussia fondato su:

  • Decisione 2012/642/PESC, in particolare gli articoli 3, 4 e 8;
  • Regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare gli articoli 2, 3 e 8a;
  • decisioni e regolamenti di esecuzione del 2022 e del 2023 che hanno inserito e confermato il nome del ricorrente nelle liste;
  • articolo 296 TFUE sul dovere di motivazione;
  • articolo 47 della Carta sui diritti della difesa e la tutela giurisdizionale effettiva;
  • articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE come obiettivo di pressione sul regime bielorusso.

Primo motivo: motivazione insufficiente e principio di responsabilità personale

Il ricorrente sosteneva che il Consiglio non avesse chiarito come il criterio di iscrizione si applicasse alla sua situazione personale e che l’atto si fondasse, in realtà, sulla condotta di soggetti terzi, non sulla sua condotta personale.

Il Tribunale respinge tale censura. Rileva che la motivazione indicava in modo chiaro il criterio applicato: Karić sarebbe una persona che beneficia e sostiene il regime Lukashenko. La motivazione specificava inoltre le ragioni concrete: attività imprenditoriali nel settore immobiliare, legami con Dana Holdings e Dana Astra, partecipazione a incontri con Lukashenko e benefici indiretti ottenuti dalle società collegate, tra cui agevolazioni fiscali e assegnazione di terreni.

Quanto al principio di responsabilità personale, il Tribunale osserva che il Consiglio non ha fondato la misura sulla sola circostanza che società terze fossero già sanzionate, ma ha valorizzato il comportamento del ricorrente in quanto tale. La premessa del ricorrente, secondo cui l’atto si baserebbe solo su condotte di terzi, è quindi ritenuta errata.

Secondo motivo: errore di valutazione

Il Tribunale svolge un controllo sostanziale sulla base fattuale degli atti, richiamando la giurisprudenza secondo cui il Consiglio deve fornire un complesso di prove sufficientemente specifiche, precise e concordanti.

Rapporto con Dana Holdings e Dana Astra

Il ricorrente negava di essere proprietario o dirigente di Dana Holdings e Dana Astra e sosteneva che tali società fossero state vendute nel 2020. Il Tribunale ritiene però che gli elementi probatori mostrino un legame che va oltre il mero rapporto familiare con i titolari formali: Karić è presentato in diverse fonti come fondatore, co-owner o direttore di BK Group, entità nella quale Dana Holdings sarebbe inserita; egli stesso e familiari avrebbero fatto dichiarazioni pubbliche che confermano tali legami economici. Il Tribunale valorizza anche il comportamento del ricorrente sui media e sui social, dove si è presentato come soggetto coinvolto nel progetto Minsk World.

Legami con Lukashenko e il suo entourage

Il Tribunale ritiene provati rapporti stretti e duraturi con Lukashenko e il suo entourage, in particolare tramite incontri pubblici del 2015 e del 2019, nonché tramite investigazioni giornalistiche che descrivono un avvicinamento progressivo tra la famiglia Karić e il regime bielorusso. Il ricorrente non è riuscito a scalfire tale quadro probatorio.

Preferential treatment e sostegno al regime

Secondo il Tribunale, il progetto Minsk World è di dimensioni eccezionali e di importanza strategica per l’economia bielorussa; le dichiarazioni pubbliche di Lukashenko mostrano il sostegno delle autorità al progetto e alle società coinvolte. Inoltre, elementi documentali attestano concessioni di rilevanti vantaggi, tra cui diritti di sviluppo su terreni statali e agevolazioni fiscali. Il Tribunale richiama anche la sentenza Dana Astra v Council, già favorevole alla tesi che il progetto e i benefici concessi integrino supporto al regime.

Attualità dei fatti

Il ricorrente sosteneva che gli elementi fossero solo storici e non più attuali. Il Tribunale risponde che fatti risalenti possono restare rilevanti, soprattutto in un contesto di revisione periodica delle liste. Inoltre, al momento degli atti di mantenimento vi erano elementi ulteriori che mostravano la prosecuzione delle attività di Dana Holdings in Bielorussia.

Terzo motivo: sproporzione e diritti fondamentali

Il ricorrente affermava che la sua iscrizione fosse ridondante perché le società connesse erano già sanzionate e avrebbero cessato l’attività, sicché l’ulteriore restrizione personale sarebbe stata inutile e sproporzionata.

Il Tribunale respinge anche questo motivo. Ricorda che le misure restrittive PESC possono limitare diritti fondamentali, purché rispettino il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, vi è un nesso ragionevole tra la misura e l’obiettivo di fare pressione sul regime bielorusso per il rispetto di democrazia, stato di diritto e diritti umani. Le misure sono temporanee, soggette a riesame e accompagnate da possibili deroghe autorizzative.

Il Tribunale aggiunge che non è dimostrato che le sanzioni contro Dana Holdings e Dana Astra abbiano cessato le loro attività in Bielorussia. La circostanza che Dana Astra sia stata successivamente considerata "ostile" dal regime bielorusso non incide sulla legittimità degli atti impugnati.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che il Consiglio non ha commesso errori di motivazione o di valutazione e che le misure non sono sproporzionate. Di conseguenza, il ricorso è integralmente respinto e Karić è condannato alle spese.

Principio affermato

La sentenza conferma che, in materia di misure restrittive PESC, la responsabilità del soggetto iscritto può derivare anche da un ruolo di collegamento economico sostanziale con imprese che ricevono vantaggi dal regime e non solo da una titolarità formale. La motivazione è sufficiente quando consente all’interessato di comprendere le ragioni dell’iscrizione e al giudice di esercitare un controllo effettivo; la prova può fondarsi su fonti pubbliche, articoli di stampa e dichiarazioni dei diretti interessati, purché il complesso indiziario sia coerente e concordante.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive pescpolitica estera e di sicurezza comunesanzioni bielorussiadiritti della difesaproporzionalità e libertà fondamentali

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