Tribunale, Sentenza T-827/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 6 November 2024. — Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) v European Commission. — State aid – Romanian air transport market – Aid granted by Romania to TAROM in the context of the COVID-19 pandemic – Capital injection – Decision not to raise any objections – Action for annulment – Locus standi – Substantial adverse effect on the applicant’s position on the market in question – Admissibility – Aid to make good the damage caused by an exceptional occurrence – Assessment of the damage – Causal link – Beneficiary’s pre-existing financial difficulties – Principle of non-discrimination – Freedom to provide services – Freedom of establishment – Obligation to state reasons. — Case T-827/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Wizz Air contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato un’iniezione di capitale alla TAROM come compensazione per i danni causati dalle restrizioni da COVID-19. La Corte conferma sia la legittimità dell’esame sostanziale svolto dalla Commissione, sia l’assenza di violazioni procedurali e di motivazione. È ribadito che, negli aiuti ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, conta il danno direttamente causato dall’evento eccezionale e non un generico vantaggio competitivo del beneficiario. La decisione non è discriminatoria né contraria alle libertà fondamentali invocate.
Aiuti di Stato: legittimità della decisione della Commissione che autorizza un’iniezione di capitale alla TAROM per compensare i danni da COVID-19, con rigetto dell’azione di annullamento proposta da Wizz Air.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia correttamente ritenuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, l’iniezione di capitale concessa a TAROM per compensare i danni causati dalle restrizioni di viaggio legate al COVID-19; se l’esame del danno e il rischio di sovracompensazione fossero adeguati; se la decisione dovesse essere annullata per mancata apertura del procedimento formale di indagine; e se la decisione violasse il principio di non discriminazione, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e l’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che una misura di aiuto individuale in forma di iniezione di capitale può essere dichiarata compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE se è limitata al danno direttamente causato dall’evento eccezionale, senza sovracompensazione. Nel caso di specie, la Commissione ha potuto fondarsi sui dati storici più recenti e su una metodologia route-by-route per quantificare il danno, considerare i costi evitati e le misure di mitigazione già adottate da TAROM, escludere il cumulo con il precedente aiuto di salvataggio e non tenere conto di un preteso vantaggio competitivo come elemento della compensazione. La decisione non viola il principio di non discriminazione né le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, e l’azione è stata respinta anche perché la Commissione non aveva incontrato serie difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento formale di indagine.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
Aiuto di Stato a TAROM per danni da COVID-19
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Wizz Air contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato, senza aprire il procedimento formale di indagine, un aiuto individuale alla compagnia aerea rumena TAROM. L’aiuto, concesso sotto forma di iniezione di capitale, era destinato a compensare il danno direttamente causato dalle restrizioni di viaggio legate alla pandemia da COVID-19 su specifiche rotte internazionali.
Fatti e procedimento
TAROM è una compagnia aerea rumena controllata in larga misura dallo Stato e operante da un hub unico a Bucarest. Dopo un precedente aiuto di salvataggio e un primo aiuto COVID già autorizzati nel 2020, la Romania ha notificato nel febbraio 2022 una nuova misura di EUR 1 908 872, basata sull’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. La Commissione, con decisione del 29 aprile 2022, ha ritenuto la misura aiuto di Stato ma compatibile con il mercato interno e ha deciso di non sollevare obiezioni.
Wizz Air ha chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo di essere concorrente diretta di TAROM e di essere stata pregiudicata dall’aiuto concesso alla rivale pubblica.
Ammissibilità e legittimazione ad agire
Il Tribunale ricorda innanzitutto la distinzione tra tutela dei diritti procedurali e impugnazione nel merito di una decisione di non sollevare obiezioni. Wizz Air, in quanto concorrente di TAROM, è qualificata come "parte interessata" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e può quindi contestare il mancato avvio della fase formale per salvaguardare i propri diritti procedurali.
Quanto al merito, il Tribunale ritiene che Wizz Air sia anche individualmente e direttamente interessata: la ricorrente ha dimostrato, con dati su quota di mercato, intensità della concorrenza su numerose coppie di città, e forte espansione sul mercato rumeno, che la misura era idonea a incidere in modo sostanziale sulla sua posizione concorrenziale. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato ammissibile anche nella parte attinente al merito.
Normativa rilevante e criterio applicato
Il nucleo della controversia riguarda l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che consente aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui sono compensabili solo i danni economici direttamente causati dall’evento eccezionale e l’aiuto non può eccedere tale danno.
La Corte ribadisce inoltre il ruolo dell’articolo 108 TFUE e del regolamento 2015/1589: la mancata apertura della fase formale comporta l’illegittimità della decisione solo se la Commissione ha incontrato serie difficoltà di valutazione già nella fase preliminare.
Primo motivo: presunti errori nella quantificazione del danno
Wizz Air contestava il metodo della Commissione, ritenendo errata la scelta di usare il 2019 come scenario controfattuale e sostenendo che la situazione finanziaria di TAROM, già debole, avrebbe richiesto parametri diversi. Il Tribunale respinge la censura e considera corretto l’uso dei dati storici più recenti precedenti alla pandemia, salvo prova della loro inattendibilità.
La Corte osserva che:
- i risultati del periodo luglio-dicembre 2019 costituivano il benchmark storico più vicino e realistico;
- i riferimenti alle perdite complessive pluriennali di TAROM non dimostravano l’inaffidabilità dei dati relativi alle singole rotte interessate;
- il metodo di ripartizione dei costi fissi scelto dalla Romania e accolto dalla Commissione era sorretto da dati empirici e non richiedeva il confronto obbligatorio con altri metodi alternativi;
- l’aumento del costo del carburante, l’età della flotta e la concorrenza dei vettori low-cost non erano stati dimostrati in modo tale da rendere inattendibile lo scenario controfattuale;
- le misure adottate da TAROM per contenere i costi e ridurre le perdite erano state tenute in considerazione;
- non vi erano elementi concreti per ritenere che il calcolo includesse costi una tantum o estranei alle restrizioni COVID;
- il tasso di retention basato sulle rotte domestiche era un riferimento ragionevole e più affidabile delle rotte internazionali, molte delle quali erano comunque soggette a restrizioni.
Analisi ex post e rischio di sovracompensazione
Il Tribunale esclude che l’impegno della Romania a trasmettere una verifica ex post del danno denoti di per sé incertezza o inadeguatezza della valutazione. Tale verifica, infatti, serve a controllare eventuali eccedenze rispetto al danno effettivo e non a rimettere in discussione la scelta dello scenario controfattuale.
Secondo motivo: asserita sovracompensazione per cumulo con l’aiuto di salvataggio
Wizz Air sosteneva che l’aiuto di salvataggio del febbraio 2020 e l’iniezione di capitale del 2022 si sovrapponessero nei mesi di luglio e agosto 2020, coprendo gli stessi costi. Il Tribunale respinge anche questa censura: l’aiuto di salvataggio serviva a garantire liquidità su costi già predefiniti nel piano di liquidità, mentre la misura impugnata compensava perdite di ricavo impreviste dovute alle restrizioni di viaggio. Le due misure hanno finalità, basi giuridiche e oggetti diversi, e la Commissione aveva adeguatamente escluso il rischio di cumulo.
Vantaggio competitivo e misura dell’aiuto
La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto considerare anche il vantaggio competitivo indiretto ottenuto da TAROM grazie all’aiuto. Il Tribunale chiarisce che, ai fini della compatibilità dell’aiuto, il vantaggio rilevante è il vantaggio economico connesso all’importo dell’aiuto, non gli effetti indiretti derivanti dal suo utilizzo. Di conseguenza, il supposto rafforzamento competitivo di TAROM non doveva essere contabilizzato come parte dell’aiuto.
Principio di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi
Wizz Air lamentava che la misura fosse discriminatoria perché concessa solo a TAROM, con conseguente violazione delle libertà fondamentali. Il Tribunale richiama la giurisprudenza recente secondo cui un aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, TFUE non può essere censurato per il solo fatto di essere selettivo o di alterare la concorrenza, poiché tali effetti sono inerenti all’aiuto di Stato.
Nel caso concreto, la differenza di trattamento è ritenuta giustificata dall’obiettivo della misura: compensare il danno direttamente causato a TAROM sulle rotte designate e nel periodo rilevante. Il Tribunale sottolinea che la misura non eccede il danno accertato e che la ricorrente non ha dimostrato che una ripartizione dell’aiuto tra tutti i vettori presenti in Romania avrebbe preservato l’efficacia della misura. Pertanto non vi è violazione né del principio di non discriminazione né delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.
Necessità della procedura formale di indagine
Il terzo motivo viene respinto perché la ricorrente non ha fornito elementi autonomi e specifici idonei a dimostrare l’esistenza di serie difficoltà per la Commissione. Le critiche avanzate coincidevano in sostanza con le contestazioni di merito già esaminate e non bastavano a imporre l’apertura della procedura formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e del regolamento 2015/1589.
Obbligo di motivazione
Sul quarto motivo il Tribunale ritiene che la decisione sia sufficientemente motivata. In una decisione adottata dopo l’esame preliminare, la Commissione deve spiegare perché non sussistano dubbi seri sulla compatibilità dell’aiuto, non necessariamente affrontare in modo analitico ogni argomento possibile. Le censure sulla scelta del 2019 come benchmark, sulla mitigazione del danno, sul vantaggio competitivo, sul rischio di sovracompensazione, sulle ipotetiche controllate di TAROM e sulla compatibilità con non discriminazione e libertà fondamentali sono o infondate o inconferenti rispetto all’obbligo di motivazione.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Wizz Air alle spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di aiuti di Stato per danni da eventi eccezionali:
- il danno va quantificato in modo diretto e circoscritto all’effetto dell’evento eccezionale;
- i dati storici più recenti possono costituire il riferimento più appropriato per lo scenario controfattuale, salvo prova contraria;
- l’aiuto non deve comportare sovracompensazione, ma non richiede il massimo livello possibile di contenimento dei costi da parte del beneficiario;
- il vantaggio competitivo indiretto derivante dall’utilizzo dell’aiuto non si confonde con l’importo dell’aiuto stesso;
- la selettività è inerente all’aiuto di Stato e non basta, da sola, a renderlo incompatibile se esso rientra nell’articolo 107, paragrafo 2, TFUE.
Come è indicizzato
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