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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-386/21

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 6 novembre 2024. — Crédit agricole SA e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Settore delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie emesse in dollari statunitensi – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Ricorso di annullamento – Competenza estesa al merito. — Cause T-386/21 e T-406/21

Giurisprudenza europea62021TJ0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza riguarda un cartello nel mercato secondario delle obbligazioni SSA in dollari USA, fondato su chat e scambi bilaterali tra operatori di Crédit agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank e BofA. Il Tribunale conferma in larga parte la decisione della Commissione: infrazione unica e continuata, restrizione per oggetto e metodo di calcolo dell’ammenda. Solo per Crédit agricole accoglie parzialmente il ricorso, anticipando di un giorno l’inizio della partecipazione all’intesa, senza ridurre la sanzione finale. Credit Suisse vede invece respinto integralmente il proprio ricorso.

Intesa nel mercato delle obbligazioni SSA in dollari USA: qualificazione come restrizione per oggetto, infrazione unica e continuata e calcolo dell’ammenda con valore sostitutivo del valore delle vendite

La questione giuridica

Il Tribunale era chiamato a stabilire se gli scambi di informazioni e i coordinamenti tra operatori di banche attivi nel mercato secondario delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie emesse in dollari statunitensi costituissero un’unica e continuata infrazione avente per oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE, nonché se la Commissione avesse correttamente determinato l’importo delle ammende mediante un valore sostitutivo del valore delle vendite e i relativi coefficienti di gravità e durata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che le numerose chat e discussioni tra operatori bancari nel mercato secondario delle obbligazioni SSA costituivano, nel loro insieme, un’unica e continuata intesa avente per oggetto la restrizione della concorrenza, poiché comportavano coordinamento dei prezzi, coordinamento delle attività di negoziazione e scambi di informazioni commerciali sensibili, idonei a ridurre l’incertezza sul mercato. Ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso della Commissione a un valore sostitutivo del valore delle vendite basato su un campione rappresentativo e su dati Bloomberg BGN, nonché alla fissazione di coefficienti di gravità e durata; ha però corretto la data di inizio della partecipazione della Crédit agricole, fissandola all’11 gennaio 2013 anziché al 10 gennaio 2013, senza modificare l’importo finale dell’ammenda.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Intesa nel mercato delle obbligazioni SSA: restrizione per oggetto, infrazione unica e continuata e ammende

La pronuncia decide due ricorsi di annullamento contro la decisione della Commissione nel caso AT.40346 – Obbligazioni SSA, concernente comportamenti collusivi nel mercato secondario delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie emesse in dollari statunitensi. Il Tribunale esamina sia la qualificazione anticoncorrenziale dei comportamenti sia il metodo di calcolo delle ammende.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione ha indagato su numerose chat room e scambi bilaterali tra operatori di diverse banche tra il 2010 e il 2015. Dopo richieste di informazioni, ispezioni e comunicazione degli addebiti, ha adottato nel 2021 una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 SEE, qualificandola come infrazione unica e continuata avente per oggetto la restrizione della concorrenza.

La decisione ha riguardato quattro banche/gruppi bancari: Deutsche Bank, Bank of America, Crédit agricole e Credit Suisse. La Commissione ha ritenuto che i partecipanti coordinassero prezzi, attività di negoziazione e scambiassero informazioni commerciali sensibili su prezzi, strategie, posizioni e clienti. Le ammende sono state calcolate con un valore sostitutivo del valore delle vendite, poiché le obbligazioni SSA non generano vendite nel senso classico.

Oggetto dei ricorsi e questioni processuali

La Crédit agricole chiedeva l’annullamento dell’articolo 1 e dell’articolo 2 della decisione nella parte in cui la riguardavano, oltre alla riduzione dell’ammenda e a un’ingiunzione alla Commissione ex articolo 266 TFUE. La Credit Suisse chiedeva l’annullamento totale o parziale dell’articolo 1, lettera d), e dell’ammenda dell’articolo 2, lettera d).

Il Tribunale ricorda che, in una decisione unica indirizzata a più imprese, ciascun destinatario può contestare solo le parti che lo riguardano. Respinge inoltre la domanda della Crédit agricole volta a ottenere un’ingiunzione alla Commissione, perché il Tribunale non può pronunciare simili ordini nell’ambito del controllo di legittimità.

Ricevibilità delle censure

Il Tribunale esclude numerose censure formulate in modo generico o soltanto tramite rinvio ad allegati, richiamando la necessità che ricorso e replica contengano in modo chiaro e preciso gli elementi essenziali di fatto e di diritto. Le contestazioni non specificamente articolate su singole discussioni sono dichiarate irricevibili e gli elementi non validamente contestati sono considerati provati.

Presunzione di innocenza e conoscenza degli scambi

La Crédit agricole invocava la sentenza Eturas per sostenere che la Commissione non poteva presumere la conoscenza automatica di tutti i messaggi in chat room. Il Tribunale distingue però tra un sistema assimilabile a e-mail e una chat room permanente con trasmissione in tempo reale: in quest’ultimo contesto, la Commissione può ritenere che un operatore connesso abbia preso conoscenza dei messaggi, salvo prova contraria concreta e temporizzata.

Viene però accolto un punto specifico: la Commissione non poteva imputare alla Crédit agricole la partecipazione alla discussione del 10 gennaio 2013, perché l’operatore della banca non era ancora connesso alla chat in quel momento. La data di inizio della partecipazione della Crédit agricole è dunque fissata all’11 gennaio 2013.

Esistenza di accordi o pratiche concordate anticoncorrenziali

Il Tribunale conferma che le discussioni esaminate dalla Commissione rivelavano accordi o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 101 TFUE. I comportamenti includevano:

  • coordinamento dei prezzi offerti ai clienti e quelli mostrati al mercato;
  • coordinamento delle attività di negoziazione, come il ritiro di offerte o la rinuncia a competere su una transazione;
  • scambi di informazioni commerciali sensibili su prezzi, posizioni, volumi, clienti e strategie.

Il Tribunale sottolinea che tali informazioni erano non pubbliche, recenti o attuali, e scambiate in cerchie ristrette di operatori, con conseguente riduzione dell’incertezza sul mercato e creazione di un’asimmetria informativa a vantaggio delle banche coinvolte.

Infrazione unica e continuata

La Commissione non aveva, secondo il Tribunale, individuato cinque infrazioni autonome, ma una sola infrazione unica e continuata, articolata in varie categorie descrittive di comportamenti collegati e sovrapposti. Il piano d’insieme perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale unico: massimizzare i ricavi e limitare le perdite attraverso assistenza reciproca invece della concorrenza autonoma.

Il Tribunale conferma anche la continuità dell’infrazione per l’intero periodo 2010-2015, malgrado intervalli temporali e un calo di frequenza dopo il divieto interno imposto dalla Deutsche Bank sull’uso di chat room multilaterali permanenti. Secondo il Tribunale, il passaggio a chat bilaterali non ha spezzato il meccanismo collusivo, ma ne ha semplicemente modificato le modalità operative.

Partecipazione delle singole banche

Per la Crédit agricole, il Tribunale ritiene dimostrata la partecipazione all’infrazione dal gennaio 2013 al marzo 2015, salvo lo slittamento di un giorno sull’inizio. La banca aveva partecipato a numerose discussioni collusive e non aveva preso pubblicamente le distanze dall’intesa. La sua ignoranza di singole discussioni non esclude la sua responsabilità per l’infrazione unica e continuata, dato che poteva ragionevolmente prevedere i comportamenti delle altre banche.

Per la Credit Suisse, il Tribunale conferma la partecipazione diretta o comunque la responsabilità per i comportamenti degli altri partecipanti fino al 24 marzo 2015. Rileva che la banca aveva partecipato sia a discussioni antecedenti sia a scambi successivi al febbraio 2013, e che poteva ragionevolmente prevedere le discussioni bilaterali tra gli altri operatori nell’ambito della rete di comunicazioni collusive.

Restrizione per oggetto

Il Tribunale afferma che i comportamenti contestati avevano un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza da poter essere qualificati come restrizione per oggetto. In particolare:

  • i coordinamenti dei prezzi sono assimilabili a fissazioni orizzontali dei prezzi, normalmente considerate particolarmente gravi;
  • i coordinamenti delle attività di negoziazione e gli scambi di informazioni sensibili limitavano l’autonomia decisionale delle banche;
  • le pratiche provocavano una riduzione dell’incertezza sul mercato e consentivano una strategia opportunistica comune.

Il Tribunale respinge gli argomenti relativi alla funzione di market maker, alla presunta necessità degli scambi per la ricerca di liquidità e ai supposti effetti proconcorrenziali. Anche se le banche svolgevano attività di market maker su base volontaria, ciò non giustificava contatti collusivi all’insaputa dei clienti o scambi di informazioni riservate oltre il normale funzionamento del mercato.

Metodo di calcolo dell’ammenda: valore sostitutivo e dati BGN

La Commissione ha legittimamente abbandonato il valore delle vendite in senso classico e adottato un valore sostitutivo fondato sugli importi nozionali scambiati e su un fattore di adeguamento basato sul differenziale denaro-lettera. Il Tribunale accetta l’uso di un campione di 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative, la ponderazione per emittente e scadenza e il ricorso ai dati Bloomberg BGN come "migliori dati disponibili" nella metodologia scelta.

Il Tribunale respinge anche le metodologie alternative basate sulle sole transazioni delle banche, ritenute meno rappresentative, più complesse e potenzialmente distorsive. Considera inoltre giustificato l’uso del medesimo campione per tutte le banche, poiché il valore sostitutivo era poi individualizzato con le ponderazioni specifiche e gli importi nozionali propri di ciascuna banca.

Gravità, durata e coefficienti di dissuasione

La Commissione ha applicato un coefficiente di gravità del 16%, ritenuto congruo dal Tribunale in ragione della natura del cartello: coordinamento dei prezzi, scambi di informazioni e spartizione di clienti/mercati in tutto il SEE. È confermato anche il coefficiente di durata, con un solo correttivo: per la Crédit agricole la durata deve iniziare l’11 gennaio 2013 e non il 10 gennaio 2013, con conseguente riduzione del coefficiente da 2,20 a 2,19 anni, ma senza modificare l’importo finale dell’ammenda.

Quanto ai coefficienti di dissuasione specifici, il Tribunale ritiene legittimo applicare un moltiplicatore a BofA e Crédit agricole, ma non alla Credit Suisse, in ragione delle diverse dimensioni economiche e dell’esigenza di assicurare deterrenza senza violare la parità di trattamento.

Dispositivo e conseguenze pratiche

Il ricorso della Credit Suisse è integralmente respinto. Per la Crédit agricole, il Tribunale annulla solo in parte la decisione, correggendo la data di inizio dell’infrazione da 10 a 11 gennaio 2013 e annullando corrispondentemente la parte dell’articolo 2 relativa all’ammenda, ma poi, esercitando la competenza estesa al merito, conferma comunque l’importo finale di EUR 3.993.000.

In sostanza, la sentenza conferma l’impianto sanzionatorio della Commissione e fornisce una ricostruzione dettagliata dei criteri con cui gli scambi in chat tra operatori finanziari possono integrare un’intesa per oggetto nel settore dei mercati finanziari OTC.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese tra impresemercati finanziariammende antitrustcontenzioso unionale

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