Tribunale, Sentenza T-632/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 6 November 2024. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, formerly Sber Vermögensverwaltungs AG, initially Sberbank Europe AG v European Central Bank. — Access to documents – Decision 2004/258/EC – ECB’s assessment that Sberbank banka was failing or likely to fail – Refusal to grant access – Action for annulment – Act not open to challenge – Admissibility – Article 22(2) of Regulation (EU) No 1024/2013 – Article 32(1) of Regulation (EU) No 468/2014 – Supervised entity – Shareholders’ rights of defence – Article 41 of the Charter of Fundamental Rights – Right of access to the ECB’s file. — Case T-632/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una società madre che chiedeva alla BCE l’accesso alla versione confidenziale della valutazione FOLTF relativa alla propria controllata slovena. Ha escluso sia l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la decisione di diniego un atto impugnabile, sia la fondatezza nel merito, affermando che il diritto di accesso al fascicolo riguarda solo il soggetto sottoposto al procedimento e non i suoi azionisti. La decisione conferma inoltre che la procedura di accesso ai documenti ex decisione 2004/258 non trasforma l’accesso al fascicolo in un diritto autonomo di trasparenza.
Accesso agli atti della BCE: una società madre di un ente risolto non ha diritto di ottenere la versione confidenziale della valutazione "failing or likely to fail" di una controllata, né ai sensi dell’articolo 41 della Carta né sulla base della disciplina prudenziale SSM.
La questione giuridica
Se la decisione della BCE che nega a una società madre, non parte del procedimento di vigilanza/risoluzione, l’accesso alla versione confidenziale della valutazione FOLTF relativa alla controllata sia un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE; se la ricorrente possa fondare un diritto di accesso sul diritto di buona amministrazione e di accesso al fascicolo dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta; e se l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 conferiscano o limitino tale diritto, eventualmente in contrasto con la Carta.
Principio di diritto
La decisione della BCE che nega a un soggetto terzo, non destinatario né parte del procedimento di vigilanza/risoluzione relativo a un’altra entità, l’accesso al fascicolo o a un documento confidenziale di tale entità costituisce un atto impugnabile, ma è legittima perché il diritto di accesso al fascicolo previsto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta e dagli articoli 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1024/2013 e 32, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 spetta solo alla persona o impresa oggetto del procedimento; esso non si estende agli azionisti o ad altri terzi e non può essere invocato come diritto autonomo di trasparenza né per il procedimento di accesso ai documenti disciplinato dalla decisione 2004/258/CE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2004/258/CE della BCE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 468/2014
- Regolamento (UE) n. 806/2014
Accesso agli atti BCE e valutazione FOLTF di una controllata
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della BCE del 27 luglio 2022 che ha negato a MeSoFa Vermögensverwaltungs AG l’accesso alla versione confidenziale della valutazione "failing or likely to fail" (FOLTF) relativa a Sberbank banka d.d. (Sberbank Slovenia). La controversia si colloca nel contesto della vigilanza prudenziale bancaria e della successiva procedura di risoluzione della controllata slovena.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente era la società madre che deteneva il 99,99% delle azioni di Sberbank Slovenia, entrambi istituti di credito soggetti alla vigilanza diretta della BCE. Il 27 febbraio 2022 la BCE effettuava la valutazione FOLTF sulla controllata e la trasmetteva al Comitato di risoluzione unico (SRB) e alla Commissione; il 1° marzo 2022 l’SRB adottava il programma di risoluzione e la Commissione lo approvava. Successivamente, il 30 giugno 2022, la ricorrente domandava alla BCE accesso alla versione confidenziale della valutazione, invocando la decisione 2004/258/CE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.
Eccezione di irricevibilità
La BCE sosteneva che la decisione impugnata non fosse un atto lesivo autonomamente impugnabile, ma una misura preparatoria priva di effetti definitivi sulla sfera giuridica della ricorrente. Il Tribunale ha invece ritenuto che il diniego di accesso determinasse in modo definitivo la posizione della BCE rispetto alla richiesta e producesse effetti giuridici vincolanti immediati, senza necessità di un atto successivo; pertanto, ha qualificato la decisione come atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Ha tuttavia escluso che la giurisprudenza sulle decisioni di diniego di accesso al fascicolo in materia antitrust fosse applicabile, poiché la ricorrente non era parte del procedimento di risoluzione e la richiesta di accesso era successiva alla chiusura di tale procedimento.
Articolo 41 della Carta e diritto di accesso al fascicolo
Nel merito, il Tribunale ha chiarito che l’articolo 41 della Carta riconosce il diritto di accesso al fascicolo come componente del diritto a una buona amministrazione, ma soltanto con riferimento al fascicolo della persona interessata dal procedimento amministrativo. Tale diritto non coincide con un generico diritto di trasparenza e non si sovrappone all’articolo 42 della Carta, che disciplina il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni. Applicando questo principio alla fattispecie, il Tribunale ha affermato che la ricorrente, in quanto azionista e quindi terzo rispetto alla procedura di risoluzione di Sberbank Slovenia, non poteva pretendere l’accesso al fascicolo della controllata né alla relativa valutazione FOLTF.
Regime prudenziale SSM: articoli 22 del regolamento n. 1024/2013 e 32 del regolamento n. 468/2014
Il Tribunale ha poi esaminato la disciplina specifica della vigilanza bancaria. L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 garantiscono l’accesso al fascicolo alle sole "persone interessate" dal procedimento di vigilanza della BCE, nel rispetto della riservatezza e dei segreti commerciali. Anche assumendo che la valutazione FOLTF faccia parte di un fascicolo di vigilanza, la ricorrente non era il soggetto sottoposto al procedimento, essendo tale soggetto Sberbank Slovenia. Di conseguenza, tali norme non le conferivano alcun diritto di accesso.
Plea di illegittimità ex articolo 277 TFUE
La ricorrente sosteneva in via subordinata che, se interpretate in senso restrittivo, le norme SSM sarebbero illegittime perché limiterebbero il diritto di accesso al fascicolo sancito dalla Carta. Il Tribunale ha respinto anche questo motivo, osservando che la censura presupponeva la tesi, già disattesa, secondo cui l’articolo 41 della Carta garantirebbe un diritto di accesso per finalità di trasparenza generale. Poiché tale interpretazione è stata esclusa, non emergeva alcun contrasto tra la disciplina SSM e la Carta.
Procedura di accesso ai documenti e decisione 2004/258/CE
Infine, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto poter accedere al fascicolo della procedura relativa alla domanda di accesso ai documenti per formulare osservazioni sulle eventuali soppressioni necessarie a tutelare la riservatezza. La procedura di cui alla decisione 2004/258/CE è stata qualificata come procedura di trasparenza, distinta da un procedimento amministrativo che incide sui diritti della persona richiedente; pertanto, non crea un fascicolo cui la richiedente possa accedere in base all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.
Esito
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della BCE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-386/21
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-520/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-561/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-713/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-790/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-827/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →