Sentenza del 10/03/2025 n. 674 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente fiscalmente in Italia, ha chiesto rimborso IRPEF tramite Mod. 730 per l'anno 2014 per un credito d'imposta relativo a imposte pagate negli Stati Uniti sui redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2012-2013, per un importo complessivo di € 11.728,00. L'Agenzia ha formato silenzio-rifiuto e ha opposto la mancata produzione della ricevuta di pagamento delle imposte estere, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta. Il contribuente ha prodotto CUD, prospetti di calcolo del credito e la dichiarazione dei redditi presentata negli USA e ha dedotto il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 165 TUIR.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di appello ha dichiarato l'appello infondato e ha rigettato l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso. È stato ritenuto che la documentazione prodotta (CUD, prospetto di calcolo del reddito estero rideterminato secondo la Risoluzione 48/E/2013, dichiarazione dei redditi estera) sia idonea a dimostrare la definitività e l'effettività delle imposte pagate all'estero e quindi il diritto al rimborso. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge; in primo grado le spese erano state compensate.
Norme richiamate
art. 165 TUIR
Riconosce il credito d'imposta per le imposte pagate a titolo definitivo all'estero sullo stesso reddito; non impone un obbligo generalizzato di produrre una certificazione formale di avvenuto pagamento rilasciata dall'autorità fiscale estera: la definitività può essere dimostrata con idonea documentazione (CUD, prospetti di calcolo, dichiarazione estera).
art. 2 TUIR
Definisce la residenza fiscale in Italia: il ricorrente, pur avendo lavorato all'estero, è stato considerato fiscalmente residente in Italia e quindi soggetto a imposizione italiana sui redditi mondiali, rendendo applicabile il credito per le imposte estere.
Risoluzione n. 48/E del 2013
Indirizzi sull'indicazione e sul calcolo del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, utilizzati per la rideterminazione del reddito estero e per il prospetto di calcolo che integra la prova della definitività dell'imposta.
Giurisprudenza: Commissione Tributaria Lecce, Sez. 1°, n. 1431/2016
Richiamata in motivazione per affermare che né la normativa né la prassi richiedono necessariamente la presentazione di un'attestazione ufficiale rilasciata dall'autorità fiscale estera che certifichi l'avvenuto pagamento definitivo dell'imposta.
Massime di principio
- Il diritto al credito d'imposta per imposte pagate all'estero (art. 165 TUIR) può essere provato anche senza una ricevuta formale di pagamento rilasciata dall'autorità fiscale estera: documenti quali CUD, prospetti di calcolo del credito e la dichiarazione estera possono essere sufficienti a dimostrare la definitività e l'effettività dell'imposta.
- Non esiste un obbligo assoluto e generalizzato di produrre una certificazione ufficiale di pagamento estero; l'amministrazione deve valutare la complessiva idoneità probatoria della documentazione presentata.
- Il contribuente residente in Italia che ha subito doppia imposizione deve documentare che l'imposta estera è stata effettivamente acquisita a titolo definitivo: oltre ai certificati del datore di lavoro, è utile produrre la dichiarazione estera e ogni prospetto che colleghi l'imposta estera al reddito dichiarato in Italia.
- Per evitare contestazioni amministrative è consigliabile integrare, se possibile, la documentazione con evidenze di pagamento (ricevute, quietanze, estratti conto, certificazioni del sostituto) e una chiara imputazione temporale del credito (anno di imposta cui si riferisce).
- In caso di rifiuto dell'Ufficio basato sulla mancanza di una specifica ricevuta, il ricorso al giudice tributario può avere buon esito se la documentazione alternativa dimostra in modo attendibile la definitività dell'imposta estera e la correlazione con il reddito dichiarato in Italia.
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