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Sentenza

Sentenza n. 5468/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche, ivi compreso l’Allegato A con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa la imposizione di pagamento di € 163.343,06 a carico della Impresa qui ricorrente nonché comunicazione del predetto Decreto, medesimo ente emittente; - dei provvedimenti e atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque: - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018); - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; con istanza, ove occorrer possa, - di previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, anche per come modificato ed integrato con L. del 30.12.2018, n. 145, c. 557 e dall’art. 18 del D.L. 9.8.2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 (cd. Decreto Aiuti-bis), e/o di previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; nonché per la condanna della Amministrazione - alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dalla Impresa ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in (auspicato) accoglimento del presente ricorso, siano rilevate non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202301957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati determinati gli importi dovuti dall'impresa a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, inclusa la richiesta di pagamento di € 163.343,06, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto dinanzi al TAR, contestava gli atti statali e regionali relativi al payback sanitario sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo anche, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come modificato, la disapplicazione della normativa o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Era inoltre chiesta la restituzione delle somme eventualmente pagate o trattenute, con interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La ricorrente aveva dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Secondo il Collegio, tale pagamento aveva determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia demolitoria richiesta, poiché era venuta meno l'utilità concreta dell'annullamento degli atti. Il pagamento, tuttavia, non costituiva integrale soddisfazione della pretesa azionata, perché la domanda principale mirava a evitare qualsiasi pagamento e non all'accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione con conseguente restituzione. Per tale ragione non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, che avrebbe potuto derivare dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del payback sanitario.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato tra le disposizioni relative agli obblighi di payback sanitario oggetto del giudizio.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025

    È la disposizione in base alla quale la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018; tale pagamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia demolitoria.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, applicata dal Collegio perché il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della sentenza richiesta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il pagamento dell'importo oggetto di un provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'azione di annullamento quando costituisca una situazione di fatto e di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale richiesta.
  • Il pagamento dell'obbligazione contestata non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone un evento satisfattivo della pretesa azionata, mentre il pagamento può soltanto rendere inutile la domanda demolitoria quando il ricorrente mirava a evitare qualsiasi pagamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima consegue all'inutilità concreta e definitiva della decisione richiesta, mentre la seconda presuppone il venir meno della controversia per soddisfazione della pretesa, anche mediante annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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