Sentenza n. 577/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Bussoleno; - della relazione tecnica di sopralluogo e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale, nonché la relazione tecnica di sopralluogo e gli atti presupposti, contestando opere consistenti, tra l’altro, in muretti di contenimento, una scala di accesso, pavimentazioni e lastricati in materiale lapideo, aiuole e un deposito di materiale. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990, lamentando l’omessa partecipazione procedimentale; il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che gli atti non avrebbero consentito di individuare con precisione la collocazione e la consistenza degli abusi; nonché l’eccessiva afflittività della demolizione rispetto alla modesta rilevanza delle opere. Nel corso del giudizio ha inoltre tentato di contestare tardivamente i vincoli gravanti sull’area. Il Comune ha evidenziato che i terreni ricadevano in zona agricola e risultavano sottoposti a vincolo idrogeologico, tutela paesaggistica quale area boscata, disciplina del sito di interesse comunitario e, per una parte, sedime di strada pubblica, la cui larghezza era stata ridotta dalle opere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli interventi, considerati unitariamente, avessero prodotto una modificazione permanente e significativa dello stato dei luoghi e fossero correttamente qualificabili come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, realizzata in assenza di permesso di costruire. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata respinta perché l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e il ricorrente non avrebbe potuto apportare elementi istruttori utili, essendo gli abusi compiutamente documentati dalla Polizia Municipale. Per la stessa ragione non era necessaria una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con gli interessi privati. È stata esclusa anche la carenza di motivazione: la relazione tecnica indicava i dati catastali, i proprietari e documentava le opere mediante fotografie, mentre l’ordinanza individuava puntualmente, per ciascun mappale del ricorrente, gli interventi da demolire. Non era decisiva l’esatta individuazione della particella interessata dalla scala, trattandosi comunque di particelle appartenenti al ricorrente. Il giudice ha infine escluso l’eccessiva afflittività della demolizione, valorizzando la modificazione permanente dei luoghi e la presenza di plurimi vincoli, non specificamente impugnati. La contestazione tardiva dei vincoli, formulata solo con memoria non notificata come motivi aggiunti, non è stata esaminata. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 7 e 10 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale non è necessaria quando l’ordine di demolizione è vincolato e il privato non avrebbe potuto apportare elementi istruttori utili rispetto ad abusi già compiutamente accertati.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La modificazione permanente dello stato dei luoghi derivante dalla realizzazione unitaria di muretti, scale, terrazzamenti, pavimentazioni, aiuole e altre opere è stata qualificata come nuova costruzione.
d.P.R. 380/2001
Le opere qualificate come nuova costruzione, se realizzate in assenza di permesso di costruire, sono assoggettabili all’ordine di demolizione e ripristino.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
La ricaduta dei terreni in area coperta da foreste e boschi integra un regime di tutela paesaggistica rilevante nella valutazione della gravità e dell’incidenza degli interventi abusivi.
l.r. Piemonte n. 45/1989
Gli interventi di pavimentazione e realizzazione di manufatti in area sottoposta a vincolo idrogeologico sono soggetti alla relativa autorizzazione regionale, secondo quanto richiamato dagli atti comunali.
artt. 18, 19 e 92-93 NTA del piano regolatore comunale
Le norme tecniche comunali disciplinano rispettivamente la sede stradale e la sua larghezza, il vincolo idrogeologico e gli interventi nell’area ricadente nel sito di interesse comunitario.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e non richiede, oltre all’accertamento dell’abuso, una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, anche quando sia trascorso un periodo significativo dalla realizzazione delle opere.
- La partecipazione procedimentale può essere esclusa in relazione a un ordine di demolizione quando gli abusi siano compiutamente documentati e il destinatario non avrebbe potuto apportare elementi istruttori utili ai fini della decisione.
- Un ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando individua con sufficiente precisione i terreni e le opere abusive, anche mediante il richiamo alla relazione tecnica e alla documentazione fotografica; l’erronea indicazione della particella è irrilevante se le particelle coinvolte appartengono comunque al destinatario dell’ordine e l’abuso resta identificabile.
- La realizzazione coordinata di opere quali terrazzamenti, scale, muretti, pavimentazioni e aiuole può essere unitariamente qualificata come nuova costruzione quando determini una modificazione permanente dello stato dei luoghi, con conseguente necessità del permesso di costruire.
- La presenza di plurimi vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e di tutela della viabilità pubblica rafforza la rilevanza dell’abuso e non consente di considerare automaticamente sproporzionata la sanzione demolitoria; le contestazioni tardive dei presupposti dei vincoli, proposte solo con memoria non notificata come motivi aggiunti, non possono introdurre validamente nuovi motivi di impugnazione.
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