Cassazione Civile, Ordinanza n. 20880/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva impugnato per cassazione la sentenza n. 90/2019 della Corte d'appello di Palermo. Dalla pronuncia emerge però che il ricorso notificato non era stato depositato. Il Comune, costituitosi con controricorso, ha portato a conoscenza della Corte l'esistenza dell'impugnazione. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio la mancanza del deposito del ricorso e ha verificato l'improcedibilità dell'impugnazione, applicando il principio secondo cui l'improcedibilità può essere dichiarata anche quando il ricorso non sia stato depositato, purché la parte resistente ne abbia informato la Corte tramite controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito dell'atto introduttivo, in presenza di controricorso del Comune che ne attestava l'esistenza. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000 per compensi ed euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta definitoria può essere depositata e comunicata alle parti prima della decisione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata come fonte dell'introduzione dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. n. 26529/2017
"Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso"
Il mancato deposito del ricorso non impedisce alla Corte di dichiararne d'ufficio l'improcedibilità se il controricorrente ha comunque fatto constare l'esistenza dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata tempestiva produzione del ricorso comporta improcedibilità, anche se la Corte può rilevarla d'ufficio.
- L'improcedibilità può essere dichiarata pure in caso di mancato deposito del ricorso, quando la parte resistente abbia comunque depositato controricorso e reso nota alla Corte l'esistenza dell'impugnazione.
- La mancata collaborazione processuale della parte ricorrente può determinare la soccombenza sulle spese del giudizio di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la Corte esclude la ricorrenza dei relativi presupposti normativi.
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