Regolamento (UE) 2023/1028
Regolamento delegato (UE) 2023/1028 della Commissione del 20 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) n. 748/2012 per adeguarlo al quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e per introdurre la nozione di "aeromobile complesso a motore". Inoltre rettifica errori derivanti dal regolamento delegato (UE) 2022/1358, ripristinando e sostituendo integralmente alcune disposizioni su validità di certificati, approvazioni DOA e imprese di produzione. Sono previste anche norme transitorie per la regolarizzazione di non conformità introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201, con termine al 7 marzo 2025.
Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 introducendo la definizione di "aeromobile complesso a motore" e correggendo alcune disposizioni su certificazione, approvazioni e imprese di produzione nel settore aeronautico.
Ambito di applicazione
Si applica alla certificazione di aeronavigabilità e ambientale di prodotti, parti e pertinenze aeronautiche civili ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139, nonché alla certificazione/approvazione delle imprese di progettazione e di produzione disciplinate dal regolamento (UE) n. 748/2012 (parte 21). Riguarda aeroplani, elicotteri e aeromobili a rotore basculante, oltre alle imprese di produzione e, per taluni profili, alle persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o in uno Stato terzo. Si applica negli Stati membri a decorrere dal 25 agosto 2023; alcune disposizioni transitorie fanno riferimento a certificati, approvazioni e processi in essere prima del 28 settembre 2003 e al 7 marzo 2025.
Regolamento delegato (UE) 2023/1028: modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 e rettifiche correlate
Il regolamento interviene sul quadro EASA in materia di certificazione di aeronavigabilità e ambientale, con due obiettivi principali: da un lato adeguare il regolamento (UE) n. 748/2012 al regolamento (UE) 2018/1139, dall'altro correggere errori materiali introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/1358. In particolare, viene introdotta la definizione di "aeromobile complesso a motore" e vengono ripristinate o sostituite alcune disposizioni essenziali per assicurare coerenza applicativa della parte 21.
Ambito e finalità
Il regolamento si colloca nell'ambito della normativa UE sull'aviazione civile e riguarda la certificazione di prodotti, parti e pertinenze aeronautiche, nonché la certificazione/approvazione delle imprese di progettazione e di produzione. La modifica risponde anche all'esigenza, richiamata nei considerando, di adeguare le norme di attuazione al nuovo regolamento quadro entro il 12 settembre 2023, evitando incertezze interpretative generate dalle rettifiche non intenzionali del 2022.
Definizione di aeromobile complesso a motore
La nuova lettera h bis) dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 definisce l'aeromobile complesso a motore mediante criteri dimensionali, di configurazione passeggeri e di equipaggio. Per gli aeroplani rilevano la massa massima certificata al decollo, il numero di posti passeggeri, l'obbligo di almeno due piloti e la presenza di motori a turbogetto o di più motori a turboelica; per gli elicotteri rilevano massa, posti passeggeri ed equipaggio minimo; rientrano inoltre gli aeromobili a rotore basculante.
Rettifica dell'articolo 3: validità dei certificati pre-2003
L'articolo 3 viene integralmente riscritto per disciplinare il mantenimento della validità di certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro. Il testo stabilisce in quali casi tali prodotti si considerano certificati ai sensi del regolamento vigente, facendo riferimento alla base di omologazione JAA o alle specifiche dello Stato di progettazione, con una clausola di equivalenza di sicurezza valutata dall'Agenzia. Sono inoltre regolati i casi di omologazioni in corso, modifiche di progetto e grandi riparazioni, con valorizzazione delle verifiche già svolte secondo procedure JAA o nazionali.
Rettifica dell'articolo 8: approvazioni DOA anteriori al 28 settembre 2003
Viene reintrodotta, come nuovo paragrafo 6 dell'articolo 8, la regola di equivalenza per le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro secondo le procedure e prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003. Tali approvazioni sono considerate conformi al regolamento (UE) n. 748/2012.
Rettifica e nuova disciplina dell'articolo 9: imprese di produzione
L'articolo 9 chiarisce che l'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze deve dimostrare la propria idoneità secondo la parte 21, salvo eccezioni per componenti installabili senza modulo 1 AESA. Per i fabbricanti stabiliti in Stati terzi è prevista una via alternativa basata su certificazione dello Stato di fabbricazione, purché l'Agenzia abbia accertato l'equivalenza del sistema di controllo. Sono mantenute le approvazioni JAA pregresse e introdotte deroghe specifiche per i requisiti ambientali.
Il regolamento prevede inoltre una disciplina transitoria importante per le non conformità connesse ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201: le imprese titolari di un certificato di approvazione valido possono correggerle entro il 7 marzo 2025; in mancanza, il certificato può essere revocato, limitato o sospeso. Analogamente, un'impresa senza certificato di approvazione ma titolare di un'autorizzazione a procedere valida al 7 marzo 2023 o precedente non deve conformarsi ai nuovi requisiti pertinenti introdotti da tale regolamento.
Infine, per le persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro che fabbricano prodotti e relative parti/pertinenze ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, è prevista la possibilità di dimostrare l'idoneità secondo la parte 21 Light. Non è richiesta la dimostrazione di idoneità per determinate attività di fabbricazione di parti e pertinenze installabili senza certificato di ammissione in servizio, né per la fabbricazione di aeromobili oggetto di dichiarazione di conformità del progetto, purché le attività siano svolte secondo l'allegato Ib.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 25 agosto 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione della definizione di aeromobile complesso a motore
All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 è inserita la lettera h bis), che definisce l'"aeromobile complesso a motore". La definizione comprende: (i) un aeroplano con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o con più di 19 posti passeggeri, o con equipaggio minimo di almeno due piloti, o dotato di uno o più motori a turbogetto o di più di un motore a turboelica; (ii) un elicottero con massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o con più di 9 posti passeggeri, o con equipaggio minimo di almeno due piloti; (iii) un aeromobile a rotore basculante.
Rettifica dell'articolo 3: mantenimento della validità dei certificati
L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 748/2012 è sostituito integralmente. La nuova disposizione disciplina quando certificati di omologazione del tipo e relativi certificati di aeronavigabilità, rilasciati prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, sono considerati conformi al regolamento attuale. Sono previsti criteri per prodotti già omologati, per prodotti in corso di omologazione al 28 settembre 2003, per modifiche di progetto e per grandi riparazioni, con riconoscimento delle verifiche di conformità svolte secondo procedure JAA o nazionali. È anche stabilito che un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, se riferito a un certificato di omologazione rientrante nel paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.
Rettifica dell'articolo 8: approvazioni DOA anteriori al 28 settembre 2003
All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 6, secondo cui le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al regolamento (UE) n. 748/2012.
Rettifica e riscrittura dell'articolo 9: imprese di produzione
L'articolo 9 è sostituito e disciplina la dimostrazione di idoneità delle imprese responsabili della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze. In linea generale l'idoneità va dimostrata secondo la parte 21; non è richiesta per talune parti/pertinenze installabili senza modulo 1 AESA. Per i fabbricanti con sede principale in uno Stato non membro è ammessa, a certe condizioni, la dimostrazione tramite certificato del prodotto rilasciato dallo Stato di fabbricazione, se l'Agenzia riconosce un livello equivalente di controllo indipendente. Sono inoltre previste regole di equivalenza per approvazioni JAA pre-28 settembre 2003, una deroga per richieste di esenzione sui requisiti ambientali, una proroga fino al 7 marzo 2025 per correggere non conformità introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201, e una disciplina specifica per soggetti stabiliti in uno Stato membro che possono dimostrare l'idoneità secondo la parte 21 Light. L'idoneità non è richiesta per determinate attività di fabbricazione di parti/pertinenze o, in caso di aeromobili oggetto di dichiarazione di conformità del progetto, per le attività svolte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell'allegato Ib.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 25 agosto 2023. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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