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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31414/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza di condanna del 12/09/2022 aggiungendo l'applicazione della pena accessoria militare della rimozione ai sensi dell'art. 33 c.p.m.p. La difesa deduceva che, avendo la sentenza ormai acquisito la definitività, la correzione non poteva essere effettuata con le forme dell'art. 130 c.p.p. (correzione di errore materiale) su istanza proposta da soggetto non legittimato (il Comandante della Legione), ma doveva essere instaurato il procedimento di esecuzione previsto dagli artt. 666 e 676 c.p.p. (incidente/esecuzione relativo a pene accessorie), procedimento che può essere attivato solo su istanza di parte legittimata (pubblico ministero o altra parte processuale). In sostanza la censura è fondata su illegittimità della forma procedurale adottata e sulla incompetenza di chi ha proposto la richiesta originaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, una volta che la sentenza è irrevocabile, la materia delle pene accessorie rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e non è correggibile con l'art. 130 c.p.p.: per la omissione dell'applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata va seguito il procedimento di cui agli artt. 666 e 676 c.p.p., instaurato su richiesta di parte legittimata. Di conseguenza l'ordinanza impugnata, resa con le forme dell'art. 130 c.p.p. su istanza non legittimata (Comandante della Legione), è nulla ed è stata annullata; la Corte ha disposto il rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, una volta correttamente instaurato il procedimento (in seguito alla formale istanza del Procuratore Generale o altra parte legittimata), si pronunci sulla richiesta relativa alla pena accessoria.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    Procedimento di correzione di errori materiali utilizzabile dal giudice che ha emesso il provvedimento di cognizione, ma non idoneo a correggere sentenze ormai passate in giudicato; non può sostituire il procedimento di esecuzione per le pene accessorie.

  • art. 662 c.p.p.

    Rinvio alla competenza del giudice dell'esecuzione per porre rimedio alle omissioni relative all'esecuzione; il rimedio è esperibile nel procedimento di esecuzione.

  • art. 666 c.p.p.

    Disciplina del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per l'esecuzione delle sentenze penali (strumento utilizzabile per le questioni relative alle pene accessorie) e che va instaurato su istanza di parte legittimata.

  • art. 676 c.p.p.

    Prevede l'applicabilità del procedimento di esecuzione anche alla materia delle pene accessorie; conferma che, dopo la irrevocabilità della sentenza, le correzioni in tema di pene accessorie si svolgono tramite il giudice dell'esecuzione.

  • art. 183 disp. att. c.p.p.

    Norma di coordinamento sulle modalità dell'esecuzione e sulle funzioni del giudice dell'esecuzione; citata per il quadro procedurale dell'esecuzione.

  • art. 33 c.p.m.p.

    "Applica ... l'ulteriore pena accessoria militare della rimozione"

    Norma sostanziale che statuisce l'applicabilità della pena accessoria militare della rimozione; la sua omissione nella sentenza costituisce motivo per procedere, una volta divenuta irrevocabile, con il procedimento di esecuzione per l'applicazione della pena accessoria.

Massime di principio

  • Se la sentenza penale è passata in giudicato, le omissioni relative all'applicazione di pene accessorie non si correggono con l'art. 130 c.p.p. (correzione di errore materiale) ma mediante il procedimento di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e 676 c.p.p.
  • Il procedimento di esecuzione per le pene accessorie deve essere instaurato su istanza di parte legittimata (in particolare il pubblico ministero) e non da soggetti privi di legittimazione processuale (es.: comandanti o terzi privi di procura speciale).
  • La mera "approvazione" o adesione successiva del pubblico ministero alla richiesta originaria di un soggetto non legittimato non sanifica l'illegittimità dell'atto di iniziativa, ma costituisce autonoma istanza che deve essere formalmente iscritta e trattata secondo le norme del giudice dell'esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione può comunque correggere i propri atti con le forme dell'art. 130 c.p.p. quando l'errore materiale riguarda provvedimenti emessi nella sua stessa veste, ma non può usare tale strumento per emendare errori di una sentenza divenuta irrevocabile emessa dal giudice della cognizione.
  • L'uso improprio di procedure (es.: correzione materiale invece di incidente di esecuzione) è causa di nullità dell'atto adottato e comporta l'annullamento con rinvio per il corretto instaurarsi del procedimento.

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