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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12494/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il detenuto aveva agito per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della differenza retributiva per il lavoro carcerario svolto presso vari istituti penitenziari tra l'agosto 2015 e l'agosto 2021, sostenendo di aver percepito un compenso inferiore a quello dovuto ai sensi della normativa penitenziaria, parametrato ai due terzi del trattamento previsto dai contratti collettivi vigenti. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda per prescrizione quinquennale, ritenendo che il termine decorresse dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato e che, mancando prova di atti interruttivi ulteriori rispetto alla notifica del ricorso del 9 novembre 2020, fossero prescritti i crediti maturati prima del quinquennio antecedente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali e motivazione apparente, contestando che il lavoro carcerario fosse stato frammentato in rapporti autonomi e sostenendo invece la natura unitaria del rapporto, con conseguente decorrenza della prescrizione solo dalla cessazione complessiva del rapporto, non dedotta né provata dal Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la prestazione di lavoro carcerario debba essere considerata come rapporto unitario, a prescindere dalle diverse mansioni svolte, dagli istituti penitenziari in cui il lavoro è stato reso e dagli intervalli non lavorati. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione va individuato nella cessazione del rapporto nel suo complesso, circostanza che nel caso concreto non era stata dedotta né provata dal Ministero, sul quale gravava il relativo onere. È stata quindi ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito, con condanna del Ministero al pagamento di euro 2.721,18 oltre rivalutazione o interessi legali fino al saldo, nonché delle spese dei gradi di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la cessazione del rapporto, ai fini dell'eccezione di prescrizione, gravava sulla parte che la eccepiva, cioè il Ministero.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare una decisione asseritamente difforme rispetto al chiesto e al provato.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla denunciata motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 15 L. n. 354/1975

    richiamato insieme alla disciplina del lavoro penitenziario quale base del diritto alla retribuzione invocato dal detenuto.

  • art. 20 L. n. 354/1975

    richiamato come norma relativa alla remunerazione del lavoro penitenziario.

  • art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dal ricorrente tra le norme denunciate come violate, senza specifico approfondimento nella motivazione della Corte.

  • art. 2246 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme denunciate come violate, senza specifico approfondimento nella motivazione della Corte.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme denunciate come violate, senza specifico approfondimento nella motivazione della Corte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione apparente e sul giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto a una motivazione effettiva e a un equo processo.

Massime di principio

  • Il lavoro carcerario, ai fini della prescrizione dei crediti retributivi, va considerato come rapporto unitario, anche se si svolge in istituti diversi, con mansioni differenti e con intervalli non lavorati.
  • In presenza di un rapporto unitario, il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione complessiva del rapporto e non dalla cessazione di singole fasi o assegnazioni.
  • L'eccezione di prescrizione richiede la prova del fatto da cui essa decorre; se la cessazione del rapporto non è dedotta o provata da chi eccepisce la prescrizione, l'eccezione deve essere respinta.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può, accolto il ricorso, decidere la causa nel merito e condannare direttamente la parte soccombente al pagamento del credito e delle spese.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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