Sentenza n. 540/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di approvazione degli atti del concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativamente ai posti da destinare agli Uffici scolastici regionali dell’Emilia-Romagna, nella parte in cui al ricorrente sono stati attribuiti 30,5 punti; - della graduatoria pubblicata l’8 gennaio 2026 e della stessa graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato al posto n. 15 con 30,5 punti; - del verbale n. 5 della Commissione esaminatrice nella parte in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il possesso di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso del Master universitario di II livello in “Governance e Management della P.A.”, conseguito in data 22 maggio 2025; - di ogni altro atto e verbale presupposto, successivo e conseguenziale, ancorché allo stato ancora non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione del concorso e graduatoria territoriale per l'Emilia-Romagna, nella parte in cui non è stato attribuito al candidato il punteggio di 1,5 punti per un Master universitario di II livello
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con 11 posti destinati agli Uffici scolastici regionali dell'Emilia-Romagna. Dopo l'attribuzione di 30,5 punti e la collocazione al quindicesimo posto, quale idoneo non vincitore, ha impugnato il verbale della commissione, la graduatoria e gli atti presupposti. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 7 del bando, poiché aveva dichiarato nella domanda il conseguimento, il 22 maggio 2025, del Master universitario di II livello in "Governance e Management della P.A.", titolo valutabile con 1,5 punti se attinente alle materie della prova; dall'altro, il difetto di motivazione sull'omessa attribuzione del punteggio. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Emilia-Romagna, sostenendo che la procedura era gestita a livello nazionale dalla Commissione RIPAM e da Formez PA e che il bando indicava il TAR Lazio. Una controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo anche che avrebbe dovuto rilevare la data di rilascio del diploma del master anziché quella di superamento della prova finale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR della regione cui è riferibile in via esclusiva la graduatoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. Il concorso era infatti articolato su base territoriale, con distinti codici di concorso e graduatorie per ciascun ambito; gli effetti degli atti impugnati erano limitati alla graduatoria dell'Emilia-Romagna, nonostante la gestione nazionale della procedura e la validazione delle graduatorie da parte della Commissione RIPAM. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il bando prevedeva l'attribuzione di 1,5 punti per ciascun Master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova, entro il limite massimo previsto, purché il titolo fosse dichiarato nella domanda e posseduto alla scadenza del termine di presentazione. Il ricorrente aveva dichiarato il master e lo aveva conseguito il 22 maggio 2025; l'amministrazione non aveva attribuito il punteggio né chiarito le ragioni dell'esclusione. Il giudice ha ritenuto il master attinente alle materie della prova e ha precisato che il titolo si consegue con il superamento della prova finale del percorso, non con la successiva data di rilascio del documento attestante il diploma. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati nei limiti necessari, con obbligo dell'amministrazione di rideterminare il punteggio del ricorrente considerando 1,5 punti, riformulare la graduatoria e adottare gli ulteriori atti necessari. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
«la competenza territoriale si radica - in rapporto alla concreta efficacia territoriale della graduatoria - presso il T.A.R. della Regione a cui la graduatoria è riferibile in via esclusiva»
La competenza territoriale spetta al TAR della regione cui è riferibile in via esclusiva la graduatoria, quando gli effetti diretti degli atti concorsuali sono territorialmente circoscritti, anche se la procedura è gestita da organi nazionali.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e avviso in camera di consiglio.
art. 7, comma 2, del bando di concorso
«Tutti i titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda»
Sono valutabili i titoli dichiarati nella domanda, completi delle informazioni necessarie e posseduti entro il termine di presentazione della domanda.
art. 7, comma 3, del bando di concorso
«1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta»
Il master universitario di secondo livello, se attinente alle materie della prova e tempestivamente posseduto e dichiarato, dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto dal bando.
Massime di principio
- Quando una procedura concorsuale è articolata in graduatorie riferite esclusivamente a distinti ambiti territoriali, la competenza territoriale spetta al TAR della regione cui è riferibile la graduatoria impugnata, anche se il concorso è bandito o gestito da organi nazionali e il bando indica un diverso TAR.
- Se il bando attribuisce un punteggio a un Master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova, il titolo deve essere valutato quando è stato dichiarato nella domanda ed è stato conseguito entro il termine di presentazione della domanda.
- Il conseguimento di un Master universitario si perfeziona con il superamento della prova finale del percorso formativo; la successiva data di rilascio del documento attestante il diploma non può essere utilizzata per negare la tempestività del titolo.
- L'omessa attribuzione del punteggio per un titolo dichiarato e apparentemente valutabile, non accompagnata dalla spiegazione delle ragioni dell'esclusione, rende illegittima la graduatoria e impone la rideterminazione del punteggio e la conseguente riformulazione della graduatoria.
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