Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa da un creditore cessionario su un immobile di proprietà del debitore. Dopo plurimi esperimenti di vendita andati deserti e successivi ribassi del prezzo base, il bene veniva aggiudicato a un terzo per un importo molto inferiore alla stima iniziale e poi trasferito con decreto del giudice dell'esecuzione. Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento e l'ordine di liberazione, sostenendo che il prezzo di aggiudicazione fosse ingiusto perché notevolmente inferiore al valore corretto di mercato. In cassazione il debitore deduceva violazione dell'art. 586 c.p.c. e dell'art. 108 l.fall., assumendo che il 'giusto prezzo' dovesse coincidere col valore di mercato e che, in alternativa, dovesse applicarsi per analogia la disciplina fallimentare, con conseguente necessità di sospendere la vendita; in subordine prospettava anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 c.p.c. La controparte principale, in via incidentale, sosteneva invece l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, trattandosi di questioni da far valere contro provvedimenti precedenti il decreto di trasferimento.
La decisione
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto all'incidentale, esclude che vi sia stata omessa pronuncia sull'eccezione di tardività e afferma che l'opposizione era ammissibile, perché il vizio dedotto si manifesta solo all'esito dell'aggiudicazione, quando il prezzo concretamente ricavato è noto. Quanto al principale, ribadisce il diritto vivente secondo cui il 'giusto prezzo' dell'art. 586 c.p.c. non coincide col valore di mercato, ma con il prezzo formato all'esito di una vendita svolta correttamente e senza interferenze o fattori devianti. Esclude anche l'applicazione analogica dell'art. 108 l.fall. all'espropriazione individuale, valorizzando le differenze strutturali e funzionali tra vendita forzata singolare e procedura concorsuale. Rigetta infine la questione di costituzionalità. Le spese vengono compensate tra il ricorrente e il creditore procedente, mentre il ricorrente è condannato a rimborsare le spese agli altri controricorrenti e viene dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è ritenuta infondata quando la decisione di merito presuppone implicitamente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio per omessa pronuncia viene inquadrato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 617 c.p.c.
Non è lo strumento per far valere la dedotta ingiustizia del prezzo in termini di mero scostamento dal valore di mercato, se non emergono vizi della procedura di vendita rilevanti secondo i criteri giurisprudenziali.
art. 586 c.p.c.
"può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto"
Il 'prezzo giusto' non è il valore di mercato, ma il prezzo risultante da una vendita eseguita correttamente e senza fattori devianti; il potere di sospensione opera solo in presenza di specifici elementi perturbatori o fatti nuovi rilevanti.
art. 108 l.fall.
La disciplina fallimentare sulla sospensione della vendita non è applicabile in via analogica all'espropriazione singolare, per la diversità strutturale e funzionale delle procedure.
art. 107, quarto comma, l.fall.
È richiamato per evidenziare che, nel fallimento, esiste anche un distinto potere di sospensione del curatore in presenza di offerta migliorativa.
art. 568 c.p.c.
Il prezzo di stima non coincide necessariamente col valore di mercato, anche perché la stima deve tener conto delle regole della vendita forzata.
art. 2922 c.c.
Nella vendita forzata l'aggiudicatario non è tutelato come nel mercato negoziale e non può esperire le azioni edilizie, elemento che incide sulla nozione di valore rilevante.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata.
art. 98 Cost.
La Corte esclude che la disciplina denunciata contrasti con il principio di buona gestione dell'amministrazione della giustizia.
art. 111 Cost.
Non vi è lesione della parità delle parti nel processo, perché la differenza tra procedure esecutive singolari e concorsuali discende da scelte legislative non irragionevoli.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e i controricorrenti che hanno svolto difese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo entrambi i ricorsi rigettati, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'espropriazione forzata immobiliare il 'prezzo giusto' rilevante ai fini dell'art. 586 c.p.c. coincide con il prezzo formatosi all'esito di una procedura di vendita regolare, non con il valore di mercato astratto del bene.
- Il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione presuppone specifici fattori perturbatori della procedura, come fatti nuovi sopravvenuti, interferenze illecite, dolo nella stima o elementi conosciuti solo tardivamente da una parte e non dagli altri soggetti processuali.
- Il semplice scostamento tra prezzo di aggiudicazione e stima iniziale, anche se marcato, non basta a fondare la sospensione della vendita se la procedura si è svolta correttamente e senza vizi incidenti sulla formazione del prezzo.
- La disciplina della sospensione della vendita nelle procedure concorsuali non è automaticamente estensibile all'espropriazione individuale, perché i due modelli liquidatori presentano differenze strutturali, funzionali e di discrezionalità degli organi della procedura.
- Un'eccezione processuale ritenuta implicitamente infondata dalla decisione di merito non integra, di regola, omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale presuppone logicamente la sua disattesa.
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