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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20659/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per l’imposta di successione relativa a una successione aperta nel 1983, avente ad oggetto fabbricati e terreni siti in provincia di Lecce. Dopo un precedente rinvio della Cassazione per la rivalutazione dei valori, la Commissione regionale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio ritenendo che la lite fosse stata definita agevolatamente ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, sulla base della comunicazione dell’Agenzia secondo cui era stata presentata domanda con pagamento della prima rata. Il ricorrente ha censurato tale decisione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di non aver mai presentato la domanda di definizione né versato alcuna rata; 2) errata valutazione della dichiarazione dell’Agenzia e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, perché non vi sarebbe stata cessazione della materia del contendere, essendosi egli opposto e avendo interesse alla decisione; 4) omessa pronuncia sulle spese dei precedenti gradi e del giudizio di cassazione, in violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c.; 5) violazione degli artt. 111, 24 e 3 Cost., per avere il giudice attribuito prevalenza alla dichiarazione dell’Agenzia senza verificare la fondatezza della contestazione del ricorrente. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi, dato che tutti dipendevano dall’assunto che la definizione agevolata non fosse stata presentata dal ricorrente ma da un coerede.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate perché notificato oltre il termine di quaranta giorni ex art. 370 c.p.c.; nel merito ha però rigettato il ricorso. Ha affermato che era pacifico che il ricorrente non avesse presentato la domanda di definizione agevolata, ma che tale domanda fosse stata invece presentata dal fratello/coerede, parte del giudizio, con pagamento della prima rata. Poiché, in materia di imposta di successione, l’obbligazione degli eredi è solidale ex art. 36 d.lgs. n. 346/1990 e art. 1292 c.c., la definizione perfezionata da un coobbligato giova agli altri ai sensi dell’art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018. Ne consegue che è irrilevante che il ricorrente non abbia personalmente aderito alla definizione o che voglia una pronuncia sul merito, venendo meno la lite pendente; parimenti è infondata la doglianza sulle spese, perché l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 prevede che, nei casi di definizione delle pendenze tributarie, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione/allocazione delle spese come stabilita dal giudice regionale, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del coerede costituito e disponendo altresì l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza sul travisamento della prova; la Corte non ravvisa violazione decisiva nel caso concreto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte ritiene infondata la censura

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto a fondamento del motivo di nullità della sentenza e dell’omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione della prova e l’asserita errata ricostruzione fattuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per la denuncia di violazione di legge in relazione all’art. 46 d.lgs. n. 546/1992

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la doglianza di omessa pronuncia sulle spese

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per la dedotta nullità

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare il preteso mancato rispetto del giusto procedimento

  • art. 24 Cost.

    richiamato per la denunciata lesione del diritto di difesa e dell’interesse alla decisione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella doglianza costituzionale del ricorrente

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte afferma che, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, il giudizio si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate

  • art. 36 d.lgs. n. 346/1990

    stabilisce l’obbligazione tributaria solidale di tutti i coeredi per l’imposta di successione

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per affermare la solidarietà passiva e l’effetto liberatorio dell’adempimento da parte di uno dei condebitori

  • art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018

    "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8"

    la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche per gli altri coeredi

  • art. 100 c.p.c.

    invocato per escludere un interesse concreto alla decisione sulla base di ipotesi future e astratte

  • art. 370 c.p.c.

    serve a dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell’Agenzia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di imposta di successione, la solidarietà passiva tra coeredi comporta che la definizione agevolata perfezionata da uno di essi spiega effetti liberatori anche verso gli altri, poiché il debito tributario è unico e la riduzione/estinzione opera oggettivamente sulla pretesa fiscale.
  • Quando la legge prevede che la definizione della lite da parte di un coobbligato giovi agli altri, la volontà del singolo erede di proseguire il giudizio o la mancata presentazione personale dell’istanza non impediscono la declaratoria di estinzione, se la definizione è stata validamente perfezionata da altro coobbligato.
  • L’interesse a una decisione di merito non sussiste se viene meno la lite pendente per effetto della definizione agevolata, e non può fondarsi su ipotesi future, incerte o meramente astratte, come il possibile inadempimento di rate da parte di un altro coobbligato.
  • Nei giudizi tributari estinti per effetto di una definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce le spese a carico della parte che le ha anticipate.
  • La solidarietà tributaria degli eredi va considerata come regola speciale del tributo successorio e rende irrilevante, ai fini dell’effetto estintivo, la diversa posizione processuale del singolo coerede rispetto all’istanza di definizione presentata da altro coobbligato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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